Nel corso degli anni il nostro ordinamento giuridico ha cercato di trovare delle soluzione ai fenomeni sempre più crescenti dell’estorsione e dell’usura, sia attraverso misure dirette a contrastarli, sia offrendo delle forme di tutela a tutti quei soggetti che agli stessi hanno cercato di opporsi.
Negli ultimi anni si è avuta sempre più consapevolezza, soprattutto grazie a determinate sentenze della Corte di Cassazione al riguardo, del fenomeno dell’usura bancaria, relativamente all’applicazione di tassi di interessi oltre il limite consentito dalla legge, a determinati prodotti finanziari venduti dagli istituti di credito, compresi i mutui.
E’ chiaro che le vittime di tale forma delinquenziale (unitamente a quella dell’estorsione) vengono messe in ginocchio, sia psicologicamente che economicamente, e tale difficoltà spesso sfocia in un sovraindebitamento eccessivo, che può condurre anche a subire una procedura esecutiva, mediante la notifica di un pignoramento, soprattutto immobiliare dato che le banche di solito iscrivono ipoteche sugli immobili come forma di garanzia in vista di una eventuale esecuzione futura.
La legge 44/1999, recante “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura” prevede diversi benefici per avvantaggiare i soggetti danneggiati da attività usurarie o estorsive.
La predetta legge offre sostanzialmente: alle vittime di estorsione, una somma di denaro pari al danno subito a beni mobili o immobili, al mancato guadagno ovvero a lesioni della persona; alle vittime di usura, la concessione di un mutuo senza interessi, pari al danno usurario subito per effetto degli interessi usurari, di altri vantaggi usurari e del mancato guadagno, rimborsabile in dieci anni.
Ruolo chiave per l’accesso alle predette forme di aiuto economico è rivestito dal Prefetto della provincia nella quale si è verificato l’evento lesivo ovvero si è consumato il delitto, al quale va indirizzata la domanda volta ad ottenere la concessione dell’elargizione o del mutuo senza interessi.
I soggetti beneficiari sono, in primo luogo, gli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che siano stati lesi da richieste estorsive, intimidazione o ritorsione per non aver aderito a tali richieste, e che pertanto abbiano subito un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata. Per la concessione del beneficio, a costoro vengono equiparati gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni a tutela delle vittime di attività estorsive che siano stati danneggiati dal reato, i parenti della vittima che abbia perso la vita a causa del reato, nonché gli altri soggetti che in conseguenza di tali delitti abbiano subito lesioni personali, ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.
Ulteriori benefici sono previsti dall’art. 20 della legge n. 44/1999, così come modificata dalla legge n. 3/2012 (cd. Legge antisuicidi o da sovraindebitamento), consistenti nella sospensione o la proroga di determinati termini, in relazione alla presentazione della domanda per la concessione dell’elargizione o del mutuo senza interessi:
– i termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, possono essere prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni (co. 1);
– i termini di scadenza degli adempimenti fiscali, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, possono essere prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni (co. 2);
– i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo possono essere altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1 (co. 3);
– l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate, possono essere sospesi per la durata di 300 giorni (co. 4).
Come si può ben vedere, uno dei benefici previsti dall’art. 20 della L. 44/99 è proprio la sospensione per 300 giorni sia dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, sia dei termini relativi a procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
Ai fini dell’ottenimento del beneficio sospensivo è necessario che:
– il termine, da sospendere o prorogare, ricada entro un anno dall’evento lesivo;
– il soggetto beneficiario abbia presentato la domanda di elargizione al Prefetto;
– vi sia stato il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini, in ordine ai delitti che hanno causato l’evento lesivo.
Funzione importantissima, quindi, è rivestita proprio dal Pubblico Ministero, al quale, ai fini dell’emissione del provvedimento favorevole su indicato, è rimesso verificare la riferibilità della comunicazione del Prefetto alle indagini per delitti che hanno causato l’evento lesivo condizione per l’elargizione. La comunicazione del Prefetto al Pubblico Ministero, invece, attiene all’intervenuta richiesta di elargizione o di erogazione di mutui senza interesse, nonché all’elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21854/2017 resa a Sezioni Unite, ha, d’altro canto, chiaramente onerato il Pubblico Ministero di specificare il singolo processo esecutivo cui si riferisce il suo provvedimento favorevole, quantomeno attraverso l’individuazione della persona a carico del quale esso pende.
Il provvedimento favorevole dovrebbe contenere riferimenti ai seguenti aspetti:
– la comunicazione del Prefetto circa l’avvenuta proposizione della richiesta di ammissione ai benefici e dell’istanza di sospensione ex art. 20 legge n. 44/1999 unitamente alla loro tempestività;
– le procedure esecutive cui si riferisce, almeno con il riferimento alla persona (richiedente l’elargizione o nel cui interesse è richiesta) a carico della quale pendono;
– la pendenza del procedimento penale nel quale il richiedente risulti persona offesa;
– la sussistenza dei requisiti soggettivi (tra cui la qualità di esercente l’attività economica o associativa ammessa all’elargizioni, l’assenza di precedenti penali o di pendenze ostative) del richiedente;
– la ricorrenza delle condizioni oggettive, nonché l’inesistenza delle condizioni ostative indicate nella L. 44/99.
La Corte di Cassazione, con la sentenza suindicata, ha inoltre fissato altri principi:
– l’iniziativa di far pervenire il provvedimento del Pubblico Ministero al giudice dell’esecuzione presso cui pende la procedura esecutiva compresa nell’elenco predisposto dal Prefetto non spetta al beneficiario/interessato, tanto che il giudice dell’esecuzione, in mancanza di trasmissione da parte del pubblico ministero, dovrebbe ritenere irrilevante l’istanza del privato;
– la trasmissione da parte del Pubblico Ministero non trasforma quest’ultimo in parte del processo esecutivo con la conseguenza che in caso di disapplicazione del provvedimento del p.m. da parte del giudice dell’esecuzione, sarà il beneficiario esecutato o esecutando a dover impugnare il provvedimento negativo;
Pervenutogli il provvedimento del pubblico ministero, il giudice ha il dovere di accertare:
a) se lo stesso abbia la natura di provvedimento riconducibile alla fattispecie ex art. 20, commi 7 e 7 bis legge n. 44/1999;
b) se il medesimo riguarda uno o più processi esecutivi pendenti dianzi al suo ufficio, che siano pendenti e che il beneficiario vi è coinvolto come debitore;
c) se lo stesso individua effettivamente i processi esecutivi cui dichiara di volersi riferire;
d) se nel processo esecutivo pendente dinanzi a lui è in corso o deve iniziare a decorrere un termine sospendibile.
Il Giudice dell’esecuzione, dovendo adottare un provvedimento riguardo al processo esecutivo, deve stimolare il contraddittorio delle parti e sentirle prima di provvedere. Il suo provvedimento sarà suscettibile di essere assoggettato al mezzo di tutela ordinario dell’opposizione agli atti esecutivi.
In particolare, con specifico riferimento all’incidenza sulle procedure esecutive, compete al Pubblico Ministero di accertare la correlazione fra la posizione del richiedente l’elargizione e l’indagine per i delitti. Ciò perché la misura sospensiva di cui sopra deve operare in pendenza della richiesta di elargizione e, dunque, in funzione della assicurazione del suo scopo, ovvero, che nel lasso di tempo necessario per avviare e concludere il procedimento amministrativo teso all’erogazione dei suindicati aiuti economici, i potenziali beneficiari di questi possano evitare di vedere mutare in peius le proprie condizioni economiche, a seguito del maturarsi di prescrizioni, decadenze, nonché a seguito di atti di messa in mora, ovvero di esecuzione forzata, tali da determinare effetti irreversibili sul proprio patrimonio.
In questo contesto, il giudice dell’esecuzione ha il potere di sospendere il compimento di quegli atti esecutivi che possono pregiudicare irrimediabilmente il patrimonio dell’esecutato o anche solo la detenzione di beni immobili, in vista dell’elargizione dei suindicati benefici economici, consentendo il superamento di una temporanea situazione di difficoltà economica.
Con la riforma del 2012 e dopo le Sezioni Unite 21854/2017 deve ritenersi centrale l’adempimento del Pubblico Ministero della trasmissione diretta al giudice dell’esecuzione del proprio provvedimento favorevole. Infatti successivamente alla sua ricezione e prima di provvedere, il giudice dell’esecuzione deve procedere all’instaurazione del contraddittorio tra le parti, fissando una apposita udienza.
Il Pubblico Ministero, quale organo che coordina le indagini nell’ambito della giurisdizione penale, è chiamato a decidere se vi sono i presupposti per concedere la sospensione della procedura esecutiva e se quest’ultima è davvero rilevante per vanificare la probabile concessione dell’elargizione economica finale. Il giudice dell’esecuzione, invece, dovrà rilevare la riconducibilità del provvedimento favorevole del Pubblico Ministero alla norma citata, se esso riguarda uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio, se in seno ad essi sia in corso o da iniziare la decorrenza di un termine da sospendere. Ma non può ritenersi estranea al compito del giudice civile neppure la verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi (titolarità del bene oggetto di esecuzione e non coincidenza tra il soggetto ammesso a fruire dei benefici e l’esecutato) e temporali (un anno dall’evento lesivo) nonché della non rinnovabilità del beneficio (per averne l’esecutato già usufruito).
E’ bene, inoltre, precisare che la sospensione dei termini per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi ai processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, che decorre dal provvedimento favorevole del pubblico ministero, non è prorogabile.
Tale previsione lascia perplessi se si considera che i 300 giorni previsti per la sospensione sembrerebbero sufficienti solo in via teorica, commisurandoli con la durata dell’istruttoria per la richiesta di elargizione o del mutuo senza interessi.
In realtà, però, tranne che in alcuni casi, la definizione delle istanze è stata ottenuta in un tempo superiore a quello previsto, tanto che in alcune circostanze, per definire domande particolarmente complesse, sono stati necessari addirittura anni. In particolare, in alcuni casi, si è assistito alla decadenza dei benefici della sospensione dei termini anche se l’istruttoria della corrispondente istanza, per circostanze non imputabili all’interessato, volgeva ancora nella fase preliminare. Sembrerebbe necessario, quindi, rivedere la norma in relazione a questo aspetto di non poco conto.
Avv. Vito Calcagno
(collaboratore dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento e sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche“La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“
Per maggiori informazioni sulla estinzione della procedura a seguito del tardivo deposito della nota di trascrizione si legga “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”
Per maggiori informazioni sul pignoramento immobiliare e su come evitarlo si legga il nostro articolo su Money.it (una delle tante prestigiose riviste giuridico-economiche per le quali pubblichiamo articoli ed approfondimenti) dal Titolo: “L’aumento dei pignoramenti immobiliari e le possibili soluzioni legislative o processuali per salvare le case degli italiani sovraindebitati” , oppure si legga “Perchè il Dl 59/16 (cd Decreto Salva Banche) si rivelerà un fallimento- Le possibili soluzioni per salvare le case dei debitori“.
O ancora sempre in tema di pignoramento immobiliare «Pignoramento immobiliare costi e tempi dopo le modifiche dei Dl 132/14, 83/15 e 59/16», per i Limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare da procedente e da intervenuto si legga invece “I limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare: quando può pignorare l’immobile e le conseguenze in caso di pagamento dei creditori privati quando l’agente della Riscossione è intervenuto nella procedura .“
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“
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