https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2022/11/BANNER_LIBRO_BORSELLI3.jpg

L’istanza di assegnazione nel pignoramento immobiliare

https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2023/06/Listanza-di-assegnazione-nel-pignoramento-immobilire.jpg

Il concorso tra istanza di assegnazione e offerte di acquisto: criteri per stabilire la prevalenza dell’una o dell’altra

L’art. 589 c.p.c. così come modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132, statuisce che:

“L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata. 2. Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.”

L’art. 589 c.p.c. prevede quindi due distinti criteri di determinazione della misura minima del valore dell’assegnazione, le spese di esecuzione e i crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente e il prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata, e al contempo prevede la facoltà del creditore di fare una offerta anche superiore (!) così concedendo al creditore, come meglio si illustrerà in seguito, la possibilità di decidere quale sia l’importo al di sotto del quale non ritiene conveniente la trasformazione del bene in denaro, ma l’assegnazione dello stesso.

La ratio della riforma del 2015 va rinvenuta quindi nella possibilità concessa al creditore di uno strumento che gli consenta di evitare l’aggiudicazione a un prezzo meramente speculativo così da garantire la maggiore satisfattività possibile della fase liquidatoria.

Nel contempo la norma si preoccupa di tutelare lo stesso debitore contro intenti eccessivamente speculativi del creditore stesso fissando un importo minimo per l’assegnazione, operando quel contemperamento degli opposti interessi che caratterizza lo scopo dell’esecuzione.

La questione di diritto che si intende esaminare nel presente articolo è cosa succede nel caso di concorso tra una offerta di assegnazione e offerte di aggiudicazione nell’ipotesi più rara, ma sicuramente più interessante, in cui il prezzo offerto per l’aggiudicazione sia superiore di quello a base d’asta, ma inferiore all’importo offerto dal creditore per l’assegnazione.

Si tratta di una questione poco esaminata in dottrina e sulla quale non sussiste una posizione della giurisprudenza essendoci due soli precedenti di opposto tenore[1].

Va prima di tutto chiarito che non vi è una norma che disciplini specificamente e integralmente i possibili conflitti e interiezioni tra offerta di assegnazione e offerta/e di aggiudicazione.

Gli art. 572 e 573 c.p.c. richiamati da alcuni autori, infatti disciplinano come ben si legge nella rubrica rispettivamente la “deliberazione sulla offerta” e la “gara tra gli offerenti” e solo incidentalmente il destino delle offerte inferiori al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita nel caso di concorrenza con una istanza di assegnazione.

Specificamente l’art. 572 c.p.c. al terzo comma dispone che “Se il prezzo offerto è inferiore al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore a un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’ art. 588”.

 

Mentre l’art. 573 cpc al secondo comma dispone che “se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione”

e al quarto comma che “se il prezzo offerto all’esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588.”

Si tratta di disposizioni che sono chiaramente destinate a garantire sia il creditore che lo stesso debitore da una “svendita dell’immobile” all’offerente, prevedendo che il G.E. dovrà procedere alla assegnazione in mancanza di un’offerta che superi il valore minimo dell’offerta di assegnazione (il prezzo minimo stabilito per l’esperimento di vendita) così garantendo la maggiore satisfattività dell’esecuzione.

La ratio delle due norme va quindi individuata nella scelta del legislatore di assimilare l’istanza di assegnazione ad un’offerta e di dare prevalenza alla offerta maggiore al fine di garantire l’interesse della procedura (sia dei creditori, sia del debitore) di ottenere il massimo realizzo possibile dalla vendita.

Preferenza per l’offerta maggiore (di assegnazione o di acquisto) confermata dalla previsione del terzo comma dell’art. 573 c.p.c. che disciplina le modalità di individuazione della stessa.

Nulla si rinviene invece in relazione alla ipotesi in esame in cui il G. E. si trovi in presenza di una offerta di assegnazione superiore al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita più vantaggiosa rispetto alla offerta migliore per l’aggiudicazione.

Tale non può ritenersi il disposto del secondo comma dell’art. 572 cpc il quale, sulla falsariga del testo previgente alla riforma del 2005, si limita a disciplinare la deliberazione sulla offerta pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita senza però affrontare il caso di concorso della stessa con una offerta di assegnazione di valore superiore.

 

Si tratta di un evidente difetto di coordinamento con la radicale modifica alla disciplina dell’assegnazione la quale ha espressamente previsto la possibilità che l’offerta di assegnazione sia formulata anche per un importo superiore a quello minimo rappresentato dal prezzo base dell’esperimento di vendita.

Previsione quest’ultima che rimarrebbe priva di senso, salvo a ipotizzarsi una scelta meramente masochista del creditore, se si desse prevalenza all’offerta pari o superiore al valore stabilito nell’ordinanza di vendita anche in presenza di una offerta di assegnazione di importo superiore.

Ciò risulta palese se si raffronta il terzo comma vigente prima

Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz’altro accolta.

e dopo la riforma

Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta.

 

Pertanto, con le modifiche degli artt. 572 e 573 del codice di rito è stata disciplinata (non senza aporie o difetti di coordinamento), la sola ipotesi che possiamo definire standard di interferenza tra una offerta di assegnazione al prezzo base e una offerta di aggiudicazione inferiore al prezzo base, dando, ovviamente preferenza alla prima stante la sua maggiore satisfattività.

Esclusa la presenza di una norma che disciplini espressamente il caso in esame la risposta al quesito sulla prevalenza della offerta di assegnazione superiore alla offerta di aggiudicazione entrambe superiori al prezzo base, nece[2]ssita di un’interpretazione che non porti a conseguenza, prima che ingiuste, irragionevoli e foriere di dubbi di costituzionalità, compatibili con i principi  ispiratori della esecuzione e con lo scopo stesso del processo esecutivo che è quello di conseguire il più pieno soddisfacimento delle ragioni del creditore con il minor sacrificio possibile di quelle del debitore.

In questa prospettiva la soluzione che si ritiene preferibile è quella adottata dal Tribunale di Udine di dare prevalenza alla offerta di assegnazione rispetto a quella di aggiudicazione più bassa.

Tale soluzione risponde prima di tutto alla esigenza del creditore di non vede dispersa la sua possibilità di recuperare il credito in conseguenza di una svendita dell’immobile staggito che spesso rappresenta anche la solo possibilità di recupero del credito.

Va ricordato inoltre che l’istanza di assegnazione, escluso il caso di assegnazione satisfattiva, è sempre anche un’offerta di acquisto accompagnandosi al versamento di un prezzo o di un conguaglio che condiziona l’emissione del decreto di trasferimento.

Del resto, è proprio il legislatore nella formulazione del terzo comma dell’art.572 e nel secondo e quarto comma dell’art. 573 c.p.c., ad assimilare l’istanza di assegnazione a una offerta dandogli preferenza rispetto alla offerta di acquisto più bassa.

Il creditore formulando una offerta di assegnazione per un prezzo superiore a quello previsto nell’ordinanza di vendita fissa l’importo minimo a cui ritiene utile la trasformazione del bene in denaro costringendo l’offerente/i a superare tale somma per aggiudicarsi il bene.

Ciò in alcun modo danneggia i potenziali aggiudicatari i quali, una volta portata a loro conoscenza, dal G.E. o dal professionista delegato, l’entità dell’offerta di assegnazione possono, se lo ritengono, dar vita a quella gara prevista dall’art. 573 c.p.c. diretta alla individuazione della migliore offerta.

Va infatti considerato che il potenziale offerente, il quale non ha accesso al fascicolo dell’esecuzione, non potrà avere conoscenza della istanza di assegnazione prima del giorno dell’esperimento di vendita.

Una volta riconosciuta l’equiparazione della istanza di assegnazione a una offerta di acquisto la possibilità di gara ai sensi del primo comma dell’articolo 573 cpc è da riconoscere anche al singolo offerente così eliminandosi quella disparità di trattamento che altrimenti si verificherebbe tra l’ipotesi in cui vi sia una sola offerta inferiore al prezzo base (che rimarrebbe soccombente senza possibilità di rilancio nei confronti della assegnazione) o una pluralità di offerte.

Fermo restando che il creditore non potrà partecipare alla gara avendo scelto la strada della offerta di assegnazione e non quella di partecipare quale potenziale aggiudicatario.

Nessuna alterazione si verifica nel sistema della vendita, il quale è preposto proprio all’ottenimento del maggior prezzo possibile senza che si dia una preferenza al potenziale aggiudicatario rispetto al creditore assegnatario.

Al tempo stesso in tal modo si garantisce al debitore il minor sacrifico possibile e al contempo anche a eventuali ulteriori creditori, la possibilità di recuperare il loro credito riducendosi quello vantato dal creditore assegnatario.

Per contro, in assenza di una specifica previsione normativa del tutto irragionevole e di dubbia costituzionalità, sarebbe una interpretazione che dia prevalenza all’offerta più bassa, in contrasto con lo spirito di tutte le riforme attuate dal 2005 a oggi che sono funzionalmente dirette ad aumentare l’incisività e l’efficacia del processo esecutivo per la migliore soddisfazione del ceto creditorio.

La soluzione negativa sembra essere condizionata da un atavico disfavore e sospetto nei confronti dell’istituto dell’assegnazione che non sembra essere stato eliminato dalla riforma del 2005, nonostante la stessa ne abbia ridefinito i contorni e la ratio al fine di renderlo un utile strumento fornito ai creditori al fine di evitare una svendita del bene che finirebbe per avvantaggiare esclusivamente gli intenti, spesso meramente speculativi, di un soggetto terzo rispetto al processo esecutivo, quale è l’offerente prima dell’aggiudicazione.

Invero non è dato ravvedersi nella normativa alcun favor dell’offerente contro l’interesse dei creditori di ottenere la maggiore soddisfazione del proprio credito sia che ciò avvenga attraverso la monetizzazione del bene, sia con l’assegnazione dello stesso a un prezzo superiore.

[1] Tribunale di Udine ordinanza del 15 luglio 2017; Tribunale di Livorno Sentenza n. 572/2019 del 23/05/2019

[2] La facoltà riconosciuta al creditore di presentare una offerta superiore al prezzo base non può giustificarsi con l’affermazione che “nel caso in cui vi siano più istanze di assegnazione … risulterebbe assegnatario il creditore che ha offerto il prezzo più alto.” trattandosi di una tesi che non trova alcun riscontro nel dato normativo. Preferibile nel caso di concorso tra più istanze di assegnazione che pur sempre sono anche un’offerta di acquisto, in quanto si accompagnano al versamento di un prezzo o di un conguaglio, l’applicazione in via analogica della gara tra offerenti.

Avv. Mario Rosario Curzio

Se vuoi leggere dello straordinario risultato ottenuto dallo Studio d’Ambrosio Borselli in Cassazione (6083 /2023) relativamente alla irregolarità di tutte le Aste tenutesi per anni a Brescia e soprattutto alle conseguenze del mancato rispetto della normativa sulla vendita che può finalmente portare,  ad opporre direttamente il decreto di trasferimento  (ex art 617 cpc)  ottenendone l’annullamento addirittura senza alcun danno dimostrato dal debitore leggi “Per la Cassazione irregolari le aste bandite a Brescia fino al 2016”

Per leggere il commento all’incauto ragionamento del Tribunale di Roma che ,sfidando  la Cassazione, ha affermato che reclamo al collegio contro il rigetto dell’opposizione ex art 617 cpc sarebbe  inammissibile si legga “Tribunale di Roma: inammissibile il reclamo contro il 617?”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” , o  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

A proposito della revoca di un’asta ottenuta dallo Studio  a seguito della violazione dell’ordinanza di vendita si legga Revocata asta per violazione dell’ordinanza di vendita

Chi volesse approfondire l’argomento del custode giudiziario quale ausiliare del giudice dell’esecuzione si legga “Guida alle attività del custode nel pignoramento immobiliare”.

Per approfondire le conseguenze del mancato pagamento delle rate del mutuo, che comporta la decadenza del beneficio del termine, che condurranno al precetto e poi al pignoramento immobiliare, si legga l’articolo Guida alla decadenza dal beneficio del termine del mutuo”

Per approfondire tra le tante cause di estinzione quella conseguente alla mancata messa in sicurezza dell’immobile pignorato si legga  “Estinzione del pignoramento per la mancata messa in sicurezza dell’immobile pignorato

Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

A proposito della revoca di un’asta ottenuta dallo Studio  a seguito della violazione dell’ordinanza di vendita si legga Revocata asta per violazione dell’ordinanza di vendita

Per approfondire tra le tante cause di estinzione quella conseguente alla mancata messa in sicurezza dell’immobile pignorato si legga  “Estinzione del pignoramento per la mancata messa in sicurezza dell’immobile pignorato

Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” o “sovraindebitamento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   Pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

PER QUALSIASI INFORMAZIONEInviaci una richiesta

Verrai ricontattato/a personalmente da un nostro professionista che ti proporrà le soluzioni migliori per la tua specifica esigenza. Per questioni che necessitano di assistenza urgente si consiglia di contattare lo studio telefonicamente.


    https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2021/04/footer-partner.png

    NAPOLI

    Via Posillipo, 56/85
    Tel. 081.4206164
    Fax 081.0105891

    MILANO

    Via F. Reina, 28
    Tel. 02.87198398
    Fax 02.87163558

    ROMA

    Via dei Gracchi, 91
    Via Catone, 3
    Tel. 06.92927916

    BRESCIA

    Via Aldo Moro, 13
    (Palazzo Mercurio)
    Tel. 030.7777136

    Studio Legale  d’Ambrosio Borselli

     P.IVA 07581660631  – email: info@studioassociatoborselli.it – PEC studioborselli@pec.it

    mobile: 340.5009682