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Merito creditizio e colpa grave nel sovraindebitamento

Giugno 12, 2024by Redazione
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Merito creditizio e colpa grave del debitore nel sovraindebitamento. Quando il finanziatore sbaglia la colpa del debitore, se esistente, degrada da grave a “lieve”.

In questo articolo affronteremo il tema del merito creditizio e della colpa grave del debitore nel sovraindebitamento.

La questione posta è presto detta.

In diverse situazioni accade che il debitore, già fortemente provato da una importante esposizione debitoria, tenti di ottenere un nuovo credito o per esigenze personali o per farvi fronte.

In queste circostanze vengono in rilievo due aspetti:

  • il primo quello del finanziatore che, operando prudenzialmente e con la diligenza richiesta per legge, non dovrebbe concedere credito ad una persona già fortemente indebitata e verosimilmente già segnalata presso le banche dati creditizie.
  • il secondo quello del debitore, che parrebbe esporsi ancora di più economicamente rispetto a quanto già non lo fosse 

Questi comportamenti assumono particolare rilevanza nelle valutazioni che vengono operate nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore in cui il Giudice è chiamato a valutare sia il “merito creditizio” del creditore, sia l‘assenza di colpa grave nell’indebitamento del debitore.

Per approfondire il tema si leggano gli articoli “Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio”  o anche “il piano del consumatore dopo la riforma della meritevolezza“.

Merito creditizio: cosa è?

Per comprendere cosa si intenda con merito creditizio potrà essere utile fare un esempio.

Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, avrà chiesto un finanziamento, un mutuo o un prestito. Nel momento in cui viene richiesta una qualsiasi tipologia di prestito, la Banca o la Finanziaria, provvederà ad effettuare dei controlli per comprendere, in parole povere, se la somma concessa potrà essere effettivamente restituita dal richiedente alla scadenza.

Più nel dettaglio, la Banca provvederà ad effettuare un check up del richiedente valutando, a tal fine, lo storico dei finanziamenti concessi, il reddito disponibile, il possedimento di mobili/immobili, la situazione economica al tempo della richiesta, la situazione lavorativa e tutte le altre informazioni utili per comprendere il potenziale ritorno dell’investimento.

Questa verifica, sebbene possa sembrare destinata al solo uso e consumo dell’istituto concedente, è in realtà un controllo imposto dalla legge.

L’art. 124 bis del Testo Unico Bancario, infatti, impone al finanziatore “prima della conclusione del contratto di credito” di valutare “ il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

I controlli richiesti dalla legge – che assolvono la doppia funzione di tutela del creditore erogante e del privato finanziato – si inseriscono nel più generico rispetto dei principi codicistici di buona fede, diligenza e correttezza del creditore.

Ma per quanto qui ci interessa la mancata valutazione del merito creditizio ha anche delle conseguenze ben precise, infatti comporta l’impossibilità per il creditore di far valere le sue doglianze nell’ambito della procedura di sovraindebitamento.

Nel caso, infatti, in cui l’OCC verifichi che il merito creditizio non sia stato adeguatamente valutato scattano alcune sanzioni processuali a carico del finanziatore negligente ed infatti l’articolo 69 del Codice della Crisi d’Impresa dispone che:  “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta“.

Il debitore che continua a indebitarsi è in colpa grave?

Arriviamo così al focus del nostro odierno approfondimento.

Nell’ambito di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, eccepita l’assenza di merito creditizio del creditore può succedere (e succede) che il creditore lamenti a sua volta che il debitore abbia chiesto, malgrado già fortemente indebitato, nuovo credito con ciò manifestando un comportamento gravemente colposo.

Tramite tale eccezione il creditore tenta di paralizzare la prosecuzione del piano di ristrutturazione che ha come presupposto, ai sensi dell’art. 69 CCI primo comma, l’assenza di dolo o colpa grave nel sovraindebitamento ed infatti tale comma dispone che: “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

In buona sostanza, si viene così a creare una dicotomia processuale tra il creditore che lamenta la colpa grave del debitore (colpevole di aver chiesto altri soldi malgrado già indebitato) e il debitore che lamenta l’assenza di giudizio del finanziatore (negligente) che quei soldi non li avrebbe dovuti erogare.

La questione, destinata a riproporsi ciclicamente, è stata risolta di recente dal Tribunale di Torino che, con la sentenza del 13 giugno 2023, omologando il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come presentato, riteneva molto più grave la posizione del creditore negligente, rispetto a quella del debitore.

Dal provvedimento in parola si evince, infatti, che ai fini della meritevolezza del debitore per l’accesso alla ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII, l’accertamento del requisito soggettivo e del grado di colpa nell’indebitamento “non può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. […] Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l’ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza”.

Tale ragionamento che si ritiene coerente e privo di censure parte dal presupposto per cui l’Istituto di Credito è un soggetto professionale altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore.

Pertanto è da questo soggetto che l’ordinamento si attende una diligenza qualificata, una particolare attenzione verso la concessione del credito.

Quando questa diligenza manchi, allora la eventuale colpa del debitore richiedente si riduce a lieve, colpa lieve che, in quanto tale, non incide sulla prosecuzione del piano che può essere pertanto omologato.

Merito creditizio e colpa grave del debitore nel sovraindebitamento: conclusioni

Come abbiamo avuto modo di vedere l’assenza di colpa grave in capo al debitore è un requisito indispensabile per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti.

Ed è chiaro che, per tale motivo, è un elemento attentamente valutato dal giudice, ma non per questo può o deve essere utilizzato dai creditori (come ad esempio banche finanziatrici) per mascherare le proprie mancanze o screditare il debitore in difficoltà, semplicemente perchè “non contenti” del contenuto della proposta presentata.

La   ristrutturazione dei debiti, infatti, come sappiamo, è quello strumento che offre al debitore la possibilità di vedersi ridotto – su apposita richiesta – l’ammontare dei debiti in proporzione a quanto effettivamente e congruamente sia in grado di pagare. E ciò comporta, di conseguenza,  la riduzione dell’importo offerto ai singoli creditori.

Per questo è alquanto frequente che i creditori facciano di tutto per screditare il debitore ed addossare allo stesso “colpe” che in realtà non ha, al sol fine di evitare l’accoglimento delle sue richieste, ossia l’omologa del piano.

Per tali ragioni è indispensabile che coloro che vogliano o siano interessati ad introdurre una procedura del genere si affidino a professionisti preparati ed esperti della materia che siano in grado di  tutelarli nel migliore dei modi, anche anticipando le mosse, spesso vili, della controparte.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio Legale d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per approfondimenti si legga Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze ,Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureApprovato il nuovo sovraindebitamento, Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaLa sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“,

Per saperne di più sul piano del consumatore e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare”

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per  il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa   finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa»

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” ,    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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