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Modello di opposizione all’esecuzione a seguito del rifiuto della banca di rinegoziare il mutuo ex articolo 40 ter

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Modello di opposizione all’esecuzione a seguito del rifiuto della banca di rinegoziare il  mutuo ipotecario gravante su immobile pignorato adibito ad abitazione principale del debitore esecutato ex art 40 ter L. 69/2021

Come procedere laddove la banca, come sta purtroppo accadendo molto spesso, rifiuti, senza alcun giustificato motivo, l’istanza di rinegoziazione regolarmente presentata con tutti i presupposti ex articolo 40 ter legge 69/2021? 

Chi scrive ritiene, ed ha più volte in diverse sedi istituzionali, affermato,  che il giudice dell’esecuzione goda di ampissimi poteri relativamente alla direzione della procedura esecutiva immobiliare, tanto per quanto concerne l’eventuale mancanza del titolo esecutivo, tanto per quanto concerne la sopravvenuta insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata (Per conoscere i nuovi orientamenti,  finalizzati all’esito positivo della rinegoziazione, emersi nel seminario organizzato dall’Università Cattolica, grazie agli interventi dell’Avv. d’Ambrosio Borselli , del Prof Aldo Angelo Dolmetta e  dell’ex Presidente di Cassazione Antonio Didone si legga “Istanza di rinegoziazione mutuo ex art 41 bis: salvare casa dal pignoramento”).

Il principio “nulla executio sine titulo” impone, infatti, che il titolo esecutivo non debba solo pre-esistere all’esecuzione ma anche che il medesimo debba permanere durante tutta la sua durata

Per tali motivi, il Giudice dell’esecuzione è tenuto, durante tutto il tempo occorrente per la definizione della procedura esecutiva, a verificare la presenza del titolo esecutivo senza il quale la stessa deve dirsi illegittima e priva di fondamento, rientrandodi certo nei poteri ufficiosi del giudice dell’esecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dell’azione esecutiva e presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza — anche sopravvenuta — dei quali quest’ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione” (Cass.Civ. 27 gennaio 2017 n. 2043). 

Per tali motivi, si ritiene altresì che il Giudice dell’Esecuzione debba sospendere l’esecuzione immobiliare quando, vi sia l’evidente contrasto tra il diritto del creditore ad agire in executivis e il diritto del debitore al consolidamento del debito ai sensi dell’articolo 41 bis L.n. 157/2019 e, dall’analisi della vicenda, emerga che la pretesa di quest’ultimo risulti verosimilmente fondata (Ad approfondimento delle tesi appena esposte si leggano anche gli articoli Rinegoziazione mutui oggetto di procedura esecutiva, obblighi della banca e diritti del debitore” o  “Rinegoziazione mutui prima casa e obbligo al consolidamento” )

Il Giudice dell’Esecuzione è, infatti, giudice del titolo esecutivo, essendo colui che non solo ha il dovere di verificare la permanenza del titolo esecutivo ai fini della prosecuzione dell’esecuzione forzata, potendo rilevare d’ufficio tali mancanze, ma anche colui al quale va chiesta la sospensione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. comma secondo.

È solo il Giudice dell’Esecuzione immobiliare a poter sospendere, ai sensi dell’art. 615 e 624 c.p.c., l’esecuzione immobiliare in presenza di gravi motivi valutando il fumus bonis iuris e il periculum in mora.

Quello che quindi si chiede al Giudice dell’Esecuzione con l’opposizione ex art 615 cpc  non è la valutazione del merito creditizio quanto piuttosto la valutazione del FUMUS BONIS IURIS e del PERICULUM IN MORA ai fini della sospensione della procedura.

Sarà poi il Giudice del Merito, nella successiva fase a cognizione piena dell’opposizione, con la sua attività interpretativa, a stabilire se quel consolidamento, richiesto nelle forme della rinegoziazione, fosse dovuto e quindi se tale diritto dovesse, inevitabilmente, incidere sull’esigibilità del credito di sede di esecuzione immobiliare, bloccando la stessa per carenza, di fatto, del titolo esecutivo che la rinegoziazione avrebbe fatto venir meno!!!

E quindi l’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 Cpc lo strumento, o almeno uno dei due strumenti ipotizzati dalla giurisprudenza ( l’altro è una eventuale azione di risarcimento danni, da intraprendere al di fuori della procedura esecutiva immobiliare, e di cui vedremo i presupposti un altro articolo) al fine di contestare l’illegittimo diniego dell’istanza di rinegoziazione da parte della banca mutuante .

Alleghiamo dunque a questo articolo un modello Fac-simile di opposizione all’esecuzione presentata a seguito dell’ illegittimo rifiuto di rinegoziazione ex articolo 40 ter Che potrà essere utilizzato in tutti i casi in cui ci si voglia opporre ex articolo 615 Cpc

Per scaricare il modello di opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc  clicca “Opposizione all’esecuzione rinegoziazione – modello – Fac simile

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

Per approfondire l’argomento della rinegoziazione di mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori si leggano gli articoli “Rinegoziazione mutuo pignoramento: costi, requisiti, procedimento e modelli” e “La nuova rinegoziazione dei mutui prima casa”

Per approfondire il caso della sospensione di una procedura esecutiva, a ridosso dell’asta, a seguito dell’accoglimento di opposizione ex art 617 cpc, conseguente al rigetto di una istanza di rinegoziazione, da parte del presidente della sezione esecuzioni del Tribunale di Milano si legga “Rinegoziazione: accolto ricorso ex art 617 cpc, revocata l’asta”

Di grandissimo interesse per chi fosse interessato ad ottenere la rinegoziazione è l’apertura di Bnl in una opposizione all’esecuzione presentata dallo Studio d’ambrosio Borselli dopo la scadenza del termine concesso dal Ge per la rinegoziazione in un pignoramento immobiliare in corso presso il Tribunale di Milano, per approfondire la vicenda si legga l’articolo “Bnl riconosce l’obbligo a contrarre per la rinegoziazione mutui prima casa!

Per una maggiore analisi degli effetti sospensivi della richiesta di rinegoziazione, nonché per leggere numerosi provvedimenti sul tema si legga l’articolo Rinegoziazione mutui oggetto di procedura esecutiva, nuovi interessanti provvedimenti di sospensione del pignoramento

 

Chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa ( introdotto dal  comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])  finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento

In generale sul Sovraindebitamento si leggano pure  Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga  “Guida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casa”

Se si ha già in corso un pignoramento immobiliare ma l’immobile non è ancora stato messo all’asta e, per difendersi o giungere ad una buona proposta a saldo e stralcio, si voglia approfondire tutto quanto c’è da sapere sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc nonchè sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni per impedire l’emissione dell’ordinanza stessa, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate – Soluzioni per Salvare casa”

Chi volesse approfondire il tema dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato da parte del parente, di quali rischi si corrono in tal caso e delle alternative possibili legga Guida all’acquisto all’asta del parente: rischi e alternative”

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni  pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

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