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Modello di opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c.

Aprile 24, 2024by Redazione
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Guida completa all’opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c. : forma, struttura, costi e tempi. Modello fac simile di opposizione all’esecuzione.

 

Oggetto della presente guida è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 del Codice di Procedura Civile che, insieme all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e all’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c, rientra nel “classico” novero delle opposizioni alla procedura esecutiva.

N.B. Come abbiamo più volte precisato, tale elencazione non esaurisce l’ambito delle contestazioni proponibili in una procedura esecutiva, essendovi altri tipi di gravami disciplinati, in senso lato, dall’art. 591 ter c.p.c. (l’opposizione esperibile avverso gli atti del delegato)  dall’art. 173 bis disp.att. c.p.c. (disciplinante le note avverso la perizia del consulente incaricato d’ufficio), strumenti altrettanto validi a contestare la regolarità, o meno, della procedura espropriativa in corso di esecuzione, ma anche dall’art 630 cpc oltre che da vari tipi di istanze o reclami. (Per approfondimenti di consiglia la lettura dei seguenti articoli “Guida al ricorso ex art. 591 ter c.p.c.: forma, termini e costi con modello” e “Le note alla perizia ex art 173 bis disp.att. cp”c

Normativa di riferimento 

L’opposizione in commento è disciplinata dagli articoli 615 e 616 c.p.c.

L’art 615 c.p.c recita:
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad 
esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27 (1). Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

Quando è iniziata l’esecuzione , l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni  si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa [disp. att. 184]. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto [disp. att. 184, 185, 186] . Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

L’opposizione all’esecuzione ex. art. 615 c.p.c. è, in buona sostanza, il mezzo di gravame proponibile quando si intende contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

Si suole dire che si contesta l’“an debeautur”, ossia l’effettiva debenza delle somme (a differenza dell’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. in cui si contesta il “quomodo” dell’esecuzione,  e cioè la sua regolarità formale).

Nello specifico, essa è proponibile per:

  • inesistenza del titolo esecutivo (si pensi, ad esempio, ad un assegno che  perde la valenza di titolo esecutivo)
  • inidoneità a fondare l’esecuzione forzata;
  • impignorabilità dei beni (si pensi anche alla presenza di un fondo patrimoniale: per approfondimenti si legga l’articolo  “Fondo patrimoniale e pignoramento immobiliare”
  • sopravvenuta soddisfazione della pretesa (avvenuto pagamento);
  • sopravvenuta caducazione della pretesa (prescrizione);
  • altri fatti impeditivi, modificativi, estintivi (come ad esempio l’assenza di legittimazione attiva in capo al creditore procedente.
    Proprio a tal proposito consigliamo la lettura del recente articolo pubblicato sul nostro sito: “bloccato pignoramento per carenza di legittimazione attiva”, in cui si commenta il provvedimento del GE di sospensione dell’esecuzione, avvenuta in seguito ad una nostra opposizione ex art 615 c.p.c. in cui si lamentava l’assenza o quantomeno il dubbio sulla legittimazione attiva del creditore procedente.
    Al riguardo, infatti, depone pacifica giurisprudenza che tale difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. Sez. Unite 2591/2016), con la conseguente possibilità per il giudice di rilevare la relativa questione anche d’ufficio e dunque, anche decorsi i 20 giorni dall’ordinanza di vendita, rientrando, gli accertamenti concernenti la titolarità del credito azionato in via esecutiva, nell’ambito dei poteri officiosi del giudice.

A questo punto, bisogna chiedersi: vi sono termini per la sua proposizione?

La proposizione dell’opposizione in esame, a ben vedere,  non è soggetta a particolari termini per essere fatta valere, se non quello introdotto con la modifica operata allo stesso art. 615 dal D.L. 59/2016 conv. in L. 119/2016, in virtù della quale ora : “l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione… salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
In sostanza, il termine diventa oggi quello dell’emissione dell’ordinanza di vendita da parte del GE, salvo che l’opposizione successiva sia fondata su fatti sopravvenuti (
ad esempio avvenuto pagamento del debito successivamente all’ordinanza di vendita) o di fatti precedenti di cui la parte non ha potuto produrre prova per fatto non imputabile alla stessa (ad esempio distruzione dei documenti di prova a causa di calamità naturali).

Segue: costi, tempi e forme

L’opposizione all’esecuzione, dunque, può essere presentata sia quando l’esecuzione non è ancora iniziata (opposizione preventiva) sia dopo che la stessa abbia avuto inizio (opposizione successiva).
La differenza tra i due tipi di opposizione rileva in maniera sostanziale sia per la forma che per i costi in termini di contributo unificato.

Vediamo il perché.

A) Opposizione all’esecuzione preventiva

Forma: ai sensi del comma 1 dell’art. 615 cpc, l’opposizione deve essere formulata con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio, a norma dell’art. 27 cpc
A norma dell’articolo 27 c.p.c. è competente il giudice del luogo dell’esecuzione, che si desume dalla dichiarazione di residenza o dalla elezione di domicilio della parte istante contenuta nel precetto, o in mancanza di tale dichiarazione, l’articolo 480, comma 3 cpc, in deroga al disposto dell’articolo 27 c.p.c., prevede che le opposizioni a precetto si propongono davanti al giudice del luogo di notificazione del precetto, che potrebbe non coincidere con il giudice del luogo della esecuzione.
Ne deriva che, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore non abbia beni, l’elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può, appunto, proporre opposizione davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso. Nel relativo giudizio è onere del creditore dimostrare che nel comune in cui egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore. Cass. 16 Luglio 1999, n. 7505

Costi: L’opposizione preventiva è assoggettata al versamento del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo, secondo il valore della domanda, in quanto si tratta di azione che introduce un normale ed ordinario processo di cognizione.

B) Opposizione all’esecuzione successiva
Forma: quando l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione all’esecuzione si propone con ricorso allo stesso giudice dell’esecuzione.

Costi: per analizzare i costi da sostenere per proporre tale tipo di opposizione è necessaria una precisazione circa la sua struttura.
L’opposizione ex art 615, quando successiva all’esecuzione, presenta (al contrario della preventiva) una struttura cosiddetta “bifasica”, cioè si scompone in due fasi.
1. La prima è la fase incidentale (o cautelare) che viene celebrata dinanzi al GE (giudice dell’esecuzione).
2. La seconda è la fase di merito, introdotta ai sensi dell’art 616 c.p.c e celebrata davanti al giudice ordinario competente per materia e nelle forme e modalità previste a seconda della materia trattata ( quindi citazione o meno spesso ricorso – ad esempio per le controversie in materia di lavoro).
Nella prima fase (quella cautelare), trattandosi di un procedimento che si innesta nell’ambito di un processo esecutivo già pendente, non è dovuto alcun contributo, come confermato dalla Circolare 3 marzo 2015 del Ministero della Giustizia in materia di contributo unificato.
La seconda (fase di merito), invece, è assoggettata al versamento del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo, perché  si tratta di procedimento che introduce un ordinario processo di cognizione.

Fase cautelare e le sue caratteristiche

Le opposizioni esecutive successive, come sopra accennato, recano una particolare struttura “bifasica”, seguendo pertanto un percorso “obbligato” (nel senso che la fase di merito è sempre e comunque preceduta da quella cautelare).
Chi intende lamentare la mancanza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata nella forma dell’opposizione ex. art 615 dovrà farlo prima con un’opposizione cautelare dinanzi al giudice dell’esecuzione pendente ( c.d. fase cautelare in cui  il giudice valuta sommariamente l’opposizione e solo ai fini della prosecuzione del procedimento di esecuzione) e, solo dopo l’emissione dell’ordinanza di rigetto o di accoglimento dell’opposizione, la parte potrà  introdurre il giudizio di merito davanti al giudice ordinario competente (c.d. fase di merito).

Quindi qual è l’obiettivo primario della fase cautelare?
Obiettivo primario non è altro che la decisione sulla sospensione della procedura esecutiva, come si evince dall’art 624 c.p.c.:
Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli artt. 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza”.

N.B. Il legislatore concede alla parte interessata lo strumento del reclamo avverso l’ordinanza cautelare di accoglimento o rigetto dell’opposizione ex art. 669 terdecies c.p.c.:
“Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore”.
Il reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. si propone entro 15 giorni dalla pronuncia (o dalla comunicazione o notificazione se anteriore) con ricorso al collegio  del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento oggetto del reclamo per espresso divieto individuato dal comma secondo della norma.
È inammissibile, secondo pacifica Giurisprudenza, il ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 comma 7, Cost., avverso l’ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., accolga il reclamo o respinga il reclamo, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e provvisoria e, perciò privo di natura definitiva e decisoria.
Stessa sorte (inammissibilità del ricorso per Cassazione) seguono i provvedimenti del giudice dell’esecuzione che, ai sensi dell’art. 624 c.p.c, accolgono o rigettano l’istanza di sospensione del processo esecutivo, ciò in quanto tali provvedimenti sono modificabili o revocabili dallo stesso giudice che li ha emessi e comunque impugnabili, in presenza dei necessari presupposti ( si pensi a vizi di carattere formale e processuali, vizi logici o giuridici della motivazione in relazione alla presenza o meno del grave pregiudizio che l’esecuzione possa recare alla parte esecutata), mediante opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c.

Il percorso da seguire può essere così sintetizzato:

1.Presentazione dell’opposizione all’esecuzione;
2. Ordinanza del GE ex 616 di accoglimento o diniego dell’opposizione;
3. Introduzione a cura della parte interessata del giudizio di merito nei termini fissati con l’ordinanza;
La parte interessata ad introdurre il merito potrà essere tanto l’opponente, in caso di diniego dell’opposizione per ribadire i vizi dedotti dinanzi ad altro giudice, quanto il creditore in caso di accoglimento dell’opposizione per evitare che la sospensione conduca all’estinzione stessa della procedura esecutiva o che in generale pregiudichi il futuro soddisfacimento del proprio credito.

Per ciò che concerne i tempi:
La fase cautelare, come tutti i giudizi cautelari, è piuttosto rapida: la durata media tra la proposizione dell’opposizione, l’udienza di discussione e il provvedimento cautelare del GE va tra i due  ai tre mesi complessivi.
La fase di merito invece, in quanto giudizio a cognizione piena, ha una durata media variabile anche a seconda del Tribunale competente e del tipo di giudizio, che va da uno a tre o anche più anni.

Effetti dell’opposizione all’esecuzione

Come abbiamo avuto modo di capire, quindi, il GE nell’ambito delle opposizioni preventive, potrà unicamente sospendere la sola esecuzione dinanzi a lui pendente ai sensi dell’art. 624 c.p.c., e solo successivamente  nella successiva fase di merito verrà deciso il resto.

Diversamente, il giudice dell’opposizione preventiva potrà sospendere “l’efficacia del titolo esecutivo” (sospensione esterna) come disposto dall’art 623 c.p.c:  “Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione formata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione. (Per approfondimenti sul tema si legga l’articolo“guida alla sospensione del pignoramento immobiliare; la sospensione volontaria, quelle interna ed esterna, tutto sugli artt. Da 623 a 628 c.p.c.”)

Provvedimenti all’esito delle opposizioni all’esecuzione

Il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione decide sull’opposizione è l’ordinanza.

Nelle opposizioni preventive, dinanzi al medesimo giudice competente, si svolgerà sia la fase cautelare che di merito (quella di merito è in realtà naturale ed inevitabile  conseguenza del procedimento) ed in questo caso il giudice si pronuncia con sentenza.

Nelle opposizioni successive, invece, la fase di merito è solo eventuale e rimessa alla volontà della parte interessata ad introdurla nei termini fissati dal Ge in ordinanza (con la quale decide la fase cautelare innanzi a se) .

La sentenza resa all’esito delle opposizioni ex. art. 615 c.p.c è appellabile?

In passato la legge stabiliva che la sentenza con cui il giudice decideva sull’opposizione non poteva essere oggetto di appello.

L’ultimo comma dell’art.616 c.p.c. “La causa è decisa con sentenza non impugnabile” è stato eliminato dalla legge 69/2009. Tale riforma ha ripristinato il regime dell’appellabilità della sentenza con cui si conclude il giudizio di impugnazione, in luogo di quello della non impugnabilità della sentenza introdotto con la precedente riforma del 2005.

Pertanto, oggi, la sentenza emessa nel giudizio di opposizione sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.

Analizzati gli aspetti maggiormente rilevanti di tale strumento, mettiamo a disposizione dei lettori un modello fac simile di opposizione all’esecuzione successiva, in cui l’unico motivo di opposizione dedotto è l’inesistenza del credito azionato, per essere stato ceduto a terzi, in virtù della scrittura privata, sottoscritta tra la debitrice esecutata, parte cedente e cessionario.
Il modello è consultabile e scaricabile al seguente link:  Fac simile di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Avv.p. Alessandra Verde
(collaboratrice dello studio legale d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”.

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per  approfondire le questioni relative ai vizi della notifica dell’atto di pignoramento immobiliare ed in particolare tutto quel che riguarda nullità ed inesistenza della notifica del pignoramento immobiliare, la sanatoria per raggiungimento dello scopo e  cosa fare in caso di notifica nulla si legga Pignoramento immobiliare: i vizi della notifica”.

Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga  “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”

Per approfondire lo strumento per opporsi all’avviso di vendita, che non è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi bensì il ricorso ex art. 591 ter si legga “Come opporsi all’avviso di vendita: opposizione agli atti esecutivi o ricorso ex art 591 ter?”

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche

Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”  “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggano Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”, “Procedure di esdebitazione e pignoramento immobiliare

Per approfondire la nuova ed eccezionale possibilità di vedersi omologato un piano del consumatore anche in presenza di debiti imprenditoriali si legga “Sì al piano del consumatore per debiti imprenditoriali!”

Per  il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”

Per approfondimenti in tema di tutela del consumatore  dal pignoramento immobiliare in caso di fideiussione, si leggano gli articoli “Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del consumatore”,  “La Cassazione blocca il pignoramento immobiliare!?”, “La nullità totale della fideiussione omnibus”, “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare “e “Decreto ingiuntivo contro il fideiussore: tempi e procedura”

Per conoscere la situazione che si viene a creare quando un immobile abusivo viene acquistato attraverso l’asta immobiliare si legga invece “L’immobile abusivo può essere venduto all’asta, ma l’abuso non è sanato”

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

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