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Nuovo concordato preventivo: effetti e concordato in bianco

Marzo 11, 2024by Redazione
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Guida completa al nuovo concordato preventivo: vantaggi ed effetti della domanda di concordato preventivo ed effetti della domanda di concordato in “bianco”

Nel precedente articolo Nuovo concordato preventivo: presupposti, finalità, procedura (cui si rinvia per ogni necessario approfondimento), abbiamo trattato il tema del Concordato Preventivo alla luce del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e dei più recenti interventi legislativi.

Della predetta procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza d’impresa abbiamo esaminato gli aspetti generali ed evidenziato, con particolare attenzione, i presupposti e la procedura (dalla presentazione della domanda  fino alla sentenza di omologazione).

Nel presente articolo, invece, in una prospettiva di avvicinamento del lettore agli aspetti pratici della medesima procedura (ed, anche, ai relativi vantaggi), porremo il focus sugli “effetti della domanda di concordato” ed, in particolare, sugli effetti di tale domanda nell’ipotesi di concordato “in bianco, così definito poiché privo (almeno in un primo momento) di taluni elementi essenziali (in larga parte, documentali) necessari per l’utile esperimento della procedura de qua.

Vantaggi ed effetti della domanda di concordato

Abbiamo già avuto modo di evidenziare che, a norma del nuovo CCII, l’imprenditore commerciale che si trova in stato di crisi o di insolvenza ha la possibilità di accedere alla nuova procedura di concordato preventivo.

A differenza della Liquidazione Giudiziale (ex “Fallimento”)- di cui si è ampiamente discusso in diversi articoli precedenti (per approfondimenti si  leggano gli articoli “Liquidazione giudiziale e fallimento: tempi, costi procedura” e “ Il Curatore nella liquidazione giudiziale”) – altra procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che nella maggior parte dei casi viene “attivata” dai creditori (anche se può essere richiesta altresì dall’imprenditore in crisi – casi eccezionali – oltre che dal P.M ed dai soggetti che svolgono “funzioni di vigilanza e controllo sull’impresa”) il Concordato Preventivo è necessariamente richiesto dalla sola impresa in crisi o in stato d’insolvenza e, quindi, dal soggetto giuridico che, al tempo stesso, costituirà poi l’ “oggetto” stesso della procedura.

Il legislatore, quindi, con il concordato preventivo ha ideato e disciplinato una procedura (alternativa quando ne sussistono i presupposti) per concedere all’imprenditore in crisi la possibilità di evitare le gravi problematiche insite in una dichiarazione di fallimento (rectius, di “liquidazione giudiziale”).

La tutela dei creditori è, ovviamente, un parametro di riferimento dell’intero Codice della Crisi e dell’Insolvenza e anche nell’ambio del concordato preventivo viene salvaguardata.
In che modo? Prevedendo, quale requisito imprescindibile di accesso alla relativa domanda, che questa si renda “preferibile” rispetto alla liquidazione giudiziale.

Tale condizione si realizza allorché venga previsto (nel piano di concordato e nella proposta ai creditori) un soddisfacimento dei crediti in misura superiore rispetto a quello che si determinerebbe in seguito ad una procedura di liquidazione giudiziale, ovvero prevedendo e proponendo “specifiche utilità” per i creditori rispetto alla liquidazione (si pensi, ad esempio, all’eventuale prosecuzione dei rapporti in essere).

Posta in questi termini la “tutela” normativamente prevista in favore dei creditori nell’ambito della procedura in oggetto, è evidente che il legislatore ha, di contro, strutturato il concordato preventivo in modo da garantire dei “vantaggi” anche al debitore in crisi: primo tra tutti, come si è detto, quello di evitare la liquidazione giudiziale.

Ma non è tutto!

Uno degli “effetti” più interessanti per l’imprenditore in crisi (a condizione che ne abbia fatto specifica richiesta) è che, a norma dell’art. 54 co. 2 CCII, a seguito della pubblicazione della domanda di accesso al concordato nel Registro delle Imprese, non possono essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullità, eventuali azioni esecutive e/o cautelari da parte dei creditori.

Tale previsione normativa, unitamente alla circostanza che, con la domanda di accesso al concordato, l’imprenditore, sebbene con talune limitazioni, continua ad esercitare l’attività d’impresa, rende molto “appetibile” l’accesso all’anzidetta procedura.

E’ molto frequente, infatti, che, in momenti di grande difficoltà economico-finanziaria, l’imprenditore possa vedersi sopraffatto dalle iniziative individuali esecutive e/o cautelari dei propri creditori e che siano proprio le procedure stesse (si pensi ai pignoramenti presso le banche oppure presso i clienti, alla perdita degli affidamenti, etc.) a soffocare ulteriormente i flussi di cassa dell’impresa ed a determinarne l’irrimediabile stato di insolvenza, con conseguente e quanto mai probabile liquidazione giudiziale!

Ciò, tuttavia, appare evitabile alla luce delle citate disposizioni legislative.

Concordato in bianco

Per venire ancora più incontro alle citate esigenze dell’imprenditore in crisi (fermo restando che è di tutta evidenza che sussiste sovrapponibile e coincidente pubblico interesse a conservare l’integrità della aziende in crisi, allorché sussistano i presupposti per l’eventuale risanamento, e, comunque, a ridurre al minimo le procedure di liquidazione giudiziale) il Legislatore ha, altresì, previsto che la domanda di accesso alla procedura di concordato possa essere presentata (anche) “in bianco”, ovvero in mancanza, in un primo momento, di parte della documentazione richiesta ai fini dell’emissione della sentenza di omologazione.

Da un lato, quindi, l’art. 39 CCII prevede che di regola per “accedere” (o meglio, per addivenire alla sentenza di omologazione) alla procedura di concordato preventivo l’imprenditore deve depositare un ricorso contenente il piano di concordato e la proposta ai creditori, cui devono essere allegati i documenti in seguito indicati:

  • …le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.…una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.”
  • a ciò, inoltre, va ad aggiungersi il deposito della relazione riepilogativa degli atti di straordinaria compiuti nei 5 anni antecedenti il deposito della domanda.

Dall’altro lato, però, è stata prevista la possibilità che l’imprenditore in crisi possa presentare la relativa domanda di accesso alla procedura di regolazione della crisi depositando unicamente:

  • i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, in alternativa, le dichiarazioni dei redditi e IRAP dei tre anni precedenti (in caso di imprese non soggette a redazione obbligatoria del bilancio);
  • l’elenco dei creditori, con specifica indicazione dell’ammontare dei relativi crediti e delle eventuali cause di prelazione;
  • e riservandosi, quindi, di depositare la proposta ed il piano di concordato in un successivo momento.

Depositato il ricorso con richiesta di concordato “in bianco il Tribunale, con decreto, deve:

  1. nominare un commissario giudiziale;
  2. disporre a carico del debitore obblighi informativi periodici (con periodicità almeno mensile) sulla gestione finanziaria dell’impresa e sull’attività;
  3. fissare un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta entro cui il debitore deve depositare la proposta ed il piano di concordato, con l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, nonché l’ulteriore documentazione di cui all’art. 39 CCII;
  4. ordinare al debitore, entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni, il versamento di una somma a copertura delle spese della procedura previste almeno sino alla scadenza del termine per il deposito della proposta e del piano.

Solo dopo il deposito del piano e della proposta di concordato il Tribunale andrà a verificare l’ammissibilità della proposta e la fattibilità, in termini economici, e la procedura proseguirà nelle forme “ordinarie” fino alla (eventuale) sentenza di omologazione.

Sta di fatto, tuttavia, che, come si è detto, già dalla pubblicazione delle domanda nel Registro delle Imprese si producono in favore dell’imprenditore gli effetti di caducità ed improponibilità delle azioni esecutive e cautelari individuali.

Conclusioni

In conclusione, la procedura di concordato preventivo è altamente consigliata per quelle imprese che, seppur in stato di grande difficoltà economico-finanziaria, sono suscettibili di risanamento, a maggior ragione quando il legislatore prevede anche la possibilità di procede “in bianco” permettendo quindi all’imprenditore di iniziare a “tutelare” il proprio patrimonio nel frattempo che costruisce le basi del concordato .

E’ evidente, tuttavia, che, ai fini del buon esito della procedura e perché questa adempia ai fini agognati, diventa indispensabile, oltre che affidarsi a professionisti esperti nel settore, che ci si attivi con la corretta tempistica, ponendo attenzione ai diversi campanelli d’allarme ed evitando di procrastinare situazioni di evidente difficoltà che non va ad affievolirsi con il trascorrere del tempo.

Avv. Roberto Solombrino

(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli)

Per approfondire ciò che riguarda l’istanza di fallimento a seguito della riforma del codice della crisi con una guida completa alla procedura e tutto ciò che riguarda giurisdizione e competenza, forma e presupposti, tempi e costi dell’istanza si legga  “Istanza di fallimento dopo la riforma,”

Per approfondimenti sulla domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale con termini, costi, forma e procedura e differenza tra domanda tempestiva, tardiva e ultra-tardiva si legga “Domanda di insinuazione al passivo ex art. 201 C.C.I.I.,”

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio ed ancora “Piano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durata”.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”  “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa”, “Documenti per la ristrutturazione dei debiti del consumatore”,

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012” e “Procedure di esdebitazione e pignoramento immobiliare

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per  il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa»

Per verificare la concreta possibilità  con una adeguata difesa specialistica di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,   persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta  dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″

Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare illegittimo si legga l’articolo “Pignoramento immobiliare illegittimo: cosa fare?”

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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