Guida completa al nuovo concordato preventivo: presupposti, finalità e procedura dalla domanda all’omologazione. Concordato in continuità e liquidatorio
In altri articoli abbiamo avuto modo di trattare, la nuova procedura di “liquidazione giudiziale” (ex “fallimento”) delle imprese insolventi, indicandone i presupposti, la procedura, gli organi (con particolare attenzione alla figura del “Curatore”), i tempi ed i relativi costi. (Si legga al riguardo “Liquidazione giudiziale e fallimento: tempi, costi procedura,” e “ Il Curatore nella liquidazione giudiziale”)
Con il presente articolo, invece, andremo a trattare una diversa procedura di regolazione della crisi d’impresa (sempre disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, Decreto Legislativo n. 14 del 12.01.2019, abbr. “CCII”) che si pone proprio l’obiettivo di evitare la “liquidazione giudiziale” e di scongiurare, quindi, la necessaria disgregazione del complesso aziendale e la relativa liquidazione, nonché le pesanti problematiche di tipo civilistico (e, talvolta, penalistico) conseguentemente ricadenti sull’imprenditore “fallito”, ossia il concordato preventivo.
Concordato preventivo cos’è? Presupposti e finalità
A norma del nuovo CCII, l’imprenditore commerciale che si trova in stato di crisi (che si caratterizza con l’inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte alle obbligazioni scadenti nei successivi dodici mesi, ex art. 2, co. 1, lett. a) o di insolvenza (che si manifesta nella sussistenza di inadempimenti o altri fatti esteriori idonei a dimostrare che il debitore non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni), può accedere alla procedura di concordato preventivo.
Così come per la liquidazione giudiziale, tuttavia, sono escluse dalla possibilità di accedere alla suddetta procedura le “imprese minori”.
Il soggetto che presenti, invece, i citati requisiti può regolarmente proporre un piano di concordato (indicandone le relative modalità esecutive): che preveda il soddisfacimento delle pretese dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale.
Detta finalità potrà realizzarsi prevedendo (nel piano):
- la continuità aziendale (cd. concordato in continuità diretta od indiretta);
- oppure la liquidazione del patrimonio (cd. concordato liquidatorio).
Concordato in continuità
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, per ovvie ragioni, va ad incentivare il ricorso al “concordato in continuità”, stante l’intento del Legislatore di mirare al recupero dell’impresa ed alla possibilità di ritornare sul mercato “sanata”.
La continuità può essere:
- diretta, quando l’imprenditore conserva l’esercizio dell’attività d’impresa;
- indiretta, quando quest’ultima viene affidata ad un soggetto terzo, qualunque sia la natura dell’atto di subentro (cessione, affitto, conferimento, etc.).
La continuità deve essere accordata a tutela dell’interesse dei creditori e deve preservare, nella maggiore misura possibile, i posti di lavoro.
I creditori saranno soddisfatti in misura prevalente con il ricavato della continuità (tuttavia, tale prevalenza non è un requisito indispensabile), inoltre, nella proposta di concordato, devono essere indicate le “specifiche utilità”, economicamente valutabili, previste per ciascun creditore in dipendenza della continuità aziendale (come, ad esempio, la prosecuzione o rinnovazione dei rapporti contrattuali in essere).
Concordato liquidatorio
Quanto, invece, al concordato liquidatorio, la relativa proposta deve prevedere l’apporto di risorse esterne tali da garantire un incremento dell’attivo disponibile pari ad almeno il 10% (da determinarsi al momento della presentazione della domanda) e ciò deve garantire un soddisfacimento delle pretese dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del relativo ammontare.
Contenuto essenziale del piano di concordato:
Nel piano di concordato, qualunque sia la relativa finalità (continuativa o liquidatoria), devono essere indicate le ragioni per cui la proposta di concordato appaia preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il piano di concordato (sia in continuità che liquidatorio) può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, anche regolati da trattamenti differenziati.
Tale suddivisione dei creditori è obbligatoria per quanto riguarda il concordato in continuità, o nel caso in cui vi siano creditori titolari di crediti tributari e/o previdenziali per cui il piano non preveda l’integrale soddisfacimento, od, ancora, “creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.” (art. 85, co. 2, CCII).
In nessun caso, tuttavia, la suddivisione in classi di creditori può determinare un’alterazione dell’ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione (art. 85, co. 4, CCII).
La domanda, inoltre, deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che attesti:
- la veridicità dei dati aziendali;
- la fattibilità del piano;
- e, in caso di concordato in continuità, l’idoneità del piano a superare la crisi o l’insolvenza, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a far si che i creditori possano essere soddisfatti in misura maggiore rispetto all’eventuale liquidazione giudiziale.
Fasi della procedura
Presentazione della domanda
Il Legislatore ha previsto un’unica modalità di accesso a tutte le procedure di regolazione della crisi (quindi anche per il concordato preventivo) ed il medesimo modello processuale, ossia il “ricorso” di cui all’art. 40 C.C.I.I..
La competenza a conoscere la domanda di accesso è del Tribunale in composizione collegiale nel cui circondario l’imprenditore ha il proprio centro di interessi che deve intendersi, a norma dell’art. 2 lett. m) del C.C.I.I.: “il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”, con relativa presunzione di coincidenza con la sede legale dell’impresa.
N.B. Contrariamente a quanto sostenuto da diversi autori (fuorviati da una lettura approssimativa e, comunque, da una stesura non felicissima dell’art. 27 CCII) non è competente, in via generale, il Tribunale, sede delle sezioni specializzate in materia di imprese.
Tale Tribunale risulterà competente solo nell’ipotesi in cui la procedura di regolazione della crisi (non solo il concordato) riguarderà imprese “in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione” (art . 27, co. 1, CCII).
Il ricorso deve contenere:
- indicazione dell’ufficio giudiziario;
- l’oggetto;
- le ragioni della domanda e le conclusioni;
- tutti i documenti previsti dall’art. 39 CCII, ovvero “…le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.” a completamento della proposta ai creditori;
- sottoscrizione del difensore munito di procura
Inoltre, unitamente al piano di concordato, deve essere depositato “…una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.”
Il debitore dovrà anche depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei 5 anni antecedenti il deposito della domanda.
Concordato in bianco
È bene sottolineare che il Legislatore ha previsto la possibilità di proporre anche un concordato “in bianco”.
In altre parole, al debitore, viene concessa la possibilità di presentare una domanda di accesso alla procedura di regolazione della crisi depositando unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, in alternativa, le dichiarazioni dei redditi e IRAP dei tre anni precedenti (in caso di imprese non soggette a redazione obbligatoria del bilancio), nonché l’elenco dei creditori, con l’ammontare dei relativi crediti e delle eventuali cause di prelazione, e riservandosi, quindi, di depositare la proposta ed il piano di concordato in un successivo momento.
All’esito del deposito del ricorso (con richiesta di concordato “in bianco”) il Tribunale in composizione collegiale con decreto, deve:
- nominare un commissario giudiziale;
- disporre a carico del debitore obblighi informativi periodici (con periodicità almeno mensile) sulla gestione finanziaria dell’impresa e sull’attività;
- fissare un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta entro cui il debitore deve depositare la proposta ed il piano di concordato, con l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, nonché l’ulteriore documentazione di cui all’art. 39 CCII;
- ordinare al debitore, entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni, il versamento di una somma a copertura delle spese della procedura previste almeno sino alla scadenza del termine per il deposito della proposta e del piano.
Valutazione delle condizioni di accesso al concordato preventivo
Solo dopo il deposito del piano e della proposta di concordato il Tribunale, sentito il parere del commissario giudiziale (se già nominato), potrà valutare l’ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità, in termini economici, del piano (con particolare attenzione, in caso di concordato in continuità, all’idoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali).
Compiute tali verifiche il Tribunale, quindi, provvederà, con decreto a:
- nominare il giudice delegato;
- nominare e confermare (qualora già nominato in ipotesi di concordato presentato “in bianco”) il commissario giudiziale;
- fissare il periodo, tento conto dell’entità del passivo e di ogni variabile inerente la procedura, in cui i creditori potranno esprimere (necessariamente in modalità telematica) il proprio voto;
- fissare un termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro cui il debitore deve versare la somma (ulteriore rispetto a quella, eventualmente, già versata nell’ipotesi di richiesta di concordato “in bianco”) pari al 50% delle spese che si presumono per l’intera procedura, ovvero in diversa misura ma, comunque, non inferiore al 20%.
Al contrario, ove il Tribunale accerti l’insussistenza delle condizioni di accesso al concordato preventivo, sentiti il debitore e i creditori, con decreto (reclamabile dinanzi alla Corte d’Appello entro trenta giorni dalla comunicazione), dichiara l’inammissibilità della proposta, ovvero concede al debitore un termine non superiore a quindici giorni per eventuali integrazioni al piano o documentali.
Inoltre, qualora ci siano i presupposti, il Tribunale – accertata l’inammissibilità del concordato- potrà dichiarare, con sentenza, l’apertura della liquidazione giudiziale, sempre e solo su apposito ricorso presentato da parte di un soggetto legittimato.
Proposte ed offerte parallele al concordato nel corso del concordato
Prima di vedere le ulteriori fasi della procedura, va detto che parallelamente alla proposta di concordato avanzata dal debitore possono essere avanzate, non oltre trenta giorni dalla data iniziale prevista per le votazioni dei creditori, delle proposte concorrenti da parte dei creditori che rappresentano almeno il 10% del valore dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore. (art. 90 C.C.I.I.)
La proposta deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente così come previsto per la proposta del debitore, tuttavia, la predetta relazione può essere limitata alla sola fattibilità del piano “alternativo” per gli aspetti che non siano già sottoposti alla verifica del commissario giudiziale, oppure può essere omessa quando non ve ne siano.
Di regola, la possibilità di presentare proposte concorrenti è sempre possibile, ad eccezione dei casi in cui la proposta di piano presentata dal debitore preveda la soddisfazione dei creditori chirografari almeno nella misura del 30% dei relativi crediti (tale percentuale è ridotta al 20% qualora il debitore avesse già avviato una procedura di composizione assistita della crisi).
Ogni proposta (anche quella del debitore) può essere modificata fino a 20 giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto, tuttavia, prima di potere essere comunicata ai creditori deve essere valutata dal Tribunale ai fini della verifica della correttezza dei criteri utilizzati per la suddivisione in classi dei debitori.
Analogamente a quanto avviene per le proposte concorrenti, è anche consentito ai terzi di proporre “offerte concorrenti” (art. 91 CCII).
Ciò può avvenire quando il piano di concordato preveda un’offerta irrevocabile di acquisto dell’azienda, di un ramo di essa, di specifici beni, ovvero di affitto dell’azienda da parte di un soggetto già individuato.
In tal caso, il Tribunale o il Giudice Delegato devono disporre affinché di tale offerta sia data idonea pubblicità e, ove pervengano manifestazioni d’interesse concorrenti, devono dichiarare l’apertura di una procedura competitiva (gara tra offerenti) che ha come scopo la raccolta e la valutazione comparativa delle offerte convenute al fine di giungere all’atto di “trasferimento” che si palesi più proficuo possibile con le esigenze della procedura.
La procedura di gara deve concludersi non oltre 20 giorni prima l’inizio delle operazioni di voto dei creditori, ciò per consentire agli stessi di avere contezza dell’esito della gara prima di manifestare la propria espressione di voto, che può anche concludersi con la vendita o l’aggiudicazione.
Voto dei creditori e approvazione del piano di concordato
Una volta valutata l’ammissibilità del piano e la sussistenza delle condizioni, il Giudice (come detto) fisserà un termine entro il quale i creditori dovranno esprimere il proprio voto.
La disciplina del “voto nel concordato preventivo” è contenuta nella Sezione V del CCII (artt. 107 e succ.).
Il voto deve essere espresso con modalità telematiche.
Sono sottoposte al voto dei creditori tutte le proposte di concordato (per quelle dei creditori seguendo l’ordine temporale del relativo deposito).
Ai fini del corretto svolgimento della votazione, il Commissario Giudiziale deve:
- almeno 15 giorni prima della data iniziale della votazione, depositare (previa comunicazione al debitore, ai creditori ed ad ogni soggetto interessato) la propria relazione, nonché tutte le proposte definitive;
E fino a 10 giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto il debitore, i creditori ed altri interessati possono inviare al Commissario Giudiziale le proprie osservazioni sull’ammissibilità o convenienza delle proposte, ovvero proporre contestazioni sui crediti concorrenti. - almeno sette giorni prima delle operazioni di voto, deve redigere la propria relazione definitiva (anche sulla scorta delle eventuali osservazioni sub punto a)).
Il concordato risulterà approvato con il consenso dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi (con possibilità del Giudice Delegato di ammettere provvisoriamente i crediti contestati ai fini del voto, mentre i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per cui il concordato prevede il pagamento integrale non sono ammessi al voto se non rinunciano al diritto di prelazione).
Nel caso in cui ci sia un creditore che rappresenta, già preso singolarmente, la maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato sarà approvato se riceverà il consenso della maggioranza dei crediti ammessi (quindi, in effetti, del creditore “maggioritario”), oltre la maggioranza “per teste” dei creditori ammessi.
Nell’ulteriore ipotesi in cui ci siano diverse classi di debitori il concordato sarà approvato se raggiungerà la maggioranza nel maggior numero di classi.
Per quanto riguarda eventuali proposte concorrenti sarà approvata la proposta che ha ricevuto la maggioranza più elevata.
Decorso il termine finale previsto per le operazioni di voto il Commissario Giudiziale deve redigere una relazione in cui deve indicare i voti espressi e la relativa provenienza.
Ove non siano state raggiunte le maggioranze necessarie e sussistendone i presupposti il Giudice Delegato deve darne immediata comunicazione al Tribunale affinché dichiari l’apertura della liquidazione giudiziale.
Al contrario, quando siano state raggiunte le maggioranze previste, Il Tribunale provvede a fissare un’udienza di comparizione delle parti e del commissario giudiziale.
Omologazione del concordato
Si apre, quindi, la fase di omologazione del concordato in cui i creditori dissenzienti potranno opporsi e formulare contestazioni in merito alla convenienza del concordato approvato.
In tale fase il Tribunale dovrà verificare la regolarità della procedura e del voto, l’ammissibilità della domanda, la corretta formazione delle classi dei creditori, la parità di trattamento dei creditori in ciascuna classe e, tenuto conto dei rilievi e delle contestazioni dei creditori, nonché del parere del commissario giudiziale, acquisito, altresì, ogni necessario mezzo istruttorio, provvederà, con sentenza, ad omologare il piano, chiudendo il concordato preventivo.
In caso contrario il Tribunale può decidere di non omologare il concordato e, quindi, viene dichiarata, con sentenza e su ricorso di un soggetto legittimato, l’apertura della liquidazione giudiziale.
Sia la sentenza con cui si omologa il concordato, sia quella di diniego e di apertura della liquidazione giudiziale sono reclamabili dinanzi la Corte di Appello nel termine di 30 giorni dalla notifica (per le parti) o dalla relativa iscrizione alla Camera di Commercio (per i terzi interessati).
Conclusioni
Come abbiamo avuto modo di vedere, il concordato preventivo può essere un validissimo strumento per l’imprenditore al fine di scongiurare l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e tutte le sue ovvie conseguenze.
Inoltre, è bene sapere che dalla data della pubblicazione della domanda di accesso alla procedura nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore!
Tuttavia, si tratta di uno strumento complesso ed articolato, già a partire con l’individuazione della tipologia (finalità) da scegliere e l’intero iter da seguire, che certamente non può definirsi semplice.
Pertanto, si consiglia sempre di affidarsi ad un professionista esperto e preparato (preferibilmente specializzato nel settore, che abbia quindi già avuto successo in situazioni simili), che possa seguirlo per l’intero iter di presentazione della domanda e predisposizione di un piano valido e fattibile e che sappia (anche e soprattutto) fronteggiare le difficoltà che possano limitarne l’accoglimento.
Avv. Roberto Solombrino
(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli)
Per approfondire ciò che riguarda l’istanza di fallimento a seguito della riforma del codice della crisi con una guida completa alla procedura e tutto ciò che riguarda giurisdizione e competenza, forma e presupposti, tempi e costi dell’istanza si legga “Istanza di fallimento dopo la riforma,”
Per approfondimenti sulla domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale con termini, costi, forma e procedura e differenza tra domanda tempestiva, tardiva e ultra-tardiva si legga “Domanda di insinuazione al passivo ex art. 201 C.C.I.I.,”
Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento” o anche “Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio” ed ancora “Piano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durata”.
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze” “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa”, “Documenti per la ristrutturazione dei debiti del consumatore”,
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012” e “Procedure di esdebitazione e pignoramento immobiliare”
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”
Per il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”
Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”
Chi fosse interessato al nuovo fondo Salvacasa finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa»
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare illegittimo si legga l’articolo “Pignoramento immobiliare illegittimo: cosa fare?”
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”