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Opposizione 615 e 617 cpc: differenza tra fase cautelare e fase di merito

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Differenza tra fase cautelare e fase di merito nelle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., la particolarità dell’opposizione a precetto proposta con citazione prima dell’inizio dell’esecuzione che non ha struttura bifasica

INDICE

La struttura delle opposizioni

Per comprendere l’impianto strutturale delle opposizioni esecutive occorre partire da una distinzione fondamentale. Va’ dunque premesso, per una maggiore comprensione della materia, che vengono definite opposizioni esecutive successive quelle che vengono proposte successivamente all’inizio dell’esecuzione mentre vengono definite opposizioni esecutive preventive quelle proposte prima dell’inizio dell’esecuzione.

Lo spartiacque tra le due opposizioni è, come si potrà osservare, la notifica del pignoramento immobiliare che segna l’inizio dell’esecuzione nonché la linea temporale da tener presente per comprendere se si ricada nell’una o nell’altra ipotesi.  Ciò si dice, principalmente, in quanto le due opposizioni recano strutture diverse: le prime (quelle successive) hanno una struttura cd. “bifasica” che si scompone appunto in due fasi: una fase cautelare ed una di merito, le seconde (quelle preventive) seguono un procedimento, per intenderci, uni-fasico che si sviluppa quindi in una sola fase.

Le opposizioni esecutive successive

Le opposizioni esecutive successive, previste dagli artt. 615 comma secondo e 617 comma secondo c.p.c., recano una particolare struttura definita bifasica. Ciò in quanto sia l’opposizione all’esecuzione prevista dall’art. 615 sia l’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’art. 617 c.p.c. seguono un percorso obbligato.

Pertanto, la parte che intenda dolersi della mancanza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata nelle forme di cui all’art. 615 c.p.c., o dei vizi formali della procedura esecutiva nelle forme dell’art. 617 c.p.c., dovrà farlo:

prima con un’opposizione “cautelaredavanti al giudice dell’esecuzione pendente  (fase cautelare)

e, solo dopo l’emissione dell’ordinanza di rigetto o di accoglimento della stessa,

potrà  introdurre il giudizio di merito davanti ad un altro giudice (fase di merito)

Fase cautelare: caratteristiche

Per intenderci,  la fase “cautelare”, diretta a sospendere il prosieguo della procedura esecutiva, è necessariamente preliminare a quella “di merito” tesa, in un certo qual senso, all’esame dell’opposizione in un giudizio a cognizione piena.

Pertanto, il Giudice dell’esecuzione, in questo primo momento, dovrà valutare la presentata opposizione sommariamente e solo ai fini della prosecuzione della procedura stessa. Il Giudice, in questa veste, non valuterà la fondatezza della domanda, quanto piuttosto la sua probabile fondatezza (fumus bonis iuris) ed il pericolo che la prosecuzione della procedura pregiudichi il diritto fatto valere (periculum in mora).

Per esempio, nel caso di opposizione all’esecuzione fondata sulla mancanza di titolo per procedere ad esecuzione forzata, il Giudice dovrà valutare, non se l’opposizione è fondata, ma piuttosto quanto essa lo sia verosimilmente e, inoltre, quanto la prosecuzione della procedura possa incidere inesorabilmente sul diritto dedotto. Obiettivo primario della fase cautelare è, pertanto,  la sospensione della procedura esecutiva, come testimoniato dall’art. 624 c.p.c. il quale dispone che il Giudice, quando è presentata opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o di terzo ex art. 619 c.p.c. e ricorrano “gravi motivi” sospende la procedura esecutiva.

Ciò posto, il percorso può essere così sintetizzato:

  1. Presentazione dell’ opposizione all’esecuzione (o) opposizione agli atti esecutivi (tese ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva);
  2. Ordinanza del G.E. ex 616 o 618 c.p.c. di accoglimento o diniego dell’opposizione;
  3. Introduzione del Giudizio di merito, a cura della parte interessata, nei termini fissati con l’ordinanza.

Tale percorso, si diceva, obbligato disegna le opposizioni endo-esecutive come opposizioni a struttura bifasica necessaria nel senso che la fase di merito è sempre preceduta dalla fase cautelare (punto 1). (Per approfondimenti sulla forma e sulla competenza della fase cautelare dell’opposizione al pignoramento si legga Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” )

Ciò posto, il Giudice dell’esecuzione provvederà sull’opposizione con un’ordinanza.

Fase di merito: termini e conseguenze della mancata introduzione del giudizio di merito

Tale ordinanza ai sensi dell’art. 616 e 618 c.p.c. conterrà dei termini per l’introduzione del giudizio di merito a cura della parte che ne avrà interesse. In tal senso, il giudice fisserà un termine, definito perentorio dall’art. 618 c.p.c.,  entro il quale andrà introdotto il giudizio di merito (spesso 90 o  120 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, con termini a comparire che non dovranno essere inferiori a 45 giorni ossia quelli di cui all’art 163 bis cpc ridotti alla metà).

Ovviamente, nel caso di diniego della sospensione, sarà l’opponente ad essere interessato all’introduzione del giudizio di merito per ribadire il vizio dedotto davanti ad un altro giudice e chiedere a quest’ultimo il provvedimento più opportuno.

In caso di accoglimento della sospensione sarà, invece, il creditore ad essere interessato all’introduzione del giudizio di merito per evitare che la sospensione disposta conduca la procedura esecutiva all’estinzione.

Infatti, qualora la procedura esecutiva venga sospesa per accoglimento dell’opposizione proposta, l’art. 624 c.p.c. espressamente dispone al co.3 che  “Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma”.

Quindi, se è disposta la sospensione in conseguenza dell’accoglimento dell’opposizione , il creditore, il quale non voglia vedersi estinta la procedura (con conseguente perdita dei notevoli costi anticipati), deve introdurre il giudizio di merito.

Per completezza, si ricorda che solo l’introduzione del giudizio di merito prevede il pagamento del contributo unificato mentre l’opposizione nella fase “cautelare” non prevede il pagamento di alcun importo.

Si è, in breve, elencato il percorso delle opposizioni esecutive successive.   Tale percorso, come si anticipava, deve dirsi obbligato.

Sul punto la Corte di Cassazione ha, a più riprese, disposto che “ La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) davanti al giudice dell’esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell’esecuzione – determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena…”  (25170/2018 Cass.Civ.).

Le opposizioni preventive: l’opposizione al precetto

Or bene, quanto detto vale sicuramente per le opposizioni successive all’inizio dell’esecuzione che si propongono con ricorso al Giudice dell’esecuzione pendente.

Fanno eccezione alle ipotesi anzi descritte, le opposizioni al precetto (o anche preventive). Con questo nome si definiscono le opposizioni, ai sensi dell’art. 615 primo comma e 617 c.p.c. primo comma, proposte prima che l’esecuzione sia iniziata e, dunque, prima della notifica dell’atto di pignoramento.

(in merito si consiglia la lettura dell’art. Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma)

Le opposizioni al precetto si introducono con atto di citazione nel termine di 20 giorni dalla notifica del precetto e del titolo nel caso di opposizione ex art. 617 c.p.c. o prima che sia iniziata l’esecuzione nel caso di opposizione ex art. 615 c.p.c. (n.d.r.: è sempre consigliabile restare nei termini per evitare che, ove il giudice riqualifichi l’opposizione ex art. 615 c.p.c. in opposizione ex art. 617 c.p.c. non la ritenga inammissibile perché tardiva).

(per approfondire la riqualificazione dell’opposizione si legga il paragrafo n. 8 dell’articolo Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze)

Competente per materia sarà inderogabilmente il Tribunale e ciò fino al 31 ottobre 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 15 bis che introdurrà la competenza del giudice di pace per l’espropriazione forzata di cose mobili (per gli immobili rimane sempre competente il tribunale).

Giudice territorialmente competente sarà il Giudice normalmente competente per l’esecuzione forzata in forza dell’art. 480 co.3 c.p.c.  espressamente richiamato dall’art. 617 e dall’art. 615 c.p.c. , il quale rinvio all’art. 27 c.p.c. si riferisce al terzo comma dell’art. 480 c.p.c.

L’opposizione al precetto sconta il costo del contributo unificato pari al valore della domanda (ossia il credito indicato nell’atto di precetto che viene contestato) per le opposizioni ex art. 615 c.p.c. e in misura fissa per l’importo 168 euro per l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Il motivo del pagamento integrale del contributo unificato per le opposizioni al precetto (corrispondente a quello dovuto per l’introduzione del giudizio di merito) risiede nel fatto che le opposizioni in commento hanno una struttura diversa.

Entrambe le fasi, infatti, sia quella cautelare sia quella di merito, si svolgono davanti al medesimo giudice.   

Del resto, nel momento in cui le opposizioni al precetto sono proponibili non è stata ancora iscritta l’esecuzione a ruolo del pignoramento immobiliare, né pertanto esiste un giudice cui l’esecuzione sia stata affidata! Dunque, la struttura bifasica poc’anzi illustrata mal si concilierebbe con le opposizioni in oggetto.

Per chiarire meglio: mentre per le opposizioni esecutive successive all’esecuzione vi è un giudice dell’esecuzione a cui è stato affidato il fascicolo, quando si presenta un’opposizione a precetto non essendo cominciata alcuna esecuzione non c’è giudice alcun dell’esecuzione nominato, e nemmeno c’è fascicolo dell’esecuzione.

Cosa comporta la diversa struttura?

Il Giudice adito con l’opposizione al precetto, prima che sia iniziata l’esecuzione, deciderà sia sulla sospensione sia sul merito dell’opposizione proposta.

Della pienezza del suo giudizio ne è prova il fatto che il Giudice potrà, nei casi di cui all’art.615 comma 1, sospendere, sussistendo gravi motivi, l’“efficacia esecutiva del titolo”.

Il suo potere non è limitato, pertanto, ad un provvedimento sospensivo dell’esecuzione pendente ma si dilata fino a prevedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.

Ne deriva che il Giudice adito per l’opposizione al precetto può sospendere una procedura esecutiva pendente, pur essendo giudice diverso da quello nominato per quell’esecuzione, verificando una delle ipotesi previste dall’art. 623 c.p.c.

Sospensione esterna

L’art. 623 c.p.c. dispone che “Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione”. Alla regola della sospensione interna ossia quella disposta dal Giudice cui è affidata l’esecuzione pendente prevista dall’art. 624, fa eccezione l’art. 623 c.p.c. il quale elenca le ipotesi (tassative) alla ricorrenza delle quali potrà aversi sospensione della procedura esecutiva per cause esterne.

Oltre alla sospensione prevista dalla legge, vi è l’ipotesi della sospensione disposta “dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo” (Cfr.art.623 c.p.c.).

Il Giudice adito per l’opposizione al precetto, il quale può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo quando concorrano gravi motivi, rientra nella previsione dell’art. 623 c.p.c. essendo dinnanzi a lui impugnato il titolo per cui si procede all’esecuzione forzata.

(per una completa disamina della sospensione si legga  Guida alla sospensione del pignoramento immobiliare: la sospensione volontaria, quelle interna ed esterna, tutto sugli artt. da 623 a 628 cpc”)

Provvedimento conclusivo

Il provvedimento conclusivo del procedimento dell’opposizione a precetto, al pari del provvedimento che decide il giudizio di merito nelle opposizioni successive, è la sentenza.

Lo dice tra l’altro, in merito all’art. 617 c.p.c., l’ultimo comma dell’art. 618 c.p.c. il quale dispone “ Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma”, facendo riferimento, evidentemente, all’opposizione a precetto per motivi formali.

Entrambe le sentenze, quella emessa all’esito del giudizio di merito dell’opposizione successiva e quella emessa all’esito dell’opposizione a precetto, sono non impugnabili ma unicamente ricorribili per cassazione quando vengono rese all’esito delle opposizioni per motivi formali (ex art. 617 c.p.c.) ed appellabili quando vengono rese all’esito di opposizioni ex art. 615 c.p.c.

Il regime di impugnazione, identico per entrambe le sentenze, ci offre lo spunto per comprendere che i due procedimenti risultano meno differenti di quanto si possa pensare.

Analogie e differenze fra opposizione successiva e preventiva

Abbiamo fin ora osservato che l’opposizione successiva si scompone in due fasi: una davanti al giudice dell’esecuzione (fase cautelare), una (eventuale) davanti ad un giudice terzo (fase di merito).

A ben vedere, però, anche l’opposizione preventiva, che abbiamo detto cumula in un’unica fase entrambi i momenti (cautelare e di merito), si risolverà nei medesimi step.

Per intenderci: il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione decide sull’istanza cautelare nell’opposizione  successiva è l’ordinanza. Il provvedimento con il quale il giudice decide sull’istanza cautelare nell’opposizione preventiva è l’ordinanza.

Entrambi i procedimenti si concludono con una sentenza.

E allora cosa cambia?

Mentre nell’opposizione preventiva la fase di merito è normale conseguenza del procedimento, nell’opposizione successiva la fase di merito è eventuale e rimessa alla volontà della parte che, se vorrà, potrà introdurre il relativo giudizio.

Inoltre, proprio perché l’opposizione preventiva è destinata dall’origine ad entrare nel merito della vicenda il contributo unificato andrà versato alla sua introduzione mentre per l’opposizione successiva lo stesso andrà versato solo con l’introduzione del giudizio di merito.

A ciò si aggiunga che, come chiarito in precedenza, mentre il giudice dell’opposizione preventiva sarà il giudice normalmente competente, il giudice dell’opposizione successiva sarà il giudice della medesima esecuzione.

Mentre il primo, si ricorda, avrà il potere di sospendere “l’efficacia del titolo esecutivo”, il secondo potrà, unicamente,  sospendere la sola esecuzione dinanzi a lui pendente.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per approfondire la possibilità di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dalla Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita” mentre per leggere di un annullamento del decreto di trasferimento ottenuto dal medesimo Studio e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per comprendere le ragioni, l’utilità e le modalità di una corretta ed utile opposizione al pignoramento dell’abitazione si legga Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione“ 

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga anche l’articolo      “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” ,  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa”

Chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dell’art. 41 bis, dal  comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])  finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per approfondire il tema della trascrizione del pignoramento, dei suoi costi, della durata, del suo termine e della relativa cancellazione si legga Guida alla trascrizione del pignoramento immobiliare: costi, durata e termine”

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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