Guida ai motivi, forma, termini, competenza, procedura e costi dell’opposizione a precetto, la scelta fra l’art 615 cpc e l’art 617 cpc
L’opposizione a precetto è lo strumento di tutela offerto al debitore per denunciare vizi sostanziali o formali del precetto o del titolo esecutivo notificatogli precedentemente all’atto di pignoramento.
Quando si parla di opposizione a precetto, infatti, si intende l’azione del debitore concentrata sugli atti prodromici al pignoramento.
Il precetto, si ricorda, è quell’atto di intimazione ad adempiere l’obbligazione derivante dal titolo esecutivo (precedentemente notificatogli oppure notificato contestualmente all’atto di precetto), prodromico all’esecuzione.
Una volta che un soggetto – persona fisica o giuridica – riceve la notificazione di un atto di precetto, in uno al titolo esecutivo in copia conforme all’originale (nuovo art. 475 cpc), oppure successivamente alla notifica del primo, è consapevole del fatto che trascorsi almeno 10 giorni dalla notifica ed entro i successivi 90 giorni sarà – molto probabilmente – destinatario della notificazione di un pignoramento, salvo i casi in cui non decida di adempiere spontaneamente al pagamento precettato.
Ecco quindi che nelle ipotesi in cui l’atto di precetto o il titolo esecutivo siano viziati vuoi sotto il profilo sostanziale, vuoi sotto il profilo formale, il legislatore fornisce al destinatario della notificazione, ossia al debitore uno strumento di tutela dei propri interessi.
Le opposizioni al precetto, quando proposte prima che l’esecuzione sia iniziata e, dunque, prima della notifica dell’atto di pignoramento, sono dette opposizioni preventive.
Questo per distinguerle da quelle opposizioni che, a mente del secondo comma degli artt. 615 e 617 cpc, si propongono dopo che l’esecuzione sia iniziata e quindi dinanzi il G.E. già investito della procedura, nelle forme del ricorso, come si dirà di seguito, dette “successive”. (Per approfondimenti si legga il seguente articolo “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”)
L’opposizione a precetto, a seconda del vizio da denunciare, può configurarsi come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc oppure come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.
In particolare, quando il debitore voglia contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata, l’opposizione si qualifica come opposizione all’esecuzione ex art. 615, I co cpc.
Quando, invece, il debitore voglia contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e/o del precetto o ancora la loro notificazione allora l’opposizione si qualifica come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, I co cpc.
La dottrina è solita parlare di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. quando il debitore contesta l’an debeatur ossia l’effettiva debenza delle somme ed opposizione agli atti quando, invece, contesta il quomodo dell’esecuzione e, dunque, la sua regolarità formale. (Per approfondimenti si legga anche l’articolo “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma”)
Le due opposizioni si distinguono sotto vari profili, ma è importante precisare che la qualificazione giuridica delle stesse spesso non è di facile o immediata soluzione.
Inoltre, il giudice adito ha il potere/dovere di riqualificare l’opposizione promossa nella corretta categoria, e questo può portare a diverse conseguenze, soprattutto in ordine alla loro ammissibilità.
Motivi
Opposizione a precetto ex art. 615 cpc
Prima distinzione tra le due opposizioni attiene, come detto, i motivi sottesi all’azione del debitore.
L’art. 615, I co cpc “Opposizione all’esecuzione” recita “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27 ….”.
L’opposizione a precetto ex art. 615, I co cpc è lo strumento che il debitore ha a disposizione quando denuncia il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata.
In particolare, questo è il caso in cui il debitore contesti l’importo precettato, anche solo parzialmente (ad esempio quando dichiara di aver già adempiuto al pagamento al quale è stato condannato dalla sentenza che costituisce titolo esecutivo oppure quando denuncia la prescrizione dei crediti per i quali procede il creditore o ancora quando lamenta l’errata quantificazione degli interessi calcolati) o addirittura quando contesta l’esistenza stessa del titolo esecutivo o la sua inidoneità a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cpc (ad esempio quando il titolo esecutivo è composto da un assegno, ma questo ha perso valenza di titolo siccome decorsi 6 mesi dalla sua emissione).
Ai motivi sopra elencati a titolo meramente esemplificativo va aggiunto – per completezza – che l’opposizione all’esecuzione è lo strumento adoperato dal debitore anche per denunciare l’impignorabilità dei beni, ai sensi dell’art. 615, II co cpc, vizio che va denunciato in questo caso necessariamente una volta iniziato il pignoramento, a seguito quindi del vincolo di pignoramento al quale il creditore assoggetta beni “impignorabili” (questo rientra nell’ipotesi di cui al secondo comma del 615 cpc, quindi opposizione successiva).
Opposizione a precetto ex art. 617 cpc
L’art. 617, I co cpc “Opposizione agli atti esecutivi” recita “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”.
Con l’opposizione agli atti esecutivi, invece, l’opponente/debitore contesta la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto oppure denuncia l’irregolarità della notificazione del titolo e/o del precetto, o ancora dell’atto di pignoramento. (Per approfondimenti circa le differenze tra le forme di opposizione si consiglia la lettura dei seguenti articoli “Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”, “Notifica del titolo esecutivo e del precetto: vizi e irregolarità”)
In generale, l’opposizione agli atti esecutivi è proponibile avverso qualunque atto esecutivo posto in essere nel corso della procedura (cd opposizioni successive, ad esempio avverso l’ordinanza di vendita); infatti, di regola, è senz’altro la forma di opposizione più frequentemente adoperata dal debitore esecutato, soprattutto nella veste di opposizione agli atti esecutivi cd. successiva.
Forma, termini e competenza
Forma dell’opposizione
L’opposizione a precetto, qualificabile vuoi in opposizione all’esecuzione, vuoi in opposizione agli atti esecutivi assume forma diversa a seconda che l’esecuzione non sia ancora iniziata o sia già iniziata.
In questi casi, il legislatore disciplina le opposizioni ex art. 615 e 617 primo comma cpc allo stesso modo, prevedendo che quando l’esecuzione non è ancora iniziata, l’opposizione a precetto si propone con atto di citazione (salvo i casi in cui il titolo esecutivo verta su materie di lavoro o previdenza), mentre quando l’esecuzione è già iniziata deve essere presentata con ricorso al giudice dell’esecuzione. (art. 615, II co cpc “Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”; art. 617, II co cpc “Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti” Per approfondimenti si legga l’articolo “Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”).
Termini dell’opposizione
Altra distinzione tra le opposizioni, invece, si rinviene in ordine al termine entro il quale queste possono e devono essere proposte a pena di decadenza.
Quando si contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata per una delle ragioni sopra elencate (seppur a titolo meramente esemplificativo), quindi quando il debitore propone opposizione all’esecuzione ex art. 615, I co cpc, il legislatore in ordine al termine entro il quale l’opposizione deve essere presentata si limita a statuire, ai sensi della norma citata, che “l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Questo ci porta a dire, quindi, che l’opposizione all’esecuzione può essere promossa liberamente prima che sia “stata disposta la vendita o l’assegnazione”
Il termine ultimo per proporre l’opposizione all’esecuzione, quindi, codicisticamente è di regola l’udienza 569 cpc (all’esito della quale il G.E. dovrebbe disporre la vendita su istanza del creditore ex art. 567 cpc) o, in caso di eventuali rinvii in prosieguo (ad esempio in caso di contestazioni sollevate in udienza 569 cpc sul quale il giudice deve prendere posizione o si riserva), alla prima occasione utile e comunque entro l’emissione dell’ordinanza di autorizzazione alla vendita (in questo caso, ovviamente, l’opposizione sarà cd. “successiva” e verrà proposta con ricorso).
Ai sensi dell’art. 617, I co cpc, invece, quando il debitore contesta la regolarità formale degli atti notificati (titolo esecutivo o precetto) o la loro notificazione, l’opposizione dovrà essere proposta entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della notificazione.
Inoltre, ai sensi del secondo comma della norma citata, quando sia stato impossibile proporre l’opposizione prima “le opposizioni […] relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione (atto di pignoramento in primis) si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto (questo è il caso, ad esempio in cui la notifica del precetto sia stata eseguita in modo irregolare, ragion per cui il debitore non è venuto a conoscenza nell’immediato della notifica stessa, ma solo successivamente, ad esempio in occasione della notifica dell’atto di pignoramento), oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti” (anche in questo caso ovviamente, l’opposizione sarà cd “successiva” e verrà proposta con ricorso).
Ora, come anticipato, siccome il giudice adito ha il potere/dovere di riqualificare nella corretta categoria le opposizioni promosse, e considerato che queste, a pena di decadenza, sotto assoggettate a regole diverse, si consiglia sempre – nei limiti del possibile – di garantire sempre il rispetto di entrambe le norme regolatrici a prescindere dall’opposizione promossa.
Questo perché, ad esempio, nel caso in cui il debitore proponga opposizione all’esecuzione, che però il giudice investito della causa riqualifica in opposizione agli atti esecutivi, questa potrebbe essere dichiarata inammissibile se il debitore si fosse attivato trascorsi i 20 giorni dalla notifica dell’atto (titolo/precetto) opposto (termine da rispettare a pena di decadenza per l’opposizione agli atti esecutivi, ma non per l’opposizione all’esecuzione, quindi termine che incolpevolmente il debitore potrebbe far decorrere, ma che porterebbe all’inammissibilità della sua azione).
Competenza a decidere sulle opposizioni
La competenza per materia dei pignoramenti immobiliari è esclusiva del Tribunale.
In ordine alla competenza territoriale del giudice da adire, invece, l’art. 615 cpc richiama l’art. 27 cpc a mente del quale “…è competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposizione dell’art. 480 terzo comma”.
Il giudice del luogo dell’esecuzione, a mente dell’art. 26 cpc, quando l’esecuzione è immobiliare è il giudice del luogo ove si trova l’immobile assoggettato al pignoramento.
L’art. 480, III co cpc, tuttavia, precisa che il creditore procedente in occasione della notifica del precetto deve rendere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione (art. 26 cpc). In mancanza le opposizioni a precetto si proporranno davanti al giudice del luogo ove la notifica è stata eseguita.
Quindi del caso in cui nell’atto di precetto il creditore non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune del giudice del luogo ove l’immobile si trova, allora competente a decidere sull’opposizione a precetto sarà il giudice del luogo in cui la notificazione è stata eseguita.
Quest’ultima regola si applica anche nelle ipotesi di opposizione ex art. 617 cpc, che richiama direttamente il 480 cpc.
Seppur formulate in modo diverso, infatti, valgono per entrambe le opposizioni le medesime regole.
Procedura
Quando l’opposizione promossa dal debitore è preventiva, ai sensi degli artt. 615, I co e 617, I co cpc, allora il procedimento de seguire è senz’altro più semplice rispetto a quello previsto nell’ipotesi in cui l’esecuzione è già iniziata e quindi l’opposizione promossa – dinanzi al G.E. già investito della procedura – è cd successiva.
Mentre, infatti, quest’ultima ha una necessaria struttura bifasica (composta cioè da una fase cautelare ed una di merito), a mente dei rispettivi art 616 cpc (per le opposizioni ex art. 615, II co cpc) e 618 (per le opposizioni ex art. 617, II co cpc), l’opposizione preventiva si esaurisce dinanzi ad un unico giudice (come sopra individuato), che concentrando le due fasi innanzi a sé decide con sentenza. (Per approfondimenti sulla struttura bifasica delle opposizioni successive si legga l’articolo “Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”)
Dal momento in cui viene promossa l’opposizione e per tutta la durata del giudizio, il termine di efficacia del precetto opposto (termine di 90 giorni dalla notificazione del precetto entro il quale il creditore deve notificare il pignoramento a pena di inefficacia dell’atto di precetto stesso) ai sensi dell’art. 481 cpc (rubricato “Cessazione dell’efficacia del precetto”) rimane sospeso. Detto termine, infatti, riprenderà a decorrere dalla data di definizione del giudizio di opposizione, salvo chiaramente il caso di accoglimento dell’opposizione.
In ordine allo svolgimento del giudizio instaurato dal debitore, due sono le sostanziali differenze che si individuano tra le due opposizioni in esame.
Infatti, quando il debitore propone opposizione a precetto ex art. 615, I co cpc e quindi contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione, a mente della norma regolatrice, il giudice adito, su istanza di parte opponente e quando ricorrono “gravi motivi” può sospendere – in tutto o in parte, a seconda che la contestazione del diritto creditorio sia totale o parziale – l’efficacia esecutiva del titolo.
Il potere di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, invece, non è espressamente richiamato dall’art. 617 cpc né dal 618 cpc.
In particolare, mentre, come detto, l’art. 615 cpc espressamente attribuisce tale potere al giudice investito della causa, l’art. 618 cpc recita “Il giudice dell’esecuzione […] dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni” ed ancora “All’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili”.
Sul punto va detto che, seppur non esplicitamente attribuito, si ritiene che, trattandosi di un inciso alquanto generico, effettivamente, anche in questo caso il giudice potrebbe decidere in ordine alla sospensione dell’efficacia del titolo, siccome si tratterebbe in ogni caso di “provvedimenti opportuni” da pronunciare.
Altra differenza – rilevante – attiene il regime dell’impugnabilità della sentenza che definisce il giudizio.
Mentre la sentenza emessa dal giudice che decide sull’opposizione all’esecuzione è appellabile, la sentenza con la quale il giudice decide sull’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 618 cpc – che espressamente richiama il primo comma dell’art. 617 cpc – non è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (appello), ma solo con ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.
Tali differenze, soprattutto sotto il profilo dell’impugnabilità delle sentenze che definiscono le due opposizioni, trovano giustificazione nel fatto che i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, siccome non contestano il diritto di procedere ad esecuzione, non sono di fatto condizionanti la validità propria della procedura esecutiva, ma, afferendo alla regolarità formale del titolo esecutivo e/o del precetto, potrebbero comportare solo il ritardo della soddisfazione della pretesa creditoria.
Costi
Anche sotto il profilo “pratico” dell’iscrizione a ruolo le opposizioni si distinguono.
Per l’opposizione a precetto ex art. 615, I co cpc al momento dell’iscrizione a ruolo sarà necessario il pagamento del contributo unificato da calcolarsi in base al valore della domanda e quindi all’importo precettato, oltre che la marca da bollo pari ad euro 27,00.
Per l’opposizione agli atti esecutivi, invece, il contributo unificato è calcolato in misura fissa pari ad euro 168,00, oltre chiaramente la marca da bollo da 27,00 euro.
Avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello Studio D’Ambrosio Borselli presso la Sede di Napoli)
Per approfondire la possibilità di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto dalla Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”.
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione“ e “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”e“Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“
Per approfondire le questioni relative ai vizi della notifica dell’atto di pignoramento immobiliare ed in particolare tutto quel che riguarda nullità ed inesistenza della notifica del pignoramento immobiliare, la sanatoria per raggiungimento dello scopo e cosa fare in caso di notifica nulla si legga “Pignoramento immobiliare: i vizi della notifica”.
Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”
Per approfondire lo strumento per opporsi all’avviso di vendita, che non è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi bensì il ricorso ex art. 591 ter si legga “Come opporsi all’avviso di vendita: opposizione agli atti esecutivi o ricorso ex art 591 ter?”
Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento” o anche
“Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio”
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze” “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggano “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”, “Procedure di esdebitazione e pignoramento immobiliare”
Per il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”
Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”
Chi fosse interessato al nuovo fondo Salvacasa finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”
Per saperne di più sulle possibili sospensioni del pignoramento immobiliare si legga l’articolo “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare”.
Per conoscere la situazione che si viene a creare quando un immobile abusivo viene acquistato attraverso l’asta immobiliare si legga invece “L’immobile abusivo può essere venduto all’asta, ma l’abuso non è sanato”
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”