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Opposizione a precetto per Coronavirus

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Il coronavirus ha determinato e determinerà nel prossimo futuro un aumento dei debiti.

Ciò, com’è evidente, non solo a livello nazionale e governativo ma anche, e più generalmente, in danno a tutte le famiglie italiane.

Per di più, lo shock economico è destinato inevitabilmente a colpire  la fascia più debole della popolazione provocando un aumento esponenziale di nuovi debitori.

Si pensi a coloro che si sono visti obbligati a chiudere le proprie attività commerciali per lungo tempo, o ai numerosissimi liberi professionisti che hanno dimezzato gli incassi o ancora ai dipendenti i cui stabilimenti hanno interrotto la produzione.

Malgrado, infatti, la sospensione dei mutui e la sospensione delle esecuzioni immobiliari sulla prima casa  non vi è dubbio che l’attuale assetto abbia creato una pentola a pressione destinata a riverberarsi sulla già oberata giustizia.

Il rischio è che, a causa del mancato pagamento del mutuo per il periodo relativo al Covid e Post-Covid, molte esecuzioni immobiliari vengano iniziate dagli istituti bancari.

Veniamo, dunque, all’opposizione a precetto prevista dall’art. 615 c.p.c. ed alla configurabilità di un’opposizione che abbia quale sua base l’incolpevole inadempimento del debitore.

L’opposizione a precetto, disciplinata dall’art. 615 c.p.c. è esperibile avverso l’atto di precetto, ossia il primo atto in cui il Creditore chiede al suo Debitore di pagare quanto dovuto entro un determinato termine avvisandolo che, in mancanza di pagamento, avrà luogo l’esecuzione forzata.

(per una completa disamina dell’art. 615 si legga  https://www.studioassociatoborselli.it/guida-allopposizione-a-precetto-termini-competenza-e-forma/

(per conoscere l’opposizione preventiva e successiva si legga “Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze)

Tanto premesso e richiamato, la domanda che ci poniamo è:  può il debitore opporsi al precetto deducendo di non aver potuto adempiere a causa del Coronavirus?

 Il problema si pone in quanto, posta la nuova ondata di contagi, latitano soluzioni a breve termine.

Ebbene, a parere dello scrivente, almeno nel breve termine e con la cautela dovuta per ogni specifica situazione, si ritiene che il debitore intimato del pagamento con l’atto di precetto possa opporvisi manifestando di non aver potuto adempiere per cause esterne, estranee ed imprevedibili.

 In particolare, si ritiene di sostenere la fondatezza di un’opposizione a precetto basata sull’inadempimento incolpevole del debitore e ciò, fondamentalmente, per ragioni di ordine logico, sistematico ed equitativo.

 Il comma 6 bis, dell’art. 3, D.L. n. 6/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 13/2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19), inserito dall’art. 91, comma 1, D.L. n. 18/2020  recita: “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore,  o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti”.

Tale norma, di matrice emergenziale, sta a significare che il rispetto delle misure di contenimento (lockdown, chiusura obbligatoria di locali commerciali, fabbriche, industrie etc..) può essere valutato dal giudice per escludere la responsabilità del debitore a fronte del suo mancato/ritardato adempimento, escludendone altresì la responsabilità per risarcimento del danno.

Essa è misura generale, in quanto si applica alla totalità dei rapporti, condizionata, al “rispetto delle misure di contenimento” e discrezionale, potendo il giudice valutare, come non valutare, il rispetto delle misure restrittive ai fini dell’esclusione della responsabilità.

Sicuramente essa è una misura temporanea nel senso che l’eventuale esclusione non comporta la liberazione del debitore per quel debito ma solo, al massimo, la possibilità di pagarlo successivamente.

Tale norma è stata applicata, ad esempio, per escludere lo sfratto per morosità del conduttore di un contratto di locazione commerciale ai fini della sussistenza dei gravi motivi.

(per un approfondimento si legga” Affitto commerciale, niente sfratto per morosità per il Coronavirus)

Detta norma potrebbe essere portata a sostegno di un’opposizione a precetto per coronavirus.

Più nel dettaglio, il mancato pagamento del mutuo (omesso adempimento) se provocato dalla chiusura obbligatoria (rispetto delle misure di contenimento) potrà essere valutato dal giudice per escludere la responsabilità del debitore.

Ovviamente molto dipenderà, in effetti, dell’effettività del nesso causale tra il rispetto delle misure e l’omesso/ritardato adempimento. Non si discute, per fare un esempio, che tale nesso causale sarà inesistente nel caso dell’imprenditore, titolare di una fabbrica di mascherine chirurgiche, il quale abbia visto aumentare i suoi guadagni.

Esclusa tale ultima ipotesi, si ritiene che il debitore che si sia visto pregiudicare dalle misure di contenimento, potrà opporsi utilmente al precetto sia preventivamente all’inizio dell’esecuzione che successivamente ad essa eccependo di non aver potuto adempiere e richiamando, a tal uopo, l’art. 91, comma 1, D.L. n. 18/2020  e succ. modifiche.

Come opporsi?

In termini tecnici, per comprendere come opporsi al precetto notificato dall’istituto bancario occorre partire dal dato normativo di cui all’art. 1186 c.c. rubricato “decadenza dal beneficio del termine”.

Il creditore, infatti, intervenuto l’inadempimento del debitore (ossia il mancato pagamento delle rate) esigerà la sua controprestazione (il totale finanziato) in un’unica soluzione e lo farà, per l’appunto, comunicando la decadenza dal beneficio del termine.

Ebbene, i presupposti dell’art. 1186 c.c. sono l’insolvenza del debitore o la diminuzione colposa delle garanzie date o promesse.

In mancanza dei requisiti citati, la banca non potrà intimare (prima con la comunicazione ex art. 1186 e poi con l’atto di precetto) il pagamento del totale dovuto.

Sull’insolvenza del debitore, vi è da dire che secondo la Suprema Corte essa deve sostanziarsi in un  “segno rivelatore di uno stato di sbilancio economico” del debitore stesso, idonea a creare il rischio che il creditore possa non recuperare mai più quanto dovuto, tanto ché anche il mancato pagamento di alcune rate scadute non è stato ritenuto dimostrativo di uno stato di insolvenza rilevante ai sensi dell’art. 1186 cod. civ (Cass. n. 24330 del 2011).

Ciò detto, se il punto di partenza è l’insolvenza del debitore, intesa quale incapacità irreversibile di pagare quanto dovuto, allora l’art. 91 richiamato potrebbe assurgere ad autonoma scriminante, consentendo di dare per provato che, a causa della pandemia e non per fattori imputabili al debitore, si è verificato uno sbilanciamento provvisorio, non idoneo ad integrare l’insolvenza richiesta dall’art. 1186 c.c.

Sulla colpa del debitore, il quale abbia diminuito le garanzie date  (“per fatto proprio” cfr. 2° co. 1186 c.c.), la dottrina ha avuto modo di ipotizzare che qualora il debitore non sia causa colpevole, ma vittima, del dissesto si potrebbe arrivare ad escludere che questi perda il beneficio del termine. E non dubitandosi che il dissesto degli ultimi mesi sia generale e generico, non dovrebbe altresì dubitarsi che il debitore il quale diminuisca le garanzie date non lo faccia, di certo, “per fatto proprio”.

In ultimo, è proprio l’art. 91, faro della presente trattazione, che esclude la responsabilità del debitore “anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze”, del quale l’art. 1186 rappresenta sicuramente una species.

La stessa Suprema Corte di Cassazione, del resto, con una recente relazione sulla normativa emergenziale, ha sposato la tesi della rinegoziazione del contratto squilibrato, con ciò aprendo ad una visione dei rapporti orientata alla buona fede contrattuale (clicca qui per relazione n. 56 della Suprema Corte).

Ma a ben guardare, la Corte ha fatto ben di più, superando il dogma della statuizione contrattuale per arrivare a rinvenire, nel nostro ordinamento, una generale ed immanente clausola di buona fede contrattuale che esige il riequilibrio del contratto che sia divenuto squilibrato in conseguenza di fattori esterni ed imprevedibili.

Ebbene, se per i contratti a prestazioni corrispettive può risultare utile il richiamo alla risoluzione per eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c., ciò non risulta utile per il contratto di mutuo ove il debitore, qualora chiedesse la risoluzione per eccessiva onerosità, produrrebbe un risultato sfavorevolissimo per sé stesso, auto-obbligandosi a dover restituire la cifra per l’interno.

Insomma, se la buona fede contrattuale può integrare il contratto squilibrato (e ciò lo si è visto in tema di locazione commerciale (si veda x)], allora non si vede perché ciò non debba avvenire anche per evitare la decadenza del beneficio del termine e le sue, fatali, conseguenze.

Per di più, considerato che la risoluzione per eccessiva onerosità per il mutuatario si risolverebbe in un boomerang, e considerata l’inesistenza di altri istituti che consentano di riequilibrare il contratto di mutuo in assenza della volontà del creditore bancario, l’esigenza che il giudice intervenga nel contratto si fa concreta e necessaria.

Tanto premesso, le considerazioni qui evidenziate potrebbero comporre il fumus bonis iuris dell’opposizione a precetto sostanziatosi da un lato nell’inesistenza dei presupposti richiesti dall’art. 1186 c.c. e dall’altro nella necessità di riequilibrare il contratto di mutuo in conseguenza della crisi pandemica che ha stravolto l’economia nazionale.

Insomma, prima (ci si augura) che la situazione venga normativamente risolta, l’opposizione a precetto per inadempimento incolpevole del debitore (in tal guisa esemplificata in: opposizione a precetto per coronavirus) potrebbe consentire di ottenere alcuni risultati utili.

Qualora l’opposizione sia “preventiva” (proposta prima della notifica del pignoramento immobiliare), il Giudice adito potrà sospendere “l’efficacia esecutiva del titolo”(art. 615 co.1 c.p.c.).

Mentre, semmai l’opposizione sia “successiva” (proposta successivamente alla notifica del pignoramento immobiliare) il Giudice dell’Esecuzione potrà sospendere la procedura esecutiva immobiliare (615-624 c.p.c.).

Ad ogni modo, il Giudice potrà  sospendere l’esecuzione e finanche l’efficacia del titolo esecutivo.

Ciò, ovviamente, qualora aderisse a tutte le considerazioni fin qui svolte.

A supporto della richiesta di sospensione, veicolata con l’opposizione in commento, sarebbe opportuno far notare che, ad oggi, la possibilità di ricorrere alla rinegoziazione del mutuo ex art. 41 bis della L. n. 157 del 19 dicembre 2019, di conversione del d.l. 124/2019 risulta preclusa dalla mancanza dei necessari decreti attuativi.

Infatti, la data fissata dal legislatore per l’emissione dei decreti attuativi (25 marzo 2020) ha coinciso, purtroppo, con l’apice dell’emergenza pandemica in Italia e probabilmente gli stessi potrebbero essere emessi a breve.

Tale circostanza, a parere di chi scrive, risulterebbe ancor più giustificativa considerando che il legittimo affidamento che il debitore riponeva verso questo nuovo strumento risulta essere stato disatteso a causa dell’agente patogeno.

(in particolare si legga: “La rinegoziazione del mutuo per la prima casa pignorata e la mancanza dei decreti attuativi: due possibili soluzioni”).

Non in ultimo, qualora l’opposizione non avesse buon corso, si potrebbe sempre utilmente ricorrere alla procedura del Piano del Consumatore, di cui alla legge n.3 del 2012.

I presupposti per adire tale speciale piano, il quale consente al giudice di falcidiare parte dei debiti del debitore per consentirne la ripresa economica e sociale, sono il sovraindebitamento del debitore, inteso quale impossibilità di far fronte con proprie capacità ai debiti contratti, e la sua meritevolezza. Tale ultimo requisito risulterebbe, si ritiene, integralmente soddisfatto qualora la posizione debitoria sia sorta o sia divenuta irreparabile a causa delle misure restrittive imposte dalla pandemia.

(in merito si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare” )

In conclusione, si ritiene che l’opposizione a precetto sulla base delle considerazioni fin qui svolte, ove mai il giudice condivida tutto quanto osservato, possa risultare utile per sopperire alla carenza di rimedi a breve termine.

In tal senso, anche un rinvio, od una sospensione temporanea, potrebbe divenire fondamentale per consentire sia la ripresa del debitore nel periodo successivo a quello pandemico, sia per consentire l’emissione dei decreti attuativi che consentiranno di rinegoziare il mutuo, sia, infine, per l’eventuale predisposizione di un piano per il consumatore.

Malgrado sia i debitori che abbiano un mutuo relativo al negozio o al capannone ove si svolge l’attività (ora limitata) sia i debitori che abbiano un mutuo relativo alla propria abitazione, possano godere della moratoria del mutuo come previsto dal d.l. “Cura italia”, conv. nella L.n. 27/2020 e succ. modifiche, almeno fino al 31 gennaio 2021 (art. 65 L.n. 126 del 2020 di conv. del d.l. 104 del 2020)  per le piccole e medie imprese e fino alla scadenza pattuita per i privati, ciò non esclude che questi debiti prima o poi debbano essere pagati.

Per la locazione commerciale, ad esempio, è stato previsto un meccanismo di rimborso, tramite credito d’imposta, del canone versato per mensilità di lockdown.

Tale scelta non è stata invece operata per tutti quelli che piuttosto che locare un immobile lo abbiano acquistato per il quali, come si diceva, salva la possibilità della sospensione temporanea del mutuo, nessuno sconto è stato fatto a fronte di una non dissimile diminuzione degli incassi.

Il pericolo consiste proprio nel fatto che, successivamente allo stop delle sospensioni, quando si dovrà tornare a pagare, i nodi verranno al pettine con la conseguente proliferazione di procedure esecutive immobiliari, precedute da altrettanti precetti.

Arginare l’iniziativa creditoria, oggi più che mai, è esigenza attuale e concreta considerando che, in assenza di una disposizione ad hoc, gli strascichi economici rischiano di gravare totalmente sulla fascia della popolazione più debole, favorendo una svendita del patrimonio immobiliare presente al solo vantaggio di chi ha potere d’acquisto e in totale spregio della tutela, costituzionalmente sentita, dell’abitazione.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” e    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“.

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” ,  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dall’art. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si legga Art. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”Mentre  chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dell’art. 41 bis, dal  comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])  finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Per la durata del piano del consumatore si legga anche La durata del Piano del consumatore”

Per maggiori informazioni sull’art. 54 ter ed i decreti, protocolli  e linee guida emessi dai maggiori Tribunali Italiani si legga “Guida alla sospensione del pignoramento ex art 54 ter L. 27/2020″

Per una trattazione completa di tutti i termini  sospesi nell’ambito del pignoramento immobiliare si rinvia all’articolo “Coronavirus e Dl Cura Italia: gli effetti del decreto su ogni singolo termine dell’esecuzione immobiliare”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perché non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su Google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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