OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE FORME E COSTI
L’opposizione all’esecuzione può essere presentata quando l’esecuzione non è ancora iniziata oppure dopo l’inizio dell’esecuzione stessa.
Le differenze tra i due tipi di opposizione sono sostanziali sia relativamente alla forma che al costo delle stesse in termini di contributo unificato.
Per quanto riguarda la forma se l’opposizione non è ancora iniziata e si propone quindi opposizione al precetto ai sensi dell’articolo 615 cpc.:
- l’opposizione deve essere formulata con atto di citazione avanti al giudice competente secondo le regole ordinarie.
In questo caso per quanto riguarda i costi del contributo unificato
- l’ opposizione all’esecuzione ex 615. C.P.C. è assoggettata al versamento del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo, secondo il valore della domanda, trattandosi di azione che introduce un normale ed ordinario processo di cognizione;
Per quanto riguarda la forma dell’opposizione all’esecuzione, quando quest’ultima è iniziata,
- l’opposizione all’esecuzione si propone con ricorso allo stesso giudice dell’esecuzione, Quindi per quanto riguarda la forma dell’atto di opposizione essa sarà il ricorso non la citazione mentre il giudice competente sarà quello dell’esecuzione e non il giudice competente secondo le regole ordinarie.
In caso dunque di opposizione proposta ad esecuzione già iniziata per quanto riguarda i costi del contributo unificato va fatta una importante precisazione infatti l’opposizione si scinderà in 2 fasi
- la fase incidentale (o cautelare) celebrata dinanzi al giudice dell’esecuzione
in tale fase, trattandosi di procedimenti che si innestano nell’ambito del processo esecutivo pendente che sconta già il contributo unificato, non è dovuto alcun contributo come confermato dalla Circolare 3 marzo 2015 del Ministero dell Giustizia in materia di Contributo unificato
- La cosidetta fase di merito introdotta dall’opposizione (art. 616 cpc) celebrata davanti al giudice ordinario competente per materia e nelle forme (quindi ricorso o più spesso citazione a seconda della materia trattata) e modalità previste a seconda della materia trattata , tale fase dell’opposizione all’esecuzione è assoggettata al versamento del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo, secondo il valore della domanda, trattandosi di azione che introduce come visto un ordinario processo di cognizione;
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI COSTI E FORME
discorso analogo va fatto per l’opposizione agli atti esecutivi che può essere presentata quando l’esecuzione non è ancora iniziata oppure dopo l’inizio dell’esecuzione stessa, nel primo caso con atto di citazione ex art. 617 cpc (opposizione soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura fissa di € 168,00 (oltre a euro 27,00 di marca da bollo) ai sensi dell’art. 13, 2° co., D.P.R. 115/2002, T.U. spese giustizia in quanto introduttiva di un ordinario processo di cognizione), nel secondo caso (a esecuzione iniziata) con ricorso al giudice dell’esecuzione nei 20 giorni dal compimento dei singoli atti (o dalla conoscenza anche di fatto degli stessi) in tale caso così come nell’opposizione all’esecuzione avremo
- una fase incidentale (o cautelare) celebrata dinanzi al giudice dell’esecuzione, in cui, trattandosi di procedimenti che si innestano nell’ambito del processo esecutivo pendente che sconta già il contributo unificato, non è dovuto alcun contributo come confermato dalla Circolare 3 marzo 2015 del Ministero dell Giustizia in materia di Contributo unificato
- La cosidetta fase di merito introdotta dall’opposizione (art. 618 cpc), celebrata davanti al giudice ordinario competente per materia e nelle forme e modalità previste a seconda della materia trattata (quindi ricorso o più spesso citazione) , tale fase dell’opposizione all’esecuzione è assoggettata al versamento del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo, nella misura fissa di € 168,00, (oltre a euro 27,00 di marca da bollo) trattandosi anche in questo caso di azione che introduce un ordinario processo di cognizione;
I TEMPI E I TERMINI DELLE OPPOSIZIONI EX ART. 615 E 617 CPC
Per quanto concerne i tempi delle opposizioni dobbiamo distinguere tra
- la cd fase cautelare o incidentale che come tutti i giudizi cautelari è piuttosto rapida, e normalmente si chiude in un’unica udienza, per cui la durata media, tra la proposizione dell’opposizione l’udienza stessa e il provvedimento (cautelare e temporaneo) del G.E. va dai 2 ai 3 mesi complessivi
- La cosiddetta fase di merito che in quanto giudizio ordinario a cognizione piena ha la durata media del tipo di giudizio ordinario, variabile (a seconda del tipo di giudizio e soprattutto del Tribunale competente) mediamente da uno a tre o più anni.
Per quanto riguarda invece i termini per le opposizioni:
- l‘opposizione all’esecuzione regolata dall’art. 615 cpc che non prevedeva alcun termine per la sua proposizione nella precedente disciplina è stato riformato dal D.l. 59/2016 conv. in L. 119/2016 ed ora prevede al secondo comma che “l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita … salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”, pertanto, il termine per l’opposizione all’esecuzione diventa oggi quello dell’emissione dell’ordinanza di vendita da parte del GE.
- l’opposizione agli atti esecutivi il cui termine rimane, ai sensi dell’art. 617 cpc, quello perentorio di 20 giorni, dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto o dal compimento di ogni singolo atto dell’esecuzione cui ci si voglia opporre, o più precisamente dal momento in cui il soggetto ha avuto conoscenza anche di fatto del compimento di quell’atto (cfr Cass. 25110/2015 e 1560/2017)
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga “Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga “Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta“
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga “Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”
Per approfondire come gli errori contenuti nell’avviso di vendita (determinante è una approfondita analisi dell’avviso, in comparazione con l’ordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere l’ennesima revoca del decreto di trasferimento si legga “Revocato decreto di trasferimento per vizi della vendita”
Per l’ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dell’asta stessa, grazie all’ammissione dell’ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portata con soddisfazione a compimento dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”
Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”,“Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione“ e “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento” o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma”
Per approfondire le questioni relative ai vizi della notifica dell’atto di pignoramento immobiliare ed in particolare tutto quel che riguarda nullità ed inesistenza della notifica del pignoramento immobiliare, la sanatoria per raggiungimento dello scopo e cosa fare in caso di notifica nulla si legga “Pignoramento immobiliare: i vizi della notifica”.
Per approfondire tutte Le differenze tra opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, i motivi e il termine per proporle, forma e procedura, struttura bifasica, i costi e l’appellabilità si legga “Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”
Per approfondire lo strumento per opporsi all’avviso di vendita, che non è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi bensì il ricorso ex art. 591 ter si legga “Come opporsi all’avviso di vendita: opposizione agli atti esecutivi o ricorso ex art 591 ter?”
Va rilevato per concludere che, al contrario di quanto credono i più, le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc, non definiscono affatto l’ambito delle possibili contestazioni possibili nell’ambito della procedura esecutiva, le contestazioni che possono portare all’estinzione della procedura esecutiva laddove (più frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli “Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento” e “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”), inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolarità, in udienza stessa, e potrà essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dell’esperto, termine non così grave da consentire un’opposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”.
Per approfondire il tema della trascrizione del pignoramento, dei suoi costi, della durata, del suo termine e della relativa cancellazione si legga “Guida alla trascrizione del pignoramento immobiliare: costi, durata e termine”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“
Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento” o anche “Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio”
Per approfondire la nuova ed eccezionale possibilità di vedersi omologato un piano del consumatore anche in presenza di debiti imprenditoriali si legga “Sì al piano del consumatore per debiti imprenditoriali!”
Per approfondimenti in tema di tutela del consumatore dal pignoramento immobiliare in caso di fideiussione, si leggano gli articoli “Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del consumatore”, “La Cassazione blocca il pignoramento immobiliare!?”, “La nullità totale della fideiussione omnibus”, “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare “e “Decreto ingiuntivo contro il fideiussore: tempi e procedura”
Per approfondire la questione degli atti di disposizione patrimoniale non soggetti ad azione revocatoria: in particolar modo relativamente alla transazione ed al verbale di mediazione di cui al Dlgs 28/2010 si legga anche “Atti di disposizione patrimoniale non soggetti ad azione revocatoria”.
Per avere delucidazioni sui nuovi ordini di liberazione e sulle modalità attraverso cui opporsi agli stessi si legga “Il nuovo ordine di liberazione: opposizione al rilascio anticipato dell’immobile” mentre per difendersi da comportamenti illegittimi dei custodi nella procedura di liberazione e sapere quale è invece la procedura corretta da seguire si legga “Ordine di liberazione: tempi e modi di rilascio dell’immobile pignorato”
Per maggiori dettagli su tutti i costi del pignoramento si legga “Quanto costa un pignoramento immobiliare“
Per approfondire le questioni relative all’intervento dei creditori si legga “L’intervento nel pignoramento immobiliare, soggetti titolati ad intervenire, modalità e convenienza“
Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”
Se si è ricevuto un precetto e si vuol approfondire gli aspetti che lo riguardano e la sua opposizione si legga “L’atto di precetto contenuto, spese, termini e opposizione”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate – Soluzioni per Salvare casa”
Chi fosse interessato, oltre alle attività difensive nell’ambito delle esecuzioni immobiliari, alla possibilità di trovare un investitore pronto ad acquistare il proprio immobile per poi locarglielo con la possibilità di riacquistarlo, (conserviamo infatti una banca dati di potenziali investitori al fine di poter far incontrare, quando se ne realizzano le condizioni concrete, nell’interesse di entrambe le parti, le domande di investimento di potenziali compratori e la volontà di vendere a chi possa offrire la possibilità di restare in locazione nell’immobile dei debitori esecutati nostri assistiti ) legga “Come comprare casa all’asta in accordo col debitore e ottenere grande redditività”
Per i Limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare da procedente e da intervenuto si legga invece “I limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare: quando può pignorare l’immobile e le conseguenze in caso di pagamento dei creditori privati quando l’agente della Riscossione è intervenuto nella procedura .
Per conoscere il ruolo dell’esperto che compie la stima dell’immobile e sapere come ottenere una migliore valutazione e quali vantaggi questa può dare si legga “Il Ruolo dell’Esperto (Consulente Tecnico d’Ufficio) Nell’Esecuzione Immobiliare“
Per approfondire la direttiva mutui 2014/17/UE del 4 febbraio 2014 dell’Unione Europea che impone agli stati membri di predisporre le opportune misure per ottenere il miglior prezzo dall’immobile pignorato si legga “La direttiva mutui dell’UE e le misure per ottenere il miglior prezzo dall’immobile pignorato“
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Se avete una procedura in atto e volete sapere nello specifico tempi che potreste guadagnare, altri benefici conseguibili e costi di eventuali difese o consulenze (laddove non fosse necessaria una costituzione in giudizio ma fosse sufficiente la presenza della parte alle udienze effettuiamo consulenze in cui indichiamo tutto quel che la parte deve sapere per incidere a proprio vantaggio nel giudizio in corso) da parte nostra non esitate a contattarci
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”