Guida alle opposizioni nella liquidazione giudiziale. Atti e provvedimenti impugnabili in sede “fallimentare”. Le opposizioni endoprocedurali
Introduzione
In precedenti articoli abbiamo avuto modo di approfondire le diverse procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e, in particolare, quella che probabilmente è la più nota ai più, la “liquidazione giudiziale”, nella nuova nomenclatura introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12.01.2019), ma, in buona parte, ricalcante il “vecchio” fallimento.
Abbiamo sviscerato diversi aspetti di tale procedura indicandone i presupposti, le finalità, il procedimento, finanche si è trattato di uno degli organi più importanti di detta procedura, il Curatore (Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli “Liquidazione giudiziale e fallimento: tempi, costi procedura” e “ Il Curatore nella liquidazione giudiziale”)
Con il presente articolo, a questo punto, vogliamo portare l’attenzione del lettore verso la (eventuale) fase “patologica” della liquidazione giudiziale, ovvero quella della opposizione ai diversi provvedimenti inerenti la procedura in parola.
Opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di rigetto dell’istanza
E’ del tutto evidente che nel trattare circa le opposizioni nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale, l’attenzione non può non rivolgersi, almeno in prima battuta, verso le impugnazioni che riguardano i provvedimenti che accolgono o rigettano la relativa istanza di liquidazione.
In tal senso è opportuno, in primo luogo, segnalare che sia il provvedimento di accoglimento dell’istanza, sia il provvedimento di rigetto della stessa possono essere impugnati (artt. 50 e 51 CCII), tuttavia, sussistono talune divergenze nei relativi procedimenti.
Sul decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione giudiziale
Per quanto riguarda l’opposizione al decreto (motivato) con cui il Tribunale rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, l’art. 50 CCII prevede che sia reclamabile dal ricorrente o dal pubblico ministero, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi alla Corte di Appello territorialmente competente.
La Corte di Appello, sentite le parti, provvederà in camera di consiglio con decreto motivato.
Tale decreto, in caso di rigetto, non è ricorribile per Cassazione.
In caso di accoglimento, invece, la Corte di Appello dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale, con sentenza, e rimette gli atti al Tribunale per il prosieguo della procedura. La predetta sentenza, a differenza del decreto di rigetto del reclamo, è ricorribile per Cassazione.
Sulla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
Come si è anticipato, anche avverso la sentenza con cui il Tribunale adito accoglie l’istanza di liquidazione giudiziale e dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale è possibile proporre reclamo, sempre nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e sempre presso la Corte di Appello territorialmente competente.
Una prima particolarità di tale impugnazione rispetto al reclamo avverso il provvedimento di rigetto consiste nell’aver consentito tale rimedio non solo alle parti della procedura, ma a chiunque ne abbia interesse (art. 51 CCII).
Si è consolidato, infatti, un orientamento giurisprudenziale che considera questo il mezzo impugnatorio volto a rimuovere tutti gli effetti riflessi negativi che possano derivare dalla dichiarazione di fallimento (rectius “liquidazione giudiziale”), sul piano sia morale, in relazione ad eventuali contestazioni di reati, che patrimoniale, in relazione ad eventuali azioni di responsabilità, così estendendo significativamente la platea di soggetti cui spetta tale rimedio.
In altri termini, qualunque soggetto che possa subire “pregiudizio” dalla liquidazione giudiziale è legittimato a proporre opposizione alla relativa sentenza che ne dichiara l’apertura.
N.B. Con interessanti e molteplici pronunce, la Corte di Cassazione ha chiarito (seppur in relazione al “vecchio” art. 18 della Legge Fallimentare, il quale, tuttavia, nulla differiva in termini di legittimazione processuale all’impugnazione rispetto alla nuova formulazione normativa) che anche all’amministratore di società di capitali spetta “iure proprio” l’accesso al rimedio impugnatorio (cfr. ordinanza n. 7190 del 13 marzo 2019).
Per quanto riguarda i motivi d’impugnazione, ovviamente, possono configurarsi:
- in relazione a vizi procedurali e, quindi, a problematiche sorte nell’ambito del procedimento;
- ovvero a vizi “sostanziali” e, quindi, mancanza dei presupposti e/o dei requisiti di legge per la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale.
Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere:
- l’indicazione della corte di appello competente;
- le generalità dell’impugnante e del suo procuratore e l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
- l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni;
- l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
E’ interessante osservare, poi, come la giurisprudenza sembra concorde nel riconoscere al reclamo in sede “fallimentare” un effetto devolutivo pieno, con conseguente inapplicabilità dei limiti di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. in tema di nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova.
Tale orientamento ha dei risvolti pratici estremamente interessanti poiché consente al debitore, addirittura non costituito dinanzi al Tribunale, di proporre in sede di reclamo ogni mezzo di prova di cui necessita per dimostrare – ad esempio, la sussistenza congiunta dei limiti dimensionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) (“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;”).
A norma dell’art. 52 CCII, inoltre, contestualmente alla proposizione del reclamo, l’istante, sussistendo “gravi e fondati motivi”, può chiedere la sospensione totale o parziale ed anche temporanea della liquidazione dell’attivo, della formazione dello stato passivo e/o del compimento di altri atti di gestione.
In tal caso, la Corte di Appello può disporre ogni opportuna tutela alle ragioni dei creditori e per la continuità aziendale (ove prevista) e decide sulla sospensione, sentite le parti, con decreto motivato non ricorribile per Cassazione.
N.B. L’istanza di sospensione può essere proposta anche dalle altre parti, purchè (come per il reclamante) formulata contestualmente al proprio atto di costituzione.
Sul ricorso, la Corte di Appello, esaurita la trattazione, provvede entro il termine di trenta giorni con sentenza, che deve essere notificata in via telematica a cura della cancelleria alle parti e pubblicata ed iscritta nel registro delle imprese.
Avverso la sentenza della corte è ammesso ricorso per Cassazione entro 30 giorni dalla notificazione
Il ricorso per cassazione non sospende l’efficacia della sentenza.
Dei principali atti impugnabili in sede “fallimentare”
Una volta trattate le opposizioni che attengono agli atti più “importanti” della procedura (cioè quelli che maggiormente incidono nella sfera del debitore e dei suoi aventi causa), ossia gli atti di concessione e/o di diniego della procedura da cui scaturisce l’apertura o meno della liquidazione giudiziale, analizziamo adesso gli altri strumenti offerti dal legislatore nel corso nella procedura, una volta aperta.
Le opposizioni “endoprocedurali”
Le opposizioni “endoprocedurali” sono quelle opposizioni aventi ad oggetto i singoli (principali) atti della procedura.
In via generale, sono reclamabili (“salvo che sia diversamente disposto”), tutti i decreti emessi dal Tribunale e dal Giudice Delegato, nel termine di 10 giorni dalla relativa comunicazione (e, comunque, non oltre 90 giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura) (art. 124 CCII).
La legittimazione spetta:
- al debitore;
- al curatore;
- e/o ad ogni soggetto interessato.
La competenza è attribuita:
- alla Corte di Appello per gli atti del Tribunale;
- e al Tribunale per gli atti del Giudice Delegato.
E’ altresì prevista la possibilità, per il debitore, il comitato dei creditori e per ogni soggetto interessato, di proporre reclamo, dinanzi il Giudice Delegato, avverso gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore.
In questo caso, con il decreto di accoglimento del reclamo, il curatore dovrà conformarsi a quanto ivi stabilito, anche se tale decreto (ma anche quello eventuale di rigetto) è, a sua volta, impugnabile dinanzi il Tribunale (art. 133 CCII).
Sono, inoltre, reclamabili, dinanzi il Giudice Delegato, anche gli atti di autorizzazione o diniego del comitato dei creditori (ma solo per violazione di legge), da parte del debitore, del curatore e di ogni soggetto interessato (art. 141 CCII).
In ultimis, si segnala la possibilità di proporre reclamo, dinanzi al Tribunale, anche avverso il decreto di esecutività dello stato passivo.
L’opposizione può essere proposta sia in riferimento al mancato accoglimento (anche parziale) della propria domanda (per il creditore o per il titolare di beni mobili o immobili), sia in riferimento all’accoglimento di una domanda concorrente (art. 206 CCII).
In conclusione
La Legge, come si è avuto modo di evidenziare nel presente articolo, ha posto diversi strumenti a tutela delle ragioni del soggetto interessato da una procedura di liquidazione giudiziale affinché siano garantiti anche e soprattutto i suoi diritti ad ottenere una legittima e regolare procedura.
Come non sfuggirà al lettore, tuttavia, spesso l’“efficacia” e/o l’opportunità, la convenienza di tali forme di tutela è strettamente correlata alla tempistica ed alla modalità con cui vengono invocate.
Il presente articolo, quindi, oltre a fornire (si spera) un valido strumento conoscitivo per il lettore, vuole costituire, altresì, un invito a quest’ultimo affinché, ove soggetto interessato da una procedura di liquidazione giudiziale, si attivi nel minor tempo possibile e si rivolga ad un attento ed esperto professionista del settore per la miglior tutela dei propri diritti.
Avv. Roberto Solombrino
(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli)
Per approfondire ciò che riguarda l’istanza di fallimento a seguito della riforma del codice della crisi con una guida completa alla procedura e tutto ciò che riguarda giurisdizione e competenza, forma e presupposti, tempi e costi dell’istanza si legga “Istanza di fallimento dopo la riforma,”
Per approfondimenti sulla domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale con termini, costi, forma e procedura e differenza tra domanda tempestiva, tardiva e ultra-tardiva si legga “Domanda di insinuazione al passivo ex art. 201 C.C.I.I.,”
Per approfondimenti sul concordato preventivo quale diversa procedura di regolazione della crisi d’impresa, si leggano “Nuovo concordato preventivo: presupposti, finalità, procedura” e “Nuovo concordato preventivo: effetti e concordato in bianco” .
Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento” o anche “Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio” ed ancora “Piano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durata”.
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze” “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa”, “Documenti per la ristrutturazione dei debiti del consumatore”,
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012” e “Procedure di esdebitazione e pignoramento immobiliare”
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”
Per il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”
Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa»
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga “Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga “Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta“
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare illegittimo si legga l’articolo “Pignoramento immobiliare illegittimo: cosa fare?”
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”