Nuovo piano del consumatore e pignoramento della casa: presupposti e durata del piano dopo la riforma del codice della crisi
Il piano del consumatore, quale una delle procedure previste dall’ordinamento per la composizione della crisi da sovraindebitamento, da sempre regolato dalla l. 3/2012, è stato di recente sostituito dal nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019) entrato in vigore il 15 luglio 2022.
Il vecchio piano del consumatore, oggi, prende il nome di “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” e trova disciplina ai sensi degli artt. 67 e ss del nuovo codice della crisi.
Le anticipazioni del nuovo codice della crisi, a dire il vero, già erano state introdotte dalla l. n. 176/2020, che, attraverso le prime modifiche alla l. 3/2012, ha voluto semplificare l’accesso alle procedure di superamento della crisi. (Per approfondimenti si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento”)
Il nuovo piano del consumatore, ad ogni modo, resta uno strumento – utilissimo – offerto dall’ordinamento al debitore consumatore per rimediare alla crisi di sovraindebitamento, configurandosi in un programma di rientro e rinegoziazione, attraverso il quale il consumatore che versa in difficoltà economiche può rinegoziare i propri debiti.
Per «sovraindebitamento» si intende, come definito dalla l. 3/2012, una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. (art. 6 l. 3/2012)
Nella sostanza, a dire il vero, nel nuovo codice della crisi la procedura non subisce eccessive variazioni, anzi viene addirittura semplificata, restando, quindi, uno strumento molto utile per il singolo consumatore siccome permette al debitore in difficoltà di vedersi ridurre – su apposita richiesta – l’ammontare dei debiti in proporzione a quanto effettivamente e congruamente sia in grado di pagare. Quanto non può essere soddisfatto verrà, quindi, esdebitato, ossia cancellato all’esito della procedura, a seconda di quanto proposto e previsto nel piano.
Inoltre, resta la previsione per cui, quando e se il piano viene approvato (mediante omologazione) dal Giudice, il debitore sarà tenuto al rispetto di quanto previsto dal programma di ristrutturazione e solo di questo, che corrispondendo, nella pratica, ad una determinata percentuale di tutti i debiti contratti, è di regola inferiore a quanto effettivamente dovuto o, per lo meno, dilazionato nel tempo.
All’esito del pagamento e nel rispetto di quanto previsto dal programma omologato, quindi, il consumatore sarà libero da ogni debito in modo definitivo.
Piano del consumatore: presupposti della nuova procedura di ristrutturazione dei debiti
Al piano del consumatore (cosi come aggiornato dalla legge 176/2020), oggi procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore può accedere soltanto quel soggetto che sia consumatore privato, ossia quella persona fisica che ha contratto debiti per motivi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, e se socio di una società (“appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile”) in nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali (art. 67 CCI che richiama l’art. 2 CCI, nonché ex art. 6 della l. 3/2012).
Inoltre, il consumatore, così come individuato, per accedere validamente alla procedura, deve possedere anche i seguenti requisiti: a) non deve essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; b) non deve aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte; c) non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. (art. 69 CCI)
Il consumatore, quindi, deve dimostrare che la situazione di sovraindebitamento nella quale si trova non sia addebitabile ad un proprio comportamento colposo, fraudolento o per malafede.
In passato, oltre i requisiti di cui sopra, era previsto che il giudice, nella valutazione dell’ammissibilità della proposta del piano, dovesse operare anche un giudizio di “meritevolezza” del consumatore proponente.
Prima dell’introduzione delle recenti modifiche, infatti, il giudice omologava il piano solo quando escludeva: a) che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; b) che il consumatore avesse colposamente determinato il sovraindebitamento.
Questo, chiaramente, spesso portava ad un giudizio sfavorevole per il debitore richiedente, che andava a subire così conseguenze negative/dannose, per scelte incaute di anni addietro.
Già la legge 176/2020 trova un compromesso modificando l’art. 12 bis della l. 3/2012 e quindi riparametrando il giudizio operato dal giudice, nel senso che sostituisce alla valutazione della presenza di meritevolezza del debitore la verifica del fatto che la situazione di sovraindebitamento del debitore non sia stato causato da colpa grave, malafede e frode dello stesso. (Per approfondimenti si legga “Il piano del consumatore dopo la riforma: la meritevolezza”)
Detta previsione è stata poi riproposta dal nuovo codice della crisi all’art. 69, comma 1 CCI (Rubricato “Condizioni soggettive ostative”)
Piano del consumatore: contenuto della nuova procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
La ristrutturazione dei debiti del consumatore, nella pratica, come detto, resta una proposta di risanamento del debito redatta dal consumatore indebitato (ossia colui che si trova in una difficoltà economica tale da non poter adempiere spontaneamente alle obbligazioni assunte) con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi (OCC).
Ai sensi della nuova normativa, la proposta che deve essere presentata ai creditori ha contenuto libero e, come in precedenza, può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. (art. 67 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)
La domanda deve essere presentata presso il Tribunale competente (ossia il Tribunale del circondario ove ha residenza il debitore richiedente), e deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.
Generalmente si tratta di una proposta di pagamento rateizzato di una quota percentuale dei vari crediti esistenti con scadenze prestabilite e le modalità di pagamento, eventualmente sorrette da garanzie per l’adempimento dei debiti, redatta in base alle effettive disponibilità del debitore e alle sue necessità di sostentamento e nel rispetto del nuovo art. 67 e ss CCI.
La domanda, ai fini della sua validità, deve essere correlata da un elenco:
- di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- della consistenza e della composizione del patrimonio;
- degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
La domanda quindi deve prevedere precisamente le modalità di pagamento (che può avvenire anche a mezzo di crediti futuri (es. del trattamento di fine rapporto, della pensione), operazioni di prestito su pegno o cessione del quinto dello stipendio), il numero complessivo delle proposte rate da pagare, l’importo della singola rata e le scadenze di pagamento.
Le percentuali di credito soddisfatte e le tempistiche di pagamento possono variare a seconda che il singolo creditore vanti un privilegio o meno.
Resta, infatti, la distinzione tra i creditori privilegiati e i chirografari. In ordine ai crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, questi, infatti, possono essere soddisfatti non integralmente, “allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC”.
Il debitore può chiedere di falcidiare e ristrutturare anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento.
Inoltre, può “prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”.
Durata del piano del consumatore
La proposta di ristrutturazione dei debiti deve contenere tra gli specifici elementi, anche l’indicazione del termine entro il quale il debitore eseguirà quanto proposto, ossia effettuerà i pagamenti – secondo le modalità e forme previste – dei propri debiti.
Invero, la normativa, già prima dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi, non conteneva un espresso riferimento alla durata massima del piano, eccezion fatta per la moratoria dei crediti privilegiati di cui all’art. 8, co. 4 della l. 3/2012, che non poteva superare l’anno.
Ma, sul punto, recentemente si è espressa la Cassazione per cui “negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, co. 4, della L. n. 3/2012, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.” (Cass. civ., ord., sez. VI, 15 ottobre 2020, n. 22291)
Al di fuori dell’ipotesi di crediti privilegiati, il legislatore non ha previsto, neppure da ultimo con il nuovo codice della crisi, alcun limite temporale del piano.
Parte della giurisprudenza considera applicabile in ordine alla durata del piano il limite temporale quinquennale individuato con riferimento all’esecuzione del concordato preventivo. (Per approfondimenti si legga “Casa all’asta: Omologato Piano del consumatore di 7 anni”), rispondendo all’esigenza di garantire una ragionevole durata della procedura.
Tuttavia, a parere di chi scrive, prevedere un limite temporale generico e generalizzato sarebbe controproducente e pregiudicante il diritto dei consumatori di promuovere ed accedere alla procedura in esame.
Anziché garantire la ragionevole durata della procedura, ciò che dovrebbe essere garantito è il principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, che in alcuni casi – se non la maggioranza – necessitano di tempi lunghi, ma proficui.
La durata del piano andrebbe, infatti, concordata e proposta a seconda dei debiti maturati, delle possibilità economico -finanziarie del consumatore proponente, del numero dei creditori, delle quote di credito che si propone si soddisfare… insomma, si tratta di un elemento del piano, che come gli altri aspetti, andrebbe valutato caso per caso, a seconda delle circostanze di fatto – al momento della presentazione del piano – e di quelle successive all’omologa.
La previsione di un limite temporale non farebbe altro che pregiudicare la validità di molteplici piani proposti e si atteggerebbe a limite oggettivi di ammissibilità del piano limitandone, di fatto, l’accesso.
Del resto, come confermato dalla Suprema Corte “ non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. E ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all’immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all’ammontare dei debiti.” (Cass., ord. 27544 del 28 ottobre 2019)
È pienamente condivisibile, quindi, quel orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come l’adozione di una interpretazione eccessivamente restrittiva dell’ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l’omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l’effettività dello strumento e mai si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. (cfr. Cass. ord. 27544 del 28 ottobre 2019)
Sul punto, sono interessanti le decisioni assunte dai Tribunali che hanno (correttamente) condiviso l’orientamento che ammette una durata più lunga, quanto efficace, dei piani del consumatore, a titolo meramente esemplificativo: il Tribunale di Foggia ha ammesso un piano del consumatore a 26 anni (decreto di omologa del 12.03.2020- per visualizzare clicca qui); il Tribunale di Como ha ammesso un piano del consumatore a 20 anni (decreto di omologa del 25.05.2018 – per visualizzare clicca qui); il Tribunale di Cuneo ha ammesso un piano del consumatore a 10 anni (decreto di omologa del 23.03.2022 – per visualizzare clicca qui); il Tribunale di Napoli ha ammesso un piano del consumatore a 9 anni e 9 mesi (decreto di omologa del 17.06.2022 – per visualizzare clicca qui); il Tribunale di Foggia ha ammesso un piano del consumatore a 8 anni (decreto di omologa del 31.12.2022 – per visualizzare clicca qui).
Naturalmente, il vaglio del giudice in questi casi sarà decisivo.
Benefici per il consumatore esecutato: quando pende un pignoramento
La disciplina del piano del consumatore, prima e ristrutturazione dei debiti del consumatore poi, si mostra particolarmente utile per il consumatore soprattutto quando questi è un debitore esecutato. (Per approfondimenti si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare”)
La precedente previsione (ex art. 9 e 12 bis l. 3/2012), stabiliva che una volta omologato il piano e pubblicato il decreto di omologa del piano, questo era vincolante per i creditori.
La vincolatività prevista, tuttavia, resta anche oggi.
Invero, la procedura di ristrutturazione dei debiti si definisce con sentenza, che quindi, vincola i creditori coinvolti nel programma di ristrutturazione.
La legge n. 3/2012 sul punto era sicuramente più precisa, siccome specificava che il decreto di omologazione vincolava i creditori nel senso che:
- i creditori con titolo anteriore alla data di pubblicazione del decreto di omologazione, non potevano più attivare o proseguire procedure di espropriazione o azioni cautelari ai danni del debitore;
- i creditori posteriori non potevano procedere esecutivamente nei confronti dei beni oggetto del piano omologato.
Ad ogni modo, a parere di chi scrive, la situazione resta invariata, nel senso che la sentenza con la quale il giudice omologa la domanda di ristrutturazione dei crediti sarà chiaramente vincolante: a) per le parti coinvolte (ossia oltre il debitore, i creditori muniti di titolo anteriore alla data della sentenza che hanno preso parte e sono stati inseriti nella procedura e nel programma di ristrutturazione); b) allo stesso modo condiziona anche i creditori con titolo posteriore, quindi esclusi dalla procedura, siccome i beni mobili o immobili oggetto della procedura con sentenza sono stati vincolati, in qualche modo “destinati” al soddisfacimento degli specifici crediti per i quali la domanda di ristrutturazione è stata omologata.
Innanzitutto, oggi, il piano viene omologato con sentenza, vincolante per le parti.
Inoltre, in occasione della presentazione della proposta di piano, a determinare circostanze, il giudice, prima della omologazione, su istanza del debitore, nelle more della procedura, può sospendere le procedure esecutive in atto sul patrimonio immobiliare o mobiliare del debitore. (Per approfondimenti si legga “Il Tribunale di Nola sospende l’esecuzione immobiliare bloccando l’asta già fissata a seguito dell’introduzione del Piano del Consumatore!!!”, l’articolo in questione riguarda il caso in cui il Tribunale di Nola sospendeva la procedura esecutiva, in particolare 20 giorni prima della data fissata per l’asta, a seguito del decreto del Giudice designato per l’omologazione della proposta del piano del consumatore. Il GE in detta occasione ribadiva il principio per cui in capo allo stesso non residuava alcun potere discrezionale a fronte della sospensione disposta dal GD; ed anche “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”)
Inoltre, sempre su istanza del debitore, il giudice può “altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”, quando queste potrebbero rivelarsi pregiudicanti la fattibilità del piano presentato. (art. 70 CCI)
La sospensione della procedura esecutiva in corso, oltre che auspicabile e di notevole vantaggio per il consumatore/debitore esecutato, a parere di chi scrive è essenziale per il proponente.
Non di rado, infatti, il debitore esecutato decide di perseguire la strada del piano del consumatore e quindi di attivarsi in tal senso in fase già avanzata dell’esecuzione, che comporta la necessità di procedere velocemente e in maniera fattiva al fine di evitare il passaggio finale dell’espropriazione, ossia la vendita all’asta dell’immobile pignorato.
La sospensione della procedura esecutiva, quindi, spesso è indispensabile in quanto nelle more del giudizio instaurato per la valutazione della proposta di piano (che potrebbe definirsi con l’omologa) il bene immobile del debitore, quando è oggetto dell’espropriazione forzata, potrebbe essere aggiudicato ad un terzo.
Potrebbe verificarsi il caso in cui il giudice designato omologa un piano del consumatore che risulterebbe però inidoneo a produrre gli effetti sperati dal richiedente, siccome nel tempo impiegato per la predisposizione del piano, la valutazione dello stesso, la decisione del giudice ed in generale la lungaggine processuale, il debitore potrebbe vedersi venduto all’asta l’immobile pignorato di sua proprietà.
In questo caso, infatti, l’omologazione del piano resterebbe priva di utilità, siccome dopo l’aggiudicazione dell’immobile viene meno l’obiettivo principe del debitore.
Avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello Studio D’Ambrosio Borselli per la Sede di Napoli)
Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento” o anche
“Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio”
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”
Per il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”
Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”
Chi fosse interessato al nuovo fondo Salvacasa finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa»
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” , “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, e “Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”