È stata prorogata la sospensione delle esecuzioni immobiliari che abbiano ad oggetto la prima casa del debitore esecutato fino al 31 dicembre 2020.
Lo dispone, testualmente, l’art. 4 del decreto “Ristori” (d.l. 137 del 28 ottobre 2020).
Dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si evince che la nuova disposizione interviene prorogando il termine previsto dall’art. 54 ter della L.n. 27/2020 il quale prevedeva la sospensione delle esecuzioni immobiliari fino al 30 ottobre 2020.
Ebbene, a quasi due giorni dal countdown che avrebbe segnato la fine della sospensione delle esecuzioni in oggetto, arriva la proroga della sospensione delle esecuzioni immobiliari.
All’art. 4 del decreto-legge, infatti, si legge “All’articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2020”. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Due le novità:
- La sospensione, inizialmente prevista fino al 30 ottobre 2020, viene prorogata al 31 dicembre 2020.
Ciò significa che, richiamando quanto già osservato per la precedente sospensione, durante questo periodo non potranno essere venduti all’asta gli immobili i quali siano l’abitazione principale del debitore esecutato e le aste eventualmente fissate dovranno essere rinviate.
Non potranno, inoltre, celebrarsi udienze relative alla procedura esecutiva immobiliare sospesa né potranno proseguire le attività degli ausiliari del giudice dell’esecuzione (redazione della perizia di stima etc.).
Resta, invece, ancora aperto l’interrogativo circa il pagamento delle rate di conversione del pignoramento.
(per approfondire gli effetti dell’art. 54 ter, ora prorogato, e per conoscere l’orientamento dei maggiori tribunali italiani sul tema si legga anche: Guida alla sospensione del pignoramento ex art 54 ter L. 27/2020″)
- Viene sanzionato con l’inefficacia, l’atto di pignoramento immobiliare eventualmente notificato dalla data dall’entrata in vigore del decreto in commento fino alla vigenza della legge di conversione.
Dal tenore della norma, parrebbe che il legislatore abbia creato un “periodo cuscinetto” dal 29.10.2020 fino a, presumibilmente, fine dicembre. Periodo in cui, stando alla lettera della disposizione, dovrebbe risultare inefficace e privo di effetto l’atto di pignoramento immobiliare eventualmente notificato.
Una norma, insomma, che elimina de facto la possibilità per il creditore di agire in executivis tramite il pignoramento immobiliare.
Avevamo già profetizzato, in un recentissimo articolo, la necessità di porre un argine all’iniziativa creditoria in conseguenza dello shock economico che ha travolto nuovamente il nostro paese dagli inizi di settembre, sottolineando la mancanza di soluzioni a breve termine. ( Si legga “Opposizione a precetto per Coronavirus”)
Ebbene la risposta normativa può dirsi soddisfacente, aggiungendo di fatto, alla precedente previsione, un nuovo tassello.
Resterà da comprendere come la giurisprudenza di merito si orienterà effettivamente sulla novella legislativa e se, in effetti, come accaduto per l’art. 54 ter L.n. 27/2020 non si registrerà invece un’interpretazione diversa della norma per ogni foro.
Per saperne di più sul nuovo art. 560 cpc entrato in vigore il 28 febbraio 2020 che ha prodotto l’effetto estendere l’impossibilità di disporre la liberazione degli immobili pignorati (abitati dal debitore e dai suoi familiari) fino al decreto di trasferimento per tutte le procedure in corso si legga “Bloccati gli ordini di liberazione di tutte le procedure esecutive in corso!!! il nuovo art. 560 cpc come modificato dall’art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 Testo e commento”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” , “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa”
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” e “Rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di merito”
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, o “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo” mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”