Il nuovo art. 2929 bis c.c. introdotto dalla L. n. 132 del 2015 di conv. del d.l. 83-2015 ha previsto una nuova forma di revocatoria semplificata (o anche revocatoria accelerata) definita, più comunemente, pignoramento “revocatorio”. Per altro, secondo parte della dottrina, il pignoramento revocatorio non consisterebbe (nemmeno) in una forma semplificata di revocatoria quanto piuttosto in uno strumento dell’esecuzione in quanto la stessa non prefigura una fase deputata alla revoca degli effetti ed una all’esecuzione, ma entrambe le fasi si uniscono nell’atto esecutivo iniziale.
Pignoramento revocatorio
Ai sensi dell’art. 2929 bis comma primo c.c. “il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è trascritto”.
In buona sostanza, il creditore munito di titolo esecutivo, il quale sia stato pregiudicato da un atto di disposizione del debitore, che abbia ad oggetto un immobile o un mobile iscritto (automobile, yatch etc..) compiuto gratuitamente successivamente alla nascita del debito (presunzione di inefficacia), può procedere a esecuzione forzata anche senza aver previamente ottenuto la revocatoria dell’atto pregiudizievole, sempre che abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data in cui l’atto pregiudizievole è trascritto.
Pignoramento e revocatoria: l’articolo 2929 bis cc
Lo scopo della norma risiede nel sorpassare il giudizio revocatorio e i suoi tempi e, pertanto, per far sì che il creditore possa soddisfarsi sul bene nel minor tempo possibile e ciò, almeno, in quelle ipotesi di dispersione del patrimonio più semplicemente individuabili.
Del resto, un atto dispositivo del patrimonio, o segregativo di esso, compiuto a titolo gratuito e nella consapevolezza che il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo (circostanza non secondaria), lascia pochi dubbi in merito alla sua bontà.
Proprio per questo la norma inserisce una presunzione di fraudolenza dell’atto di disposizione avvenuto a titolo gratuito, dalla quale ne deriva la presunzione di inefficacia dell’atto stesso nei confronti del creditore avente causa anteriore.
Ad esempio, poniamo che Tizio, nonostante il debito esorbitante con la banca Alfa, abbia donato il suo unico immobile a Caio a titolo gratuito. Banca Alfa, danneggiata dall’atto di donazione in quanto non avrà alcun altro bene del debitore sul quale soddisfarsi (oppure i beni residui non soddisferebbero la sua pretesa creditoria), potrà intentare direttamente un’esecuzione forzata su quel bene e procedere, pertanto, a pignorarlo trascrivendo l’atto di pignoramento immobiliare entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.
Il pignoramento così avviato avverrà omologamente a quanto previsto per l’esecuzione nei confronti del terzo proprietario ex art. 602 c.p.c. e seguenti, con l’unica precisazione che il precetto dovrà contenere, come l’atto di pignoramento, menzione dei requisiti di cui all’art. 2929 bis comma 1 c.p.c.
Tornando al 2929 bis c.c., il comma secondo (“La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa”) dispone che il pignoramento revocatorio è esperibile anche dal creditore, sempre anteriore e sempre nel termine di un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, che intervenga nell’esecuzione “da altri promossa”.
Tale circostanza si potrebbe verificare allorquando il terzo acquirente (nel nostro esempio: Caio) subisca un’esecuzione immobiliare per debiti suoi, oppure quando altri abbiano ottenuto sentenza revocatoria dell’atto pregiudizievole e abbiano iniziato l’esecuzione immobiliare.
In questa esecuzione potrà intervenire il creditore di tizio senza dover previamente introdurre l’azione revocatoria, entro il termine suindicato.
A colmare le probabili controversie che potrebbero nascere in sede distributiva interviene il comma 2° dell’art. 2929 bis, a mente del quale: “Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato”.
Pertanto, sia nel caso di intervento che nel caso di esecuzione diretta nei confronti del terzo proprietario, il creditore di Tizio è preferito ai creditori di Caio nella distribuzione del ricavato.
Del resto, ove mai fosse mancata tale prevalenza, l’intero meccanismo revocatorio ne verrebbe frustrato. In tal senso, il creditore del dante causa rischierebbe di introdurre, o intervenire, in una procedura esecutiva immobiliare senza poterne essere soddisfatto in via prioritaria.
La norma continua asserendo: “Se con l’atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell’articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili”
Con l’atto dispositivo del patrimonio, potrebbero essere stati costituiti, o promessi in favore di terzi, alcuni diritti gravanti sull’immobile (si pensi alla costituzione di una servitù, di un uso o del diritto di abitazione).
Tali devono essere considerati come non apposti, né riservati, né costituiti per il creditore indicato all’art. 2929 bis c.c. Egli, pertanto, pignora “la cosa come libera nei confronti del proprietario”.
Così, ad esempio, se con l’atto di donazione è stato altresì disposto che Sempronio abbia il diritto di abitare l’immobile fino al 2030, Banca Alfa potrà pignorare l’immobile come libero e, indi, l’uso riservato o costituito dall’atto in favore di Sempronio non sussisterà nei confronti del creditore.
A corollario di quanto detto, i diritti predetti (uso, abitazione, servitù) si estinguono con la vendita, e i rispettivi titolari (coloro ai quali tali diritti sono stati riservati e poi revocati) possono far valere le loro ragioni (es. risarcimento danni) sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui tali diritti sono opponibili (salvo il creditore che abbia proceduto al pignoramento revocatorio).
Tanto premesso, per bilanciare le preferenze testé indicate per il creditore, il comma terzo dell’art. 2929 bis c.c. attribuisce al debitore, al terzo proprietario e ad ogni altro interessato “alla conservazione del vincolo” il potere di presentare opposizioni nei limiti del pregiudizio loro arrecato. Inoltre, gli stessi, a differenza di quanto accade nell’azione revocatoria ordinaria, nella quale è il creditore a dover dimostrare la sussistenza dei detti presupposti, potranno opporsi dolendosi della mancanza di pregiudizio dell’atto dispositivo nei confronti del creditore (eventus damni) o della mancata conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato (scientia damni).
Pignoramento e revocatoria: effetti del pignoramento revocatorio
Come anticipato, il pignoramento revocatorio realizzerebbe un’inversione dell’onere probatorio.
Quest’onere non graverebbe più sul creditore pignorante, come nell’ipotesi descritta dall’art. 2901 c.c., ma sul debitore e sul terzo proprietario o sui titolari del vincolo interessati alla relativa conservazione sull’immobile.
A tal riguardo, non sarà più il creditore a dover dimostrare la sussistenza dei requisiti per la revocatoria (come nell’azione prevista dall’art. 2901 c.c.) ma saranno il debitore, il terzo e gli altri eventuali interessati a doverne dimostrare l’insussistenza elencando, ad esempio, la presenza di altri beni sui quali rivalersi, la mancanza di pregiudizio, la mancata conoscenza da parte del terzo del pregiudizio recato al creditore del dante causa, l’onerosità dell’atto.
Si ritiene, per di più, che ove mai uno di questi requisiti dovesse mancare e che, pertanto, il pignoramento revocatorio venga eseguito in carenza delle condizioni previste dalla legge, al creditore residuerebbe sempre la possibilità di intraprendere l’ordinaria azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nel termine di 5 anni dall’atto pregiudizievole. (Per approfondimenti sull’azione revocatoria dai presupposti per ottenerla alla prescrizione, dagli effetti sui terzi ai rapporti con il pignoramento immobiliare si legga “Azione revocatoria e pignoramento immobiliare”, Per approfondire la questione degli atti di disposizione patrimoniale non soggetti ad azione revocatoria: in particolar modo relativamente alla transazione ed al verbale di mediazione di cui al Dlgs 28/2010 si legga anche “Atti di disposizione patrimoniale non soggetti ad azione revocatoria”, per approfondimenti sugli atti non revocabili, o comunque la cui revocabilità o pignorabilità è talmente complessa da scoraggiare il creditore dal tentativo di ottenere la revocatoria o tentarne il pignoramento immobiliare si legga il paragrafo “Atti irrevocabili che rendono l’immobile sostanzialmente impignorabile” dell’articolo “Tutela patrimoniale preventiva, contestuale o successiva” ).
Non ci sarebbero ragioni ostative, del resto, per escludere la proponibilità dell’azione revocatoria da parte del creditore che abbia introdotto il pignoramento ex art. 2929 bis in assenza dei requisiti richiesti dalla norma.
Ciò, inoltre, risulterebbe in assoluta controtendenza con lo scopo del legislatore orientato a velocizzare ed a offrire una possibilità di farlo senza escludere la percorrenza della via ordinaria.
Si legge, infatti, nella relazione illustrativa alla L.n. 132 del 2015 di conv. del d.l. 83-2015 che, prima dell’introduzione della novella, un creditore era costretto ad attendere circa otto anni prima di sottoporre ad esecuzione forzata il bene che il debitore aveva alienato, anche a titolo gratuito. Da qui l’opportunità di “introdurre un’azione semplificata, introdotta dal creditore non con un atto di citazione ma direttamente con il pignoramento e quindi contestualmente all’esercizio dell’azione esecutiva”.
In conclusione, possiamo dire che lo strumento previsto dalla norma in esame risponde certamente all’esigenza espressa dal legislatore: semplificare e velocizzare la risposta della giustizia nei casi più conclamati di dispersione del patrimonio in frode ai creditori.
Avv. Daniele Giordano
(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per un’analisi del rapporto tra il Pignoramento immobiliare ed il fondo patrimoniale si legga “Fondo patrimoniale e pignoramento immobiliare”.
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si leggano anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” , “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa”
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” , “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, e “Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”
Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dall’art. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si legga “Art. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”, e “La rinegoziazione del mutuo per la prima casa pignorata e la mancanza dei decreti attuativi: due possibili soluzioni”. Mentre chi fosse interessato al nuovo fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dell’art. 41 bis, dal comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999]) finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”