Nullità ed inesistenza della notifica del pignoramento immobiliare, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, cosa fare in caso di notifica nulla
La notifica dell’atto di pignoramento immobiliare assume un’importanza centrale, con essa inizia l’esecuzione forzata e il debitore viene a conoscenza della natura e dell’entità del pignoramento subito. Dalla notifica dell’atto di pignoramento immobiliare decorrono i termini per le opposizioni esecutive. Si pensi all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. proponibile entro 20 giorni dalla sua notifica. Dalla stessa notifica le opposizioni anzidette, opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, andranno proposte con ricorso al giudice dell’esecuzione e non più con atto di citazione al giudice competente.
È dunque importante capire in che termini si manifesti il vizio della notificazione dell’atto di pignoramento immobiliare, ciò anche allo scopo di comprendere come reagire ad un eventuale simile evenienza. Va peraltro anticipato che il vizio della notifica può tradursi nella semplice irregolarità della stessa, nella nullità e perfino nella inesistenza della notifica effettuata.
Nullità
La nullità della notifica si ravvisa ogni volta che la notificazione è viziata, non essendo stata compiuta secondo le modalità prescritte dalla legge. Di nullità della notifica parla espressamente l’art. 160 del codice di procedura civile.
La norma stabilisce, a chiare lettere, che devono ritenersi nulle le notifiche svolte in spregio alle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia richiamando, in tal senso, gli artt. 138 e seguenti del codice di rito. Pertanto, ove mai non riuscisse la notifica “in mani proprie” ex art. 138 c.p.c., l’eventuale mancata osservanza dell’ordine stabilito dall’art. 139 (casa di abitazione, ufficio, persona di famiglia, addetto alla casa, portiere etc..) comporterebbe la nullità della notifica. A tal proposito, è nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell’avvenuta ricerca delle altre persone abilitate ai sensi dell’art. 139 c.p.c. (cfr. Cass.Civ.2011. 8284).
L’art. 160 c.p.c., inoltre, commina la nullità della notifica qualora vi sia incertezza “assoluta” sulla persona a cui è fatta o sulla data della stessa. Il riferimento è all’art. 148 c.p.c., ai sensi del quale l’ufficiale giudiziario deve indicare nella relazione di notificazione, la persona cui è consegnata la copia, il luogo della consegna e le ricerche effettuate. Or bene, ove manchi l’indicazione delle generalità del consegnatario la notifica “è nulla ai sensi dell’art. 160 c.p.c., per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario” (cfr. Cass.Civ.12806/06)
In ultimo, l’articolo in commento fa salva l’ipotesi prevista dagli art. 156 e 157 c.p.c., i quali prevedono, come si vedrà, la sanatoria per raggiungimento dello scopo e la tendenziale rilevabilità della nullità solo su istanza di parte.
Inesistenza
L’inesistenza è la forma più grave tra le invalidità della notifica. Essa non viene disciplinata espressamente dalla legge, ma è frutto di creazione giurisprudenziale. In genere di notifica inesistente si discute per riconoscere la notifica nulla, e sanabile, da quella inesistente, e insanabile. Per intenderci, la notifica inesistente è equiparata alla notifica omessa, in tal senso si pensi alla notifica effettuata ad una persona che non ha alcun collegamento con il destinatario (cfr. Cass.Civ.25350/2009)
Sulla scorta degli approdi delle ultime sentenze di legittimità, deve dirsi che “qualsiasi vizio della notificazione non può che comportarne la nullità” e solo eccezionalmente l’inesistenza (test. Cass.Civ.10390/2017). La differenza non è solo terminologica. Mentre la notifica nulla può essere sanata, la notifica inesistente, come si è anticipato, non può esserlo in alcun modo e nemmeno ,dunque, qualora raggiungesse il suo scopo.
Sul punto, la Suprema Corte a Sezioni Unite al fine di recintare rigorosamente la nozione di notifica inesistente ha chiarito che solo “quando nessun atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero quando quest’ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario “ oppure “quando l’atto venga restituito puramente e semplicemente al notificante” si può discorrere di notificazione inesistente (cfr.Cass.Civ. S.U 14916/2016).
La sanatoria per raggiungimento dello scopo
La notifica inesistente non può essere sanata, non essendo nemmeno potenzialmente idonea a raggiungere il suo scopo. Pertanto, anticipando quanto si dirà, potrà essere eccepita senza che operi la sanatoria prevista dall’art. 156 c.p.c.
La notifica semplicemente nulla, invece, può essere sanata. Di sanatoria dell’atto invalido parla l’art. 156 c.p.c. comma terzo, a mente del quale “ la nullità non può essere mai pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”.
Raggiungimento dello scopo significa che, avendo la notifica un semplice scopo consistente nel portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell’atto, qualora la parte si costituisca, la nullità non potrà essere dichiarata. Pertanto, malgrado il vizio formale della notificazione, con l’avvenuta conoscenza del destinatario si avrà la sanatoria della nullità. Tale meccanismo, sebbene possa sembrare contraddittorio in quanto o la parte si costituisce e sana il vizio o non lo fa e subisce gli effetti della sua contumacia, ci porta ad una serie di successive considerazioni.
Come comportarsi di fronte a una notifica nulla?
In tema di pignoramento immobiliare, avverso il vizio della notifica del medesimo atto, è proponibile l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Infatti, l’art. 617 co.2 espressamente richiama le opposizioni relative “alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione”. Pertanto, nel caso in cui la notifica sia nulla, tale doglianza va veicolata con il rimedio dell’ opposizione agli atti esecutivi esperibile “entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
L’opposizione si introduce con ricorso al Giudice dell’esecuzione individuato per la “neonata” procedura esecutiva immobiliare.
Or bene, ricevuta l’opposizione in commento, il Giudice è tenuto, generalmente, a sanare la nullità per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (Tendenzialmente in quanto, come si avrà modo di avallare, qualora la parte lamenti con l’opposizione ex art.617 c.p.c. di aver ricevuto un concreto pregiudizio dall’irregolarità della notifica il Giudicante potrebbe decidere altrimenti).
La notifica, infatti, benché nulla ha raggiunto il suo scopo ossia portare a conoscenza del destinatario l’atto di pignoramento tanto da provocarne la costituzione. Perciò, l’eventuale opposizione cautelare si risolverebbe in un nulla di fatto. Tanto viene altresì confortato da copiosa giurisprudenza sul punto, secondo la quale le nullità di notifica sono sanabili per raggiungimento dello scopo ex art.617 c.p.c. (cfr.Cass.Civ.5906/2006; Cass.Civ. 10495/2004)
Diversamente può dirsi per la nullità della notificazione che investa l’atto di precetto e, come vedremo, in talune altre ipotesi.
Secondo la S.C., recentemente adita sul tema, “se lo scopo cui è preordinato l’atto di precetto è di consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento (mediante il pagamento spontaneo o proponendo opposizione con contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva), non potrà aversi sanatoria ex art. 156, terzo comma c.p.c., cod. proc. civ. del vizio di notifica dell’atto se nel frattempo il pignoramento è stato già eseguito” (testualmente cfr.Cass.Civ.24291/2017; ex plurimis Cass.Civ.5906/06 ;Cass.Civ.11176/2015).
Difatti ”…In simili circostanze non si può ritenere che la nullità della notifica dell’atto di precetto venga sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l’opponente abbia avuto comunque conoscenza dell’avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese “.
In tali ipotesi, pertanto, il Giudice dovrà dichiarare la nullità della notifica del precetto e, in quanto atto presupposto, della successiva esecuzione.
La Corte, dunque, differenzia la nullità della notifica del precetto dalla nullità della notifica del pignoramento prevedendo per la prima, in taluni casi, l’inoperatività del 156 c.p.c. Ciò lo stabilisce sulla base dell’esigenza di ricevere prontamente notizia del precetto per evitare, con il pagamento spontaneo, il pignoramento e le sue ingenti spese.
Benché possa sembrare iniquo che per le nullità della notifica del pignoramento valga la sanatoria per il raggiungimento dello scopo, e la stessa non operi con riguardo alle nullità della notifica dell’atto di precetto, non si dubita che la stessa discriminazione sia sorretta da una certa giustificazione.
Difatti, l’incolpevole non conoscenza del precetto provoca la perdita del diritto di adempiere spontaneamente, ed indirettamente, l’accollo delle spese (non trascurabili) del pignoramento immobiliare. La nullità della notifica del pignoramento, invece, potrebbe tuttalpiù comportare la decadenza dall’opposizione di alcune irregolarità verificatesi prima che il debitore abbia conoscenza della procedura.
Del resto, la parte che in conseguenza della nullità della notifica del pignoramento si veda preclusa della possibilità di compiere alcune attività (si pensi alla conversione del pignoramento ex art.495 c.p.c.) potrà sempre , si ritiene, chiedere al giudice di essere rimessa in termini, potendo dimostrare che la nullità della notificazione ha impedito la conoscenza della procedura pendente.
La stessa Corte con la s.n. 3967 del 2019 ha chiarito che nella procedura esecutiva il debitore che intenda opporsi “non può limitarsi a lamentare l’esistenza dell’irregolarità formale in sè considerata senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo” quale potrebbe essere il diritto previsto dall’art.495 c.p.c.
Del resto, già nell’ordinanza 25900 del 2016 la S.C. stabiliva che “la presenza di irregolarità formali può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l’opposizione stessa si limiti a lamentare l’esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa”.
Di converso, dalla lettura “al contrario” delle pronunce in oggetto, si rinviene la regola per cui in tutti gli altri casi ove l’irregolarità abbia creato un concreto pregiudizio ai diritti della parte, e la stessa se ne lamenti, non opererà la sanatoria per il raggiungimento dello scopo anche nell’ipotesi di opposizione ex art.617 c.p.c. avverso la notifica (nulla) dell’atto di pignoramento immobiliare.
Pertanto in conclusione la nullità della notifica dell’atto di precetto assume rilievo solo dopo la notifica del pignoramento (che senza quella notifica nulla si sarebbe potuta evitare), mentre la nullità della notifica dell’atto di pignoramento assume rilievo solo dopo l’udienza ex art.569 cpc, essendo questa udienza il termine ultimo per esercitare quella conversione del pignoramento che, la mancata conoscenza del pignoramento stesso dovuta alla nullità della sua notifica, non si è potuta esercitare.
Avv. Daniele Giordano
(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” e “Rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di merito”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” , “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa”
Chi fosse interessato alla sospensione semestrale dei pignoramenti immobiliari sulle prime abitazioni introdotta dall’art 54 ter della legge di conversione al dl cd Cura Italia legga “Guida alla sospensione del pignoramento ex art 54 ter L. 27/2020″
Per saperne di più sul nuovo art. 560 cpc entrato in vigore il 28 febbraio 2020 che ha prodotto l’effetto estendere l’impossibilità di disporre la liberazione degli immobili pignorati (abitati dal debitore e dai suoi familiari) fino al decreto di trasferimento per tutte le procedure in corso si legga “Bloccati gli ordini di liberazione di tutte le procedure esecutive in corso!!! il nuovo art. 560 cpc come modificato dall’art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 Testo e commento”
Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dall’art. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si legga “Art. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”, Mentre chi fosse interessato al nuovo fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dell’art. 41 bis, dal comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999]) finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
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