Precetto in rinnovazione: cos’è? Notifica e contenuto del precetto in rinnovazione. Cosa fare? Cosa dice il codice e le novità introdotte dalla Riforma Cartabia
Cosa si intende per precetto in rinnovazione?
Il precetto in rinnovazione consiste in un atto di precetto che viene notificato per una seconda volta.
Dobbiamo ricordare che il termine di efficacia del precetto ai sensi dell’art 481 cpc è di 90 giorni dalla data di notificazione.
Quindi una volta notificato il precetto, il creditore ha 90 giorni per iniziare l’esecuzione (quindi notificare l’atto di pignoramento).
Può capitare però che per inerzia del creditore, distrazione o generale ritardi, il mittente del precetto non vada avanti.
Oppure può succedere che a seguito della notifica del precetto siano sorte tra creditore e debitore lunghe trattative senza che però alla fine si sia raggiunto un accordo.
Inoltre, il termine di efficacia del precetto non è soggetto alla sospensione feriale quindi non resta sospeso dal 1° al 31 agosto e questo molto spesso viene dimenticato o per distrazione non calcolato.
In tutti questi casi, ed altri, in cui un atto di precetto non sia seguito in tempo utile da un atto di pignoramento, il creditore sarà tenuto necessariamente a ri-notificare il precetto.
Questo perché se non lo facesse incorrerebbe senz’altro in una opposizione per aver iniziato l’esecuzione a precetto “scaduto”.
Quindi, unico rimedio è quello di notificare un nuovo atto, noto come atto di precetto in rinnovazione.
Cosa ci dice il codice?
Come detto, è l’art. 481 cpc che ci dice che il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.
L’atto di precetto è un atto prodromico al pignoramento, ma non ha una efficacia illimitata. Una volta notificato, infatti, il precetto è efficace per i successivi 90 giorni.
Ai sensi del codice, quindi, il creditore una volta notificato il precetto può iniziare l’esecuzione (trascorsi 10 giorni dalla notificazione ed) entro i successivi 90 giorni.
La notifica dell’atto di pignoramento deve avvenire quando il precetto è ancora efficace, quindi, in caso di inefficacia il creditore sarà costretto a ripetere l’intera procedura
Precetto in rinnovazione: Riforma Cartabia
Altro grande problema prima della Riforma Cartabia, che rallentava molto spesso i creditori era la facoltà (molto utile) data loro dall’art. 492 bis cpc.
Una volta notificato il precetto, infatti, il creditore quando non conosceva i beni aggredibili del debitore poteva presentare un’istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare al presidente del Tribunale che all’esito lo autorizzava a fare indagini presso le banche dati per meglio individuare i beni del debitore su cui poter agire esecutivamente.
Ora, questa modalità seppur a tratti molto utile perché permetteva al creditore di agire in via esecutiva in modo più mirato una volta ottenute le informazioni, portava però un inconveniente: il tempo.
Mentre il Tribunale sull’istanza del creditore si pronunciava generalmente in tempi rapidi, non può dirsi lo stesso delle banche dati, per la cui risposta si poteva anche aspettare mesi.
Ora, è abbastanza chiaro che se il creditore era costretto ad aspettare mesi per una risposta delle banche dati, era anche costretto molto probabilmente a dover rinotificare un precetto, nel frattempo divenuto inefficace.
Con la Riforma Cartabia le cose sono cambiate. Ora, infatti, il creditore deve rivolgersi direttamente all’ufficiale giudiziario (l’autorizzazione del Tribunale è necessaria solo nel caso in cui l’istanza sia presentata prima dei 10 giorni, quindi in casi di urgenza) e cosa più importante il termine di efficacia del precetto viene sospeso.
La sospensione resta in vigore fino a quando l’ufficiale giudiziario non conclude la ricerca, sia in caso di esito positivo, che negativo.
Quindi viene meno questa corsa contro il tempo che prima il creditore era costretto a fare e che spesso perdeva per ritardi non ad esso dovuti.
Ad oggi, quindi, il termine di efficacia del precetto resta valido (cioè si sospende) in caso di:
- inizio dell’esecuzione (nel caso in cui il creditore volesse iniziare una nuova esecuzione);
- in caso di opposizione al precetto;
- in caso di ricerca dei beni da pignorare ex art. 492 bis cpc.
Atto di precetto in rinnovazione:
Notifica e contenuto
La notifica dell’atto di precetto in rinnovazione non è diversa dalla notifica del precedente atto di precetto.
La notifica avviene tramite ufficiale giudiziario o posta raccomandata o a mezzo pec se sei un professionista o una ditta individuale (impresa ecc), ed ha il medesimo contenuto ex art. 480 cpc e gli stessi avvertimenti di un ordinario precetto.
N.B. anche il contenuto del precetto è stato aggiornato a seguito della Riforma Cartalia ed i successivi correttivi (es. oggi è necessario indicare già nel precetto il giudice competente dell’esecuzione – in passato non previsto)
Segue le stesse regole di efficacia, per cui il creditore potrà iniziare l’esecuzione trascorsi 10 giorni dalla notifica ed entro i successivi 90 giorni (da calcolarsi sempre dalla data di notifica).
Una volta ricevuto il precetto in rinnovazione, il debitore destinatario avrà tutte le facoltà che ha avuto in precedenza: fare opposizione, cercare un accordo con il creditore tramite trattative private, accedere alle procedure di sovraindebitamento ecc.
A cosa dobbiamo fare attenzione?
Il precetto in rinnovazione deve assolutamente contenere gli elementi essenziali e richiesti dalla legge per la validità del precetto, quindi bisogna fare molto attenzione ai dettagli.
Il fatto che sia un precetto già in precedenza notificato non cambia alcunché.
Quindi ai fini della validità dell’atto bisognerà sempre fare riferimento all’art. 480 cpc.
Ma, in particolare, occorre fare molta attenzione sugli importi precettati.
È chiaro che tra un primo e secondo precetto quello che sicuramente cambierà sarà il calcolo degli interessi dovuti che aumenterà a seconda di quanto tempo sia trascorso dal primo precetto alla notifica del precetto in rinnovazione.
Ma al di fuori della voce degli interessi, alcuna altra voce può subire modifiche.
La sorta capitale sarà la stessa, così come gli onorari da precetto.
Molto spesso capita che il creditore che notifichi il precetto in rinnovazione aumenti gli onorari del precetto, o meglio elenchi oltre agli onorari dovuti al primo precetto notificato, nuovi onorari collegabili al precetto in rinnovazione.
Questo perché, probabilmente, non vorrà pagare “altro” al proprio avvocato o perdere quelli già pagati.
Ecco questo non può farlo (principio di diritto più volte confermato dalla giurisprudenza di merito).
Il fatto che a seguito del precetto il creditore non abbia proceduto all’esecuzione non ha a che vedere con il debitore e di certo non potrà essere il debitore a “pagarne” le spese per il successivo precetto in rinnovazione.
Quindi bisogna fare molta attenzione! Aspetti del genere perché sono oggetto di opposizione, che seppur non portano alla nullità dell’intero precetto, ma solo una riduzione del quantum, in ogni caso possono rallentare l’avanzamento del creditore o comunque scoraggiarlo.
Conclusioni
Mi hanno notificato un precetto in rinnovazione: cosa devo fare?
Come spesso suggeriamo ai nostri lettori, farsi assistere in tempo utile da un avvocato esperto può permettere, tanto al debitore interessato quanto al professionista, di guadagnare tempo (ed anche di sfruttarlo) e di procedere da subito nella giusta direzione.
Frequentemente vengono da noi clienti che si trovano in una fase avanzata, spesso avanzatissima del pignoramento perché hanno sottovalutato il problema.
E, occorre ammetterlo, quello che più si sottovaluta è proprio l’importanza della notifica di un “banale” (come si sente dire) precetto. La verità però è ben diversa.
La notifica di un precetto, e soprattutto la notifica di un precetto in rinnovazione deve suonare come campanello di allarme di una prossima e molto probabile notifica di un atto di pignoramento (al quale il precetto è atto prodromico) e quindi l’inizio di una esecuzione.
Quindi essere assistito da un avvocato esperto può permettere da subito una valutazione del caso immediata ed efficiente e questo perché i vizi, le irregolarità o semplicemente gli errori in cui può cadere il creditore possono manifestarsi già nei primissimi atti portati a conoscenza del debitore.
Le opzioni del debitore di fronte alla notifica di un precetto o un precetto in rinnovazione infatti sono tante:
- Può presentare opposizione all’esecuzione, per contestare la validità del precetto o del credito precettato – per approfondimenti si consiglia la lettura degli articoli Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento, Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme, Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione, Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma, Opposizione 615 e 617 cpc: differenza tra fase cautelare e fase di merito;
- Può iniziare trattative per la risoluzione bonaria della vicenda – per saperne di più si leggano Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione, I rischi del saldo e stralcio in pre asta, Guida al saldo e stralcio come forma di investimento immobiliare;
- Può attivare una delle procedure di sovraindebitamento (come da avviso obbligatoriamente contenuto nel precetto stesso) – per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile si legga anche Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa, Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta, Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure, Approvato piano ex legge 3/2012, Sospeso pignoramento per piano del consumatore, Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore, Piano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durata;
- Può tutelare il suo patrimonio – per approfondimenti si legga: Tutela patrimoniale preventiva, contestuale o successiva, Fondo patrimoniale e pignoramento immobiliare, Atti di disposizione patrimoniale non soggetti ad azione revocatoria;
quindi agire rapidamente è fondamentale.
avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Con una adeguata difesa, quindi, il debitore può certamente ottenere un cospicuo allungamento dei tempi che, come dicevamo, presenta indiscutibili vantaggi per il debitore (non foss’altro perché evita di dover locare altro immobile per vivere) che in alcune situazioni può persino arrivare a non perdere l’immobile o a trarne un inatteso profitto dalla vendita o transazione (si legga a tale riguardo ‘“Opposizione all’esecuzione immobiliare, il rispetto della procedura e la tutela del diritto all’abitazione“)
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per conoscere la ripartizione delle spese nell’esecuzione immobiliare e nelle procedure concorsuali, con particolare attenzione ai crediti prededucibili e la differenza tra la prededuzione ed il privilegio si legga l’articolo “Prededuzione: codice della crisi ed esecuzione forzata”.
Per approfondire lo strumento per opporsi all’avviso di vendita, che non è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi bensì il ricorso ex art. 591 ter si legga “Come opporsi all’avviso di vendita: opposizione agli atti esecutivi o ricorso ex art 591 ter?”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate – Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire le questioni relative ai vizi della notifica dell’atto di pignoramento immobiliare ed in particolare tutto quel che riguarda nullità ed inesistenza della notifica del pignoramento immobiliare, la sanatoria per raggiungimento dello scopo e cosa fare in caso di notifica nulla si legga “Pignoramento immobiliare: i vizi della notifica”.
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), nonostante le contestazioni dei creditori sulla mancata meritevolezza, si sia riusciti a dimostrare che tale requisito non è più richiesto e ottenuta l’omologa sia stata salvata l’abitazione del debitore con un taglio del debito di oltre il 60% si legga l’articolo “Approvato piano ex legge 3/2012”
Per conoscere come in 20 giorni lo studio d’Ambrosio Borselli sia riuscito a sospendere una procedura esecutiva immobiliare ottenendo un provvedimento di sospensione per ammissione del piano del consumatore il giorno prima della vendita all’asta dell’abitazione del debitore si legga “Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”.
Per approfondire l’importantissimo risultato ottenuto dallo studio d’Ambrosio Borselli presso il Tribunale di Roma che, giusta opposizione, ha revocato un decreto di trasferimento dopo anni dalla sua emissione per la denunciata difformità tra avviso di vendita e ordinanza di vendita emessa nell’ambito della medesima esecuzione si legga “Invalidità del decreto di trasferimento: come opporsi”
Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”.
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga “Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”o anche “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“
Per approfondimenti sulle più recenti novità legislative in tema si leggano i seguenti articoli Piano del Consumatore e pignoramento, Procedure di esdebitazione e Approvato il nuovo sovraindebitamento.
Per conoscere la situazione che si viene a creare quando un immobile abusivo viene acquistato attraverso l’asta immobiliare si legga invece “L’immobile abusivo può essere venduto all’asta, ma l’abuso non è sanato”
Per approfondire come lo studio d’Ambrosio Borselli sia riuscito ad impedire un rilascio dell’immobile a seguito di decreto di trasferimento nell’ambito dell’esecuzione immobiliare e per conoscere tutte le condizioni e regole della liberazione dell’immobile e i modi per opporsi ad un illegittimo rilascio a seguito del decreto di trasferimento si legga l’articolo “Come bloccare lo sfratto di una casa all’asta”
Per scoprire come l’intervento dello Studio d’Ambrosio Borselli sia arrivato sino al punto di ottenere che La Corte di Cassazione, riconoscendo le tesi portate avanti dallo studio fino alla Suprema Corte, confermasse che tutte le aste svoltesi nel circondario del Tribunale di Brescia fino al 2016 erano totalmente illegittime si legga “Per la Cassazione irregolari le aste bandite a Brescia fino al 2016″
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su Google la parola “pignoramento” o “sovraindebitamento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”