Prededuzione: definizione e ratio. I crediti prededucibili nel codice della crisi e nell’esecuzione forzata. Differenza tra prededuzione e privilegio.
La prededuzione è un istituto al servizio delle procedure concorsuali e dell’esecuzione forzata e del loro funzionamento e rileva nella fase della distribuzione dell’attivo/ricavato.
Una volta conclusa la fase della vendita nell’esecuzione o in occasione del riparto dell’attivo nelle procedure concorsuali, il ricavato va ripartito tra i creditori che vi hanno partecipato. Ma è chiaro che nel corso della procedura, qualunque essa sia, sorgono man mano altre importati spese che si affiancano ai crediti per i quali si procede e che al pari di questi vanno chiaramente coperte.
La fase di ripartizione dell’attivo (nel fallimento) e/o del ricavato (nelle esecuzioni), tradizionalmente è regolata dal principio della par condicio creditorum, per cui a ciascun creditore in concorso tra gli altri viene distribuito l’importo corrispondente al proprio credito nei confronti del debitore/fallito secondo le modalità previste per ciascuna classe di creditori e secondo un ordine stabilito dalla legge.
La scala di soddisfazione vede al primo posto i creditori ipotecari, poi i creditori muniti di privilegio ed in ultimo i creditori chirografari (ossia coloro che non godono di alcun privilegio).
Ma, prima di tutti, all’apice della piramide dei crediti vi sono i crediti in prededuzione.
Prededuzione: significato
Per “prededuzione” si intende quella qualità che attribuisce ad un determinato credito una precedenza processuale nella fase della liquidazione, in altre parole un “beneficio” che ne garantisce la soddisfazione prioritaria ed integrale.
I crediti prededucibili sono infatti quei crediti che rappresentano una macro-categoria che, nell’ambito di una esecuzione forzata o procedura concorsuale, deroga al generale e tradizionale principio della par condicio creditorum.
Sono quei crediti che prevalgono su tutti gli altri crediti concorrenti.
La prededuzione non è una causa di prelazione, ma una vera e propria preferenza processuale, dunque si aggiunge alle cause legittime di prelazione, pur non essendone componente.
Costituisce una sorta di privilegio processuale.
N.B. si tratta di un privilegio “procedurale” e non “sostanziale”.
Nella sostanza, l’istituto della prededuzione permette un pagamento anticipato ed anteriore di questi crediti rispetto agli altri creditori che, quindi, concorreranno alla distribuzione del ricavato una volta detratta la somma corrispondente al credito in prededuzione.
Prededuzione: ratio
La prededuzione si fonda sul principio di inerenza delle spese all’interesse tutelato.
La prededuzione rileva solo nell’ambito processuale e nasce proprio in ragione della strumentalità dell’attività dalla quale nasce il diritto creditorio agli scopi della procedura.
Esempio: le spese di custodia dei beni pignorati sono funzionali alla tutela dell’interesse della massa dei creditori, quindi sono legati da un rapporto di strumentalità alla finalità liquidativa della procedura (tramite la distribuzione del ricavato dalla vendita del bene stesso).
Concluso il procedimento al quale si riferiscono o comunque al di fuori di questo, la prededuzione infatti non ha ragion d’essere ed i crediti che nell’ambito della procedura sono definibili come prededucibili sono destinati a perdere qualsiasi preferenza sul patrimonio del debitore/fallito.
Quali crediti sono prededucibili?
I crediti prededucibili sono quei crediti che nascono in conseguenza o in ragione, quindi in funzione di, una determinata procedura. La definizione alternativa è “crediti della massa”.
Sono da tener distinti dai crediti per i quali la procedura viene instaurata, sia essa una esecuzione forzata oppure una procedura concorsuale (fallimento).
Prededuzione: codice della crisi
Nell’ambito delle procedure concorsuali (a differenza di come vedremo per l’esecuzione) c’è una norma specifica del codice della crisi dedicata esclusivamente ai crediti prededucibili.
Si tratta dell’art. 6 CCII , per cui, oltre ai crediti espressamente qualificati come prededucibili dalla legge, sono tali:
– per le procedure di sovraindebitamento:
- i crediti relativi a spese e compensi per il Gestore della crisi nominato;
- i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
– per le procedure concorsuali:
- i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, nei limiti del 75% del credito accertato e a determinate condizioni;
- i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata;
- i crediti sorti successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
- i crediti sorti per la gestione del patrimonio del debitore;
- i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa;
- il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.
Con l’introduzione del nuovo codice della crisi ci sono state delle novità che hanno coinvolto anche l’istituto della prededuzione, nel senso che ora, la preferenza si collega più alla gestione di un patrimonio che alla gestione di un procedimento.
Prededuzione: esecuzione forzata
Diversamente da quanto previsto per le procedure concorsuali, nelle esecuzioni il legislatore non prevede un elenco dei crediti prededucibili, che pertanto è frutto di una lettura combinata di disposizioni e giurisprudenza costante.
In particolare, nell’ambito dell’esecuzione forzata rientrano nel novero dei crediti prededucibili:
- le spese di giustizia “fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori” ex art. 2770 cc e 2777 cc per cui “I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario”, quali a titolo esemplificativo:
- le spese per sequestro conservativo, se anteriore al pignoramento;
- le spese di giustizia conservative della garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) o di realizzo coattivo dei beni (art. 2910 c.c.);
2. le spese di esecuzione sostenute nel medesimo procedimento. Tali spese sono qualificabili come spese “in prededuzione” in quanto erogate direttamente dalla procedura, generalmente anticipate dai creditori. In questo caso, gli stessi, in occasione della precisazione del credito dovranno qualificarli come tali ex art. 2770 c.c., quali:
- le spese liquidate in favore degli ausiliari del G.E. (compenso del custode, dell’esperto estimatore e del professionista delegato alla vendita);
- le spese di custodia;
- eventuali spese di manutenzione e conservazione del bene, come anche le spese straordinarie condominali, quando il custode sia stato autorizzato a sostenerle in tal senso;
- le spese di gestione dell’immobile pignorato;
- le spese per la pubblicità degli esperimenti di vendita, anche se anticipate dal creditore;
- le spese per imposte collegate agli atti della procedura;
- le spese per la cancellazione delle ipoteche e pignoramento, dopo il trasferimento;
- le spese per giudizi di divisione necessari alla esecuzione su beni indivisi;
Prededuzione e privilegio: le differenze
La prededuzione, come detto, risalta al momento del riparto del ricavato dalla vendita forzata, prima di questa fase infatti detta classificazione non rileva a nulla.
Stesso principio quindi per il credito privilegiato. Che il creditore procedente e/o intervenuto sia privilegiato rispetto ad altri poco cambia nella prima fase della procedura (ad eccezione di rarissimi casi). È importante invece nella fase del riparto.
Ma qual è la differenza tra il credito prededucibile ed il credito privilegiato?
Entrambe le “qualifiche” attribuiscono una precedenza. Ma nel primo caso si tratta di una precedenza processuale, nel secondo una precedenza sostanziale.
Il “privilegio” è una prelazione accordata in considerazione della causa del credito e consiste in una qualità del credito che, in caso di concorso con altri creditori nell’esecuzione forzata, consente una soddisfazione prioritaria.
Il privilegio, quale eccezione alla par condicio creditorum:
- riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni;
- nasce fuori e prima del processo esecutivo;
- ha natura sostanziale;
- si trova in un rapporto di accessorietà con il credito garantito.
Il privilegio quindi attribuisce a determinati creditori una precedenza rispetto ad altri determinati creditori (ossia i creditori chirografari), secondo una classificazione e stratificazione dei crediti.
La prededuzione, invece, attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull’intero patrimonio del debitore:
- ha natura procedurale perché nasce e si realizza in detta sede;
- nasce in ragione della strumentalità dell’attività da cui il credito deriva agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente.
- assiste il credito di massa finché esiste la procedura in cui lo stesso ha avuto origine;
La prededuzione attribuisce quindi, come detto, una precedenza esclusivamente processuale.
Conclusioni
Nell’ambito di una esecuzione immobiliare va sempre tenuto a mente che, venduto l’immobile pignorato, non tutto l’importo ricavato andrà nelle tasche del creditore/i.
È bene che questo lo sappia tanto il creditore, specialmente procedente, quanto il debitore specialmente quando aspira a recuperare quanto in eccedenza ricavato dalla vendita coattiva in proporzione al proprio debito portato in esecuzione.
Come ogni fase della procedura esecutiva, anche il riparto del ricavato è assoggettato a regole ben precise ed è sempre opportuno, anche per la corretta ripartizione delle spese (queste ed altre), farsi assistere da un professionista che sappia garantire la regolarità e rispetto delle norme a riguardo.
avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per approfondire ciò che riguarda l’istanza di fallimento a seguito della riforma del codice della crisi con una guida completa alla procedura si legga “Istanza di fallimento dopo la riforma,” e per tutto ciò che riguarda la procedura, organi, tempi e costi della liquidazione giudiziale si legga al riguardo per approfondimenti “Liquidazione giudiziale e fallimento: tempi, costi procedura,” e “Il Curatore nella liquidazione giudiziale”)
Per approfondimenti sulla domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale con termini, costi, forma e procedura e differenza tra domanda tempestiva, tardiva e ultra-tardiva si legga “Domanda di insinuazione al passivo ex art. 201 C.C.I.I.,”
Per conoscere le possibili opposizioni da proporre nell’ambito di una liquidazione giudiziale si legga “Opposizioni nel fallimento”
Per approfondimenti sul concordato preventivo quale diversa procedura di regolazione della crisi d’impresa, si leggano “Nuovo concordato preventivo: presupposti, finalità, procedura” e “Nuovo concordato preventivo: effetti e concordato in bianco” .
Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento” o anche “Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze” “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggano “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”, “Procedure di esdebitazione e pignoramento immobiliare”
Per approfondire la nuova ed eccezionale possibilità di vedersi omologato un piano del consumatore anche in presenza di debiti imprenditoriali si legga “Sì al piano del consumatore per debiti imprenditoriali!”
Per il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”
Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”
Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga “Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), nonostante le contestazioni dei creditori sulla mancata meritevolezza, si sia riusciti a dimostrare che tale requisito non è più richiesto e ottenuta l’omologa sia stata salvata l’abitazione del debitore con un taglio del debito di oltre il 60% si legga l’articolo “Approvato piano ex legge 3/2012”
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga “Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta“
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga “Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga “Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta“
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga “Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”
Per approfondire come gli errori contenuti nell’avviso di vendita (determinante è una approfondita analisi dell’avviso, in comparazione con l’ordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere l’ennesima revoca del decreto di trasferimento si legga “Revocato decreto di trasferimento per vizi della vendita”
Per l’ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dell’asta stessa, grazie all’ammissione dell’ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portata con soddisfazione a compimento dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”
Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”