Tribunale di Milano: estinzione della procedura esecutiva per mancato versamento entro il termine del fondo spese per le attività di vendita.
Molto spesso capita che, nei vari articoli pubblicati, quando affrontiamo una particolare tematica, riserviamo comunque uno spazio dedicato agli orientamenti sia giurisprudenziali, che talvolta dottrinali, contrari o in ogni caso diversi.
Questo perché è alquanto frequente che su questioni delicate – che possono generare un grande e “pericoloso” precedente – i vari tribunali si pronuncino in maniera difforme tra loro.
Quante volte leggendo un provvedimento ci viene da pensare che il giudice si sia pronunciato per rispondere ad esigenze politiche e/o opportunistiche più che coerenti e “giuste”? Purtroppo questo capita di frequente, ma, fortunatamente, non sempre.
Oggi, infatti, prendendo in esame un recentissimo risultato ottenuto dal nostro studio legale, vi portiamo a conoscenza di un orientamento piuttosto chiaro che lascia poco spazio ad interpretazioni diverse nell’ambito delle vicende che interessano il corretto svolgimento della procedura esecutiva immobiliare.
Stiamo parlando della declaratoria di improcedibilità di una procedura esecutiva promossa in danno di un nostro assistito resa dal Tribunale di Milano, per mancato versamento nel termine stabilito dal GE del fondo spese fissato per le operazioni di vendita.
Il fatto
In occasione della riassunzione della procedura esecutiva in esame (sospesa ex art. 624 bis cpc per la pendenza di trattative stragiudiziali in corso tra le parti e riassunta con istanza dal creditore procedente allo spirare infruttuoso del termine concesso) il GE fissava l’udienza per la prosecuzione delle operazioni di vendita e onerava il creditore procedente al versamento dell’importo di € 1.000,00 quale fondo spese per gli adempimenti necessari alla stessa vendita, assegnando all’uopo il termine per la corresponsione della somma stabilita fino al giorno 22 aprile 2024.
Con relazione del 26 aprile 2024 il delegato alla vendita riferiva del mancato deposito dell’importo in parola.
Sicché, sollecitato, il creditore alla fine vi provvedeva.
Tuttavia, pur avendo alla fine versato l’importo quantificato dal GE inevitabilmente non rispettava il medesimo termine stabilito. In particolare, procedeva ad adempiere ben 10 giorni dopo la scadenza del termine fissato dal GE, in data 2 maggio.
Il G.E., a questo punto, rilevava la questione ed assegnava un termine per il deposito di note scritte per la discussione in merito alla improseguibilità della procedura per inerzia del creditore. Ed ecco quindi che intervengono sul punto i legali del nostro studio.
Con note autorizzate, si chiedeva dichiararsi l’improseguibilità della procedura esecutiva in parola per causa imputabile al creditore con conseguente provvedimento di chiusura anticipata o estinzione della procedura.
Il GE, condividendo le considerazioni ed osservazioni presentate dalla difesa del debitore, di seguito illustrate, ha dichiarato la chiusura anticipata della procedura in parola per inerzia del creditore.
Il creditore, infatti, non ha rispettato il termine all’uopo fissato per il versamento del fondo spese dal momento in cui ha versato l’importo ben 10 giorni dopo (tra l’altro, solo dopo il promemoria del professionista delegato).
Mancato versamento del fondo spese nei termini: cosa dice la giurisprudenza
“Il versamento del fondo spese oltre il termine indicato costituisce presupposto per la declaratoria di improseguibilità della procedura di espropriazione” in questi termini si è espresso correttamente il Tribunale di Milano, affiancandosi ad un orientamento ormai costante della Cassazione.
In particolare, la Cassazione ha stabilito, proprio con riferimento al fondo spese per gli adempimenti necessari alla fissazione delle gare, che l’omesso versamento entro il termine – che, per quanto ab origine ordinatorio, non è più prorogabile una volta invano elasso, in applicazione della disciplina generale sui termini – fissato dal giudice dell’esecuzione implica una situazione di impossibilità di raggiungimento dello scopo del processo esecutivo.
Lo stesso giudice che ha fissato quel termine non ha facoltà di intervenire ulteriormente ex post, poiché le disposizioni che egli impartisce vincolano non soltanto le parti, ma, a garanzia della serietà e dell’affidabilità dei suoi stessi provvedimenti, in primo luogo il medesimo giudice che le impone (v. Cass. n. 21549 del 2021; in senso analogo Cass. n. 8113 del 2022).
Si tratta di un orientamento costante e pacifico, per cui tutte le volte in cui il creditore omette di rispettare il termine fissato dal GE per il pagamento del fondo spese, necessario ed indispensabile per la regolare e lineare prosecuzione della procedura (in particolare per le operazioni di vendita) lo stesso vedrà, per causa a lui solo imputabile, la chiusura della procedura esecutiva da lui promossa.
Estinzione atipica.
improcedibilità e chiusura anticipata della procedura esecutiva.
A ben vedere, ci troviamo davanti ad un caso di estinzione atipica della procedura esecutiva.
Ricordiamo che la distinzione tra estinzione tipica ed atipica della procedura esecutiva si coglie nell’analisi delle ragioni per le quali la stessa subisce un prematuro arresto: sarà tipica per casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio dagli artt. 629, 630, 631 e 631 bis c.p.c., quindi quando è il codice ad imporre l’estinzione) ed atipica per i motivi non espressamente codificati.
I casi di estinzione atipica (che dovrebbe più propriamente definirsi “improcedibilità” o “chiusura anticipata”) si sostanziano, quindi, in ipotesi, diverse da quelle codificate, che rendono impossibile la prosecuzione della procedura esecutiva; imponendo, quindi, una sua chiusura anticipata.
Il giudice, preso atto dell’impossibilità di proseguire verso la fine naturale dell’esecuzione forzata (ossia la vendita del bene pignorato), provvede ad estinguere “impropriamente” la procedura esecutiva.
Il provvedimento adottato sarà la dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva.
N.B. La distinzione tra estinzione tipica ed atipica della procedura ha rilevantissime conseguenze, soprattutto in termini di impugnazione.
Avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione tipica o che rigetta la richiesta estinzione è esperibile il reclamo ex art. 630 c.p.c., mentre avverso la dichiarazione di improcedibilità è esperibile l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
L’errore nel mezzo di impugnazione non è suscettibile di sanatoria, né può essere riqualificato correttamente giudice; quindi, occorre prestare particolare attenzione ai motivi per cui si giunge a chiusura prematura della procedura esecutiva.
Conclusioni
Come abbiamo avuto modo di vedere, occorre sempre essere attenti e valutare in modo scrupoloso e preciso ciascuna delle vicende che interessano la procedura esecutiva perché anche dalle più banali attività od omissioni (come in questo caso) possono seguire enormi conseguenze.
È importante, quindi, affidarsi sempre a professionisti esperti e preparati che sappiano muoversi bene e nel modo giusto nel mondo delle esecuzioni e che sappiano sfruttare al meglio le occasioni che gli vengono offerte nel corso della procedura.
Perché?
Perché cavalcare l’onda in situazioni del genere permette (come in questo caso) al debitore in difficoltà di godere per un tempo maggiore la propria casa, di liberarsi – anche se solo momentaneamente – di una grande pressione psicologica come quella del pignoramento, di riuscire a strappare un accordo con il creditore in difficoltà.
Avv. p. Alessandra Verde
(collaboratrice dello Studio Legale d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”