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Procedura estinta per mancato versamento del fondo spese

Gennaio 23, 2025by Redazione

Tribunale di Milano: estinzione della procedura esecutiva per mancato versamento entro il termine del fondo spese per le attività di vendita.

Molto spesso capita che, nei vari articoli pubblicati, quando affrontiamo una particolare tematica, riserviamo comunque uno spazio dedicato agli orientamenti sia giurisprudenziali, che talvolta dottrinali, contrari o in ogni caso diversi.

Questo perché è alquanto frequente che su questioni delicate – che possono generare un grande e “pericoloso” precedente – i vari tribunali si pronuncino in maniera difforme tra loro.

Quante volte leggendo un provvedimento ci viene da pensare che il giudice si sia pronunciato per rispondere ad esigenze politiche e/o opportunistiche più che coerenti e “giuste”? Purtroppo questo capita di frequente, ma, fortunatamente, non sempre.

Oggi, infatti, prendendo in esame un recentissimo risultato ottenuto dal nostro studio legale, vi portiamo a conoscenza di un orientamento piuttosto chiaro che lascia poco spazio ad interpretazioni diverse nell’ambito delle vicende che interessano il corretto svolgimento della procedura esecutiva immobiliare.

Stiamo parlando della declaratoria di improcedibilità di una procedura esecutiva promossa in danno di un nostro assistito resa dal Tribunale di Milano, per mancato versamento nel termine stabilito dal GE del fondo spese fissato per le operazioni di vendita.

Il fatto

In occasione della riassunzione della procedura esecutiva in esame (sospesa ex art. 624 bis cpc per la pendenza di trattative stragiudiziali in corso tra le parti e riassunta con istanza dal creditore procedente allo spirare infruttuoso del termine concesso) il GE fissava l’udienza per la prosecuzione delle operazioni di vendita e onerava il creditore procedente al versamento dell’importo di € 1.000,00 quale fondo spese per gli adempimenti necessari alla stessa vendita, assegnando all’uopo il termine per la corresponsione della somma stabilita fino al giorno 22 aprile 2024.

Con relazione del 26 aprile 2024 il delegato alla vendita riferiva del mancato deposito dell’importo in parola.

Sicché, sollecitato, il creditore alla fine vi provvedeva.

Tuttavia, pur avendo alla fine versato l’importo quantificato dal GE inevitabilmente non rispettava il medesimo termine stabilito. In particolare, procedeva ad adempiere ben 10 giorni dopo la scadenza del termine fissato dal GE, in data 2 maggio.
Il G.E., a questo punto, rilevava la questione ed assegnava un termine per il deposito di note scritte per la discussione in merito alla improseguibilità della procedura per inerzia del creditore.

Ed ecco quindi che intervengono sul punto i legali del nostro studio.

Con note autorizzate, si chiedeva dichiararsi l’improseguibilità della procedura esecutiva in parola per causa imputabile al creditore con conseguente provvedimento di chiusura anticipata o estinzione della procedura.

Il GE, condividendo le considerazioni ed osservazioni presentate dalla difesa del debitore, di seguito illustrate, ha dichiarato la chiusura anticipata della procedura in parola per inerzia del creditore.

Il creditore, infatti, non ha rispettato il termine all’uopo fissato per il versamento del fondo spese dal momento in cui ha versato l’importo ben 10 giorni dopo (tra l’altro, solo dopo il promemoria del professionista delegato).

Mancato versamento del fondo spese nei termini: cosa dice la giurisprudenza

“Il versamento del fondo spese oltre il termine indicato costituisce presupposto per la declaratoria di improseguibilità della procedura di espropriazione” in questi termini si è espresso correttamente il Tribunale di Milano, affiancandosi ad un orientamento ormai costante della Cassazione.

In particolare, la Cassazione ha stabilito, proprio con riferimento al fondo spese per gli adempimenti necessari alla fissazione delle gare, che l’omesso versamento entro il termine – che, per quanto ab origine ordinatorio, non è più prorogabile una volta invano elasso, in applicazione della disciplina generale sui termini – fissato dal giudice dell’esecuzione implica una situazione di impossibilità di raggiungimento dello scopo del processo esecutivo.

Lo stesso giudice che ha fissato quel termine non ha facoltà di intervenire ulteriormente ex post, poiché le disposizioni che egli impartisce vincolano non soltanto le parti, ma, a garanzia della serietà e dell’affidabilità dei suoi stessi provvedimenti, in primo luogo il medesimo giudice che le impone (v. Cass. n. 21549 del 2021; in senso analogo Cass. n. 8113 del 2022).

Si tratta di un orientamento costante e pacifico, per cui tutte le volte in cui il creditore omette di rispettare il termine fissato dal GE per il pagamento del fondo spese, necessario ed indispensabile per la regolare e lineare prosecuzione della procedura (in particolare per le operazioni di vendita) lo stesso vedrà, per causa a lui solo imputabile, la chiusura della procedura esecutiva da lui promossa.

Estinzione atipica: improcedibilità e chiusura anticipata della procedura esecutiva.

A ben vedere, ci troviamo davanti ad un caso di estinzione atipica della procedura esecutiva.

Ricordiamo che la distinzione tra estinzione tipica ed atipica della procedura esecutiva si coglie nell’analisi delle ragioni per le quali la stessa subisce un prematuro arresto: sarà tipica per casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio dagli artt. 629, 630, 631 e 631 bis c.p.c., quindi quando è il codice ad imporre l’estinzione) ed atipica per i motivi non espressamente codificati.

I casi di estinzione atipica (che dovrebbe più propriamente definirsi “improcedibilità” o “chiusura anticipata”) si sostanziano, quindi, in ipotesi, diverse da quelle codificate, che rendono impossibile la prosecuzione della procedura esecutiva; imponendo, quindi, una sua chiusura anticipata.

Il giudice, preso atto dell’impossibilità di proseguire verso la fine naturale dell’esecuzione forzata (ossia la vendita del bene pignorato), provvede ad estinguere “impropriamente” la procedura esecutiva.

Il provvedimento adottato sarà la dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva.

N.B. La distinzione tra estinzione tipica ed atipica della procedura ha rilevantissime conseguenze, soprattutto in termini di impugnazione.
Avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione tipica o che rigetta la richiesta estinzione è esperibile il reclamo ex art. 630 c.p.c., mentre avverso la dichiarazione di improcedibilità è esperibile l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
L’errore nel mezzo di impugnazione non è suscettibile di sanatoria, né può essere riqualificato correttamente giudice; quindi, occorre prestare particolare attenzione ai motivi per cui si giunge a chiusura prematura della procedura esecutiva.

Improcedibilità della procedura per causa imputabile al creditore procedente: prescrizione del diritto creditorio

Nei casi di chiusura anticipata della procedura esecutiva, è importante ricercarne la causa siccome l’imputabilità o meno della stessa al creditore procedente rileva ai fini interruttivi della prescrizione (v. Cass. 9 maggio 2019, n. 12239)

Ora, va fatto un breve approfondimento in merito alla questione relativa alla prescrizione del diritto fatto valere dal creditore, in virtù della quale lo stesso ha promosso il processo esecutivo.

Di regola, infatti, l’art. 2945, II comma cc ricollega un effetto interruttivo permanente al processo esecutivo, nel senso che l’effetto interruttivo della prescrizione del diritto fatto valere dal creditore procedente permane fino al momento in cui il procedimento coattivo giunga ad un risultato che possa qualificarsi equipollente al passaggio in giudicato della sentenza che definisce un giudizio.

Questo momento viene individuato nel processo esecutivo quando il creditore procedente consegue l’attuazione coattiva (totale o parziale) del suo diritto oppure quando la realizzazione non è possibile, ad esempio, per mancanza del ricavato dalla vendita.

In questi casi, quindi, l’effetto interruttivo permane.

Al contrario, quando il processo esecutivo si chiude per mancanza di iniziativa del creditore (come nel caso oggi analizzato) allora questa permanenza dell’effetto viene meno (fermo l’originario atto interruttivo che pertanto riprende un effetto istantaneo).

Conclusioni

Come abbiamo avuto modo di vedere occorre sempre essere attenti e valutare in modo scrupoloso e preciso ciascuna delle vicende che interessano la procedura perché anche dalle più banali attività od omissioni (come in questo caso) possono seguire enormi conseguenze.

È importante, quindi, affidarsi sempre a professionisti esperti e preparati che sappiano muoversi bene e nel modo giusto nel mondo delle esecuzioni e che sappiano sfruttare al meglio le occasioni che gli vengono offerte nel corso della procedura.

Perché? Perché cavalcare l’onda in situazioni del genere permette (come in questo caso) al debitore in difficoltà di godere per un tempo maggiore la propria casa, di liberarsi – anche se momentaneamente – di una grande pressione psicologica come quella del pignoramento, di riuscire a strappare un accordo con il creditore in difficoltà.

 

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta

Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”

Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha  revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.

Per verificare la concreta possibilità  con una adeguata difesa specialistica di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,   persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta  dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”

Per scoprire come l’intervento dello Studio d’Ambrosio Borselli sia arrivato sino al punto di ottenere che La Corte di Cassazione, riconoscendo le tesi portate avanti dallo studio fino alla Suprema Corte, confermasse che tutte le aste svoltesi nel circondario del Tribunale di Brescia fino al 2016 erano totalmente illegittime si legga “Per la Cassazione irregolari le aste bandite a Brescia fino al 2016″

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”, “l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme

Per approfondire lo strumento per opporsi all’avviso di vendita, che non è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi bensì il ricorso ex art. 591 ter si legga “Come opporsi all’avviso di vendita: opposizione agli atti esecutivi o ricorso ex art 591 ter?”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate – Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”.

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” o “sovraindebitamento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

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avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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