https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2022/11/BANNER_LIBRO_BORSELLI3.jpg

Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo

https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2019/12/banner-19.jpg

Rigetto del Piano del consumatore, il reclamo al Collegio

 Il piano del consumatore, previsto dalla l.n.3 del 2012 (cd. Legge anti-suicidi) Capo II art.6 ss., consente al debitore,persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svoltache versi in una situazione di sovraindebitamento, ossia in una situazione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità di farvi fronte”, di chiedere al giudice la ristrutturazione dei suoi debiti. Nel senso che il Giudice, ravvisata la meritevolezza e il sovraindebitamento, e non di meno la fattibilità del piano presentato dal Consumatore e dall’Organismo di Composizione della Crisi, può falcidiare parte dei debiti di quest’ultimo e consentire il pagamento della residua parte nella maniera più adatta alle finanze familiari.

Ad esempio, il consumatore Tizio, postino, percepisce 2.000 euro al mese e, mensilmente, si ritrova ad avere uscite per euro 1250 dovute al pagamento delle utenze domestiche e al pagamento di quanto dovuto per sostenere i suoi 2 figli oltre la moglie, inoccupata. La residua parte di euro 750 viene impiegata quasi interamente per il pagamento del mutuo (euro 550) e dell’assicurazione dell’automobile rateizzata mensilmente (euro 90). Tizio, purtroppo, a causa di un rovinoso incidente d’auto, perde l’uso della gamba sinistra. Circostanza che, nel tempo, lo porta a risultare inidoneo per i continui spostamenti cui il suo lavoro lo obbliga. Per tali ragioni, costretto ad abbandonare la certezza del suo precedente impiego, Tizio si trova a dover vivere unicamente con la pensione di invalidità. In quel momento, rispetto alle mutate circostanze, egli risulterà sovraindebitato, pur non avendo alcuna colpa circa quanto accaduto (cd meritevolezza). Difatti non sarà assolutamente capace, non per sua colpa, di fare fronte regolarmente alle “obbligazioni assunte” con mezzi ordinari avendo entrate pari ad euro 1000 a fronte di circa 2000 euro di spese mensili (sovraindebitamento). Nonostante gli sforzi, Tizio non riesce più a pagare il mutuo. L’istituto bancario che gli aveva concesso il mutuo per l’acquisto dell’unica casa, notifica a Tizio l’atto di precetto, e di poi, l’atto di pignoramento immobiliare. In questo momento diviene concreto il pericolo che l’appartamento di Tizio venga, in breve tempo, venduto all’asta.

 In circostanze assimilabili a quanto riassunto in esempio, è possibile, a determinate condizioni, “porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento” con il piano del consumatore.  Tale piano, ove omologato, può comportare per il consumatore notevolissimi vantaggi. Oltre a “rimodulare” la pressione delle spese su di lui incombenti, il procedimento indicato dalla normativa può comportare altresì l’esdebitazione per i debiti residui. Nel senso che, dalla corretta e puntuale esecuzione del piano può derivare “la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti “.  Così ad esempio Tizio, il quale si veda accolta ed omologata la proposta del Piano del consumatore, potrebbe pagare una rata inferiore del mutuo e, probabilmente ad alcune condizioni, una cifra inferiore, ottenendo al tempo stesso, a conclusione del piano, la liberazione per la residua somma dovuta alla Banca! (Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga  Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure” o anche Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”)

Reclamo al Collegio: termini, costi, poteri del Collegio

Rinviando la trattazione della proposta, del suo contenuto e degli aspetti preliminari ad altra sede è nostra intenzione porre attenzione a tutti quegli eventi che succedono alla proposta di accordo del consumatore.

La proposta del Piano del Consumatore potrà tanto definirsi con l’omologa da parte del Giudice ex art 12 bis co.3 “il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (cd meritevolezza), omologa il piano” che con il suo rigetto. (per un caso concreto nel quale il Tribunale ha sospeso il pignoramento immobiliare a seguito della presentazione di un piano del consumatore si legga Il Tribunale di Nola sospende l’esecuzione immobiliare bloccando l’asta già fissata a seguito dell’introduzione del Piano del Consumatore!!!)

Salvo le operazioni successive all’omologa, è interessante evidenziare i caratteri del Rigetto al piano del consumatore.

Difatti, potrebbe accadere, e purtroppo accade, che il Giudice rigetti il piano formulato. Tale rigetto potrebbe essere causato, per esempio, da una cattiva prospettazione della vicenda economica e/o a causa della mancanza del requisito della meritevolezza (nel caso in cui Tizio avesse acquistato un’automobile di lusso pur essendo nell’impossibilità di pagare le rate del mutuo) e/o a causa della mancanza del sovraindebitamento (nel caso in cui Tizio avesse percepito oltre alla pensione di invalidità redditi fondiari). E’ dunque parere di chi scrive, che, benché l’assistenza del difensore non sia obbligatoria, essa appaia una scelta altamente opportuna per evitare dispendiose, e a volte, fatali perdite di tempo.

Purtroppo, nel caso di rigetto della proposta, il giudice deve dichiarare l’inefficacia del provvedimento di sospensione, ove concesso (Con l’ordinanza di diniego il giudice dichiara l’inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 ove concesso art 12 bis co.3). Questo significa che Tizio, il quale “poteva” dormire sonni tranquilli in costanza del procedimento teso a valutare la sua proposta di accordo, sicuro che in costanza del procedimento sarebbe risultato “paralizzato” il procedimento esecutivo immobiliare a suo carico, dovrà tornare a preoccuparsene.  Nel senso che le operazioni di vendita eventualmente iniziate prima della procedura, ed eventualmente sospese ad opera del decreto sospensivo, riprenderanno.

Purtuttavia avverso il decreto motivato di rigetto della proposta di Piano del Consumatore, è esperibile entro il termine di 10 giorni dalla sua comunicazione il reclamo al collegio ex art.12bis co.5.   Esso si introduce con ricorso al collegio del tribunale che aveva respinto la domanda, del quale” non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento “(art.12.co.2). Al ricorso anzidetto andrà altresì allegato un contributo unificato determinato in maniera fissa pari ad euro 147.00. (Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto proprio a seguito di un reclamo al collegio accolto, l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”)

Il procedimento, delineato dall’art.12 co.2 terzo e quarto periodo (“si applicano in quanto compatibili gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale”) cui l’art 12bis rinvia (“si applica l’art.12 co.2 terzo e quarto periodo”), verrà celebrato in camera di consiglio nelle forme dell’art.738.

Il Giudice Collegiale, al quale è rimesso il riesame della vicenda, potrà accogliere il reclamo omologando il piano. Nell’attesa della definizione del procedimento, non è in dubbio che possa altresì sospendere le procedure esecutive in essere, utilizzando il medesimo parametro utilizzato al comma 2 dell’art 12.bisQuando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”, e nulla vieta che lo stesso collegio possa provvedervi inaudita altera parte con decreto (Si può scaricare il provvedimento del Collegio del Tribunale di Nola  che ha concesso la sospensione della procedura esecutiva pendente cliccando “Ordinanza collegiale di sospensione della procedura esecutiva” ).

La sospensione inaudita altera parte potrebbe essere indispensabile in quanto, il riesame del collegio, investendo per intero la materia trattata, potrebbe definirsi con un’omologa priva di utilità, qualora il bene oggetto di esecuzione venga aggiudicato. Ad esempio, nel caso in cui il Collegio decida di accogliere il reclamo di Tizio ma senza sospendere l’esecuzione immobiliare pendente, potrebbe omologare un piano del consumatore inidoneo a produrre gli effetti sperati da Tizio,in quanto, nel tempo occorrente per la decisione, l’immobile è stato acquistato da terzi (Sulle possibilità offerte dalle procedure di sovraindebitamento  di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaed ancheLa sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012).

 Il Giudice Collegiale potrà inoltre rigettare con decreto motivato il reclamo presentato. In questo ultimo caso, per espressa previsione dell’art. 739 co.3, non sarà ammesso ulteriore reclamo avverso il decreto motivato che decideva sul rigetto della proposta del piano del consumatore. Cosicché, per comprenderci, il decreto motivato che decide sul reclamo presentato, resterà, in ultima analisi, non ulteriormente impugnabile, salvo l’essere modificabile o revocabile in ogni tempo in ossequio all’art. 742 c.p.c.

La Suprema Corte, più volte arringata, ha chiarito che mentre “il provvedimento relativo all’omologa risulta dotato sia del requisito della definitività, essendo questo non altrimenti impugnabile, sia pure di quello rappresentato dalla decisorietà (Cass.Civ. .Ord.n. 4451/2018) e dunque sia ricorribile per cassazione ex art 111 cost” lo stesso non può dirsi circa il rigetto della domanda da parte del Giudice Collegiale (Cass.Civ. 21611/2019)

Di conseguenza mentre il rigetto del reclamo, non produce alcuna conseguenza sostanziale (trattandosi di mero rifiuto), ne è idonea ad incidere su diritti soggettivi, essendo sempre possibile la riproposizione della proposta di piano del consumatore, lo stesso non può dirsi per l’ipotesi inversa.

In buona sostanza, qualora Tizio, ricevuto il rigetto della proposta di Piano dinnanzi al primo giudice, riceva inoltre la bocciatura da parte del Collegio, potrà sempre proporre una nuova domanda senza alcuna preclusione temporale. Non vi si potrebbe opporre infatti l’aver utilizzato una simile procedura nel quinquennio precedente (condizione necessaria per l’ammissibilità della proposta di piano), essendo che essa opera solamente qualora egli “abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura” (30534/2018 Cass.Civ)

Invece l’istituto Bancario, il quale subisce l’omologa del Piano del Consumatore (non essendo previsto il suo consenso) , non avrà altra possibilità di ulteriormente dolersene se non con ricorso in Cassazione ex art.111 Cost., ad esso consentito in virtu’ delle conseguenze importanti che il piano omologato rifletterebbe nei suoi confronti (tra tutte: art.12 ter “dalla data dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta” nonché  art.7 “E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche’ ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione,” ).

In ultima analisi, al Creditore è concesso di impugnare l’atto di omologa essendo esso definitivo e decisorio nei suoi confronti, mentre al Consumatore è concessa la riproposizione della domanda senza che detta differenza, secondo il ragionamento della Corte ,”determini alcun vulnus al diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., dal momento che il decreto, in relazione al quale non è prevista alcuna forma di impugnazione, non preclude la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura» (Cass. 30534/2018).

 

MODELLO DI RECLAMO AL COLLEGIO

 

TRIBUNALE DI …

Reclamo al Collegio ex art. 12 bis, co. 5, L. 3/2012

 

Rif.: Reclamo al Collegio contro il provvedimento di rigetto del Piano del consumatore ex art. 7, co. 1, L. 3/2012, reso dal Tribunale Di…,Giudice dott./ssa, in data .., notificato in data …, nella procedura da sovraindebitamento recante R.G. n. …(registro Procedure Concorsuali) promossa da

 

Tizio…, con l’avv. …;

– debitore

CONTRO

Banca Y con l’avv…;

Agenzia delle Entrate;

– Parco Sempronio;

– creditori

 

* * * * *

Per il sig. Tizio, nato a ..il …, C.F…., residente in … alla via …., rappresentati e difesi dall’Avv. …. (C.F. …. – p.e.c. ….), ed elett.te dom.to presso il suo studio sito in … in Via …., giusta procura allegata al presente atto,

 

PREMESSO

– che l’odierno reclamante, trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge 3/2012, così come modificata dal decreto Legge n. 179/2012, e non ricorrendo cause ostative, ha adito l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento , per il tramite del sottoscritto procuratore, per la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento, al fine di accedere ad una delle procedure previste dalla predetta legge;

– che successivamente alla presentazione dell’istanza, veniva nominato quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento il dott. Commercialista …;

– che valutata ogni possibile soluzione offerta dalla L. 3/2012, i deducenti hanno depositato una proposta di piano del consumatore ex art. 7, I co., L. 3/2012 (all. 1), corredata dei relativi allegati (all. 2) – il cui contenuto si abbia per brevità in questa sede per integralmente trascritto e riportato – oltre all’attestazione sulla fattibilità del piano del consumatore e la relazione particolareggiata del nominato gestore (all. 3), introducendo innanzi al Tribunale di…. la procedura da sovraindebitamento recante R.G. n… Giudice;

– che con provvedimento reso in data … (all. 4)  il Giudice fissava l’udienza di comparizione parti per il giorno …, e veniva sospesa, ex art. 12 bis, co. 2, L. 3/2012, la procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale …. recante R.G. n. ….vertente sull’immobile di proprietà dei deducenti;

– che in data 10.12.2019 veniva depositata la richiesta integrazione del piano del consumatore (all. 5) – il cui contenuto si abbia per brevità per integralmente trascritto e riportato – con alcuni documenti ad essa allegati (all. 6), e corredata della nuova relazione particolareggiata del gestore della crisi da sovraindebitamento (all. 7), attestante la fattibilità del piano del consumatore;

– che all’udienza del …. il giudice si riservava di decidere sull’omologa del piano;

– che con provvedimento del ….(all. 8), notificato in data …. (all. 9), il giudice rigettava il ricorso al piano del consumatore “per assenza delle condizioni di ammissibilità” disponendo la revoca della sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di … e recante R.G. n. ….

* * * * *

Tanto premesso, si ritiene che le motivazioni del Giudice poste alla base del provvedimento di rigetto del piano del consumatore siano errate e non condivisibili per cui, il Sig. Tizio, ut supra rappresentato, difeso ed elett.te domiciliato, propone

Avv. Daniele Giordano

 

RECLAMO

avverso la predetta ordinanza del …per i seguenti motivi in

 

DIRITTO

 

  1. Sulla presenza dei presupposti oggettivi della procedura da sovraindebitamento

1.1 Nel suddetto provvedimento di rigetto del piano del consumatore, al punto … il Giudice riporta testualmente “…Non sussiste la situazione di sovraindebitamento, e dunque, il presupposto oggettivo della procedura. Difatti, tale stato è qualificato come “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero come la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.

Non si concorda con le osservazioni dell’On.le giudicante.

Infatti il Giudice, nell’affermare quanto appena riportato, probabilmente non tiene conto di due elementi assolutamente fondamentali, ed ampiamente documentati: a) la presenza di una procedura esecutiva immobiliare azionata da parte del creditore ipotecario; b) lo stato attuale di sovraindebitamento degli odierno reclamante in virtù dell’incapacità al lavoro causata dall’inutilizzo della gamba sinistra;

E’ palese, infatti, che l’esistenza stessa della procedura esecutiva immobiliare sia dovuta ad una situazione, seppur passata, di un “…perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero come la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni…”. Tale situazione di difficoltà finanziaria è stata rappresentata nel piano del consumatore (all. 1), documentata dai deducenti, attestata dal gestore della crisi e non smentita da alcun creditore.

Per maggior chiarezza, si rappresentano le cause dell’attuale sovraindebitamento del ricorrente:

  1. a) al momento dell’acquisto dell’immobile e della sottoscrizione dell’atto di mutuo, il Sig. Tizio aveva entrate pari ad euro 2000,00 che permettevano agevolmente di pagare le rate di mutuo e di affrontare le spese necessarie alla sussistenza del nucleo familiare;
  2. b) il …. , con la diagnosticata patologia, avvenuta in conseguenza del sinistro che ha fortemente leso il Sig. Tizio, l’istante ha visto diminuire le sue entrate progressivamente;
  3. c) con il già menzionato sventurato evento, veniva così a mancare una indispensabile fonte di reddito per il nucleo familiare (infatti, sottraendo la rata di mutuo dalla pensione del Sig.Tizio, alla famiglia dei deducenti restava ben poco per vivere);
  4. d) era comunque intenzione del Sig. Tizio non interrompere il pagamento delle rate di mutuo, seppur con tante difficoltà, per cui sono state avanzate ad altri istituti di credito delle richieste di surroga nel contratto di mutuo suindicato, al fine di ottenere un abbassamento della relativa rata;
  5. e) tali richieste sono state respinte, non ritenendo sufficientemente garantita l’operazione da parte degli istituti di credito interpellati per la suddetta surroga;

Quanto appena rappresentato (e documentato) conferma che: lo stato di  sovraindebitamento (ossia il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile) che il magistrato ha affermato non sussistere, al contrario sussiste.

  1. Sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. ****** ex art. 12 bis, co. 2, L. 3/2012

Nel proprio provvedimento di rigetto del piano il Giudice ha disposto la “…la revoca della sospensione della procedura esecutiva in corso n. … RGE ….”.

È opportuno procedere alla sospensione della procedura esecutiva immobiliare.

In relazione al fumus boni iuris ci si riporta integralmente a tutto quanto suindicato. Per quel che concerne, invece, il periculum in mora si ritiene che nelle more del presente reclamo la prosecuzione della suddetta procedura esecutiva immobiliare nei confronti dei deducenti possa recare un pregiudizio grave ed irreparabile ai medesimi.

Infatti, si ricorda che la procedura esecutiva suddetta si trova già nella fase della vendita e il rischio concreto della perdita di un bene essenziale, quale è la prima casa, rappresenta motivo sufficiente per procedere con la sospensione di quella procedura esecutiva, ex art. 12 bis, co. 2, L. 3/2012.

* * * * *

Tanto premesso e ritenuto, il Sig. Tizio, ut supra rappresentato, difeso ed elett.te domiciliato, col presente reclamo

 

CHIEDE

che l’adito Collegio, previa sospensione della procedura esecutiva inaudita altera parte, e fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, voglia accogliere il presente reclamo e per l’effetto omologare il piano del consumatore così come depositato;

In caso di opposizione, condannare parte opponente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al comparente procuratore che dichiara di aver anticipato i primi e non riscosso i secondi.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che la presente controversia rientra tra quelli a contributo fisso pari ad euro 147,00.

 

Salvo ogni altro diritto.

…, 17 febbraio 2020

                                                            Avv…

 

 

 

Per approfondire il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dall’art. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si legga Art. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”Mentre  chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dell’art. 41 bis, dal  comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])  finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa»
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” o “sovraindebitamento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

 

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

PER QUALSIASI INFORMAZIONEInviaci una richiesta

Verrai ricontattato/a personalmente da un nostro professionista che ti proporrà le soluzioni migliori per la tua specifica esigenza. Per questioni che necessitano di assistenza urgente si consiglia di contattare lo studio telefonicamente.


    https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2021/04/footer-partner.png

    NAPOLI

    Via Posillipo, 56/85
    Tel. 081.4206164
    Fax 081.0105891

    MILANO

    Via F. Reina, 28
    Tel. 02.87198398
    Fax 02.87163558

    ROMA

    Via dei Gracchi, 91
    Via Catone, 3
    Tel. 06.92927916

    BRESCIA

    Via Aldo Moro, 13
    (Palazzo Mercurio)
    Tel. 030.7777136

    Studio Legale  d’Ambrosio Borselli

     P.IVA 07581660631  – email: info@studioassociatoborselli.it – PEC studioborselli@pec.it

    mobile: 340.5009682