Il Tribunale di Milano revoca l’ordinanza di vendita e fissa una nuova udienza ex art. 569 c.p.c. stante il mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento.
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dell’Esecuzione dott.ssa Trentini Caterina ha revocato l’ordinanza di vendita di un immobile pignorato, la cui proprietaria è assistita dallo Studio Legale d’Ambrosio Borselli, in quanto non era stata depositata, anteriormente all’ordinanza di vendita, la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare (clicca “Tribunale di Milano provvedimento revoca ordinanza di vendita“ per scaricare il provvedimento).
Il provvedimento del Giudice dell’Esecuzione conferma la linea interpretativa del Tribunale Ambrosiano secondo cui dal mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare consegue impossibilità di dar seguito alla vendita.
In linea con il provvedimento oggi commentato infatti si cita sia l’ordinanza del Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vaghi del 4 giugno 2021 a parere della quale “data continuità all’orientamento già espresso dal Tribunale di Milano, sez. III, con ordinanza collegiale del 27.5.2019 “ deve ritenersi “sufficiente da questo punto di vista che la nota sia depositata in sede di esame dell’istanza di vendita e della documentazione ex art. 567 c.p.c.; il deposito della nota è difatti presupposto affinché il giudice dia seguito all’istanza di vendita”…”ciò che tuttavia rileva è che il deposito della nota di trascrizione sia intervenuto in tempo utile per consentire al Giudice dell’esecuzione di fissare l’udienza ex art. 569 c.p.c. e di verificare sia la pendenza di precedenti procedure esecutive sia la completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. depositata” sia, per l’appunto, l’ordinanza collegiale del 27 maggio 2019.
L’idea di fondo è questa: il giudice deve essere in grado, prima di ordinare la vendita, di verificare, dalla lettura della nota di trascrizione, la pendenza di eventuali precedenti pignoramenti e la completezza della documentazione in atti.
Questa verifica non può essere “superata” dalla lettura della certificazione notarile già in atti, stante il preciso compito che la legge assegna al creditore, in primo luogo, e la necessità che sia il giudice ad eseguire tale controllo.
La verifica di eventuali precedenti pignoramenti
Del resto, il codice di procedura civile prevede esclusivamente il deposito della nota di trascrizione, in quanto solo nella nota di trascrizione è possibile rilevare quanto dichiarato dal conservatore a norma dell’art. 561 cpc, ovvero se preesistono o meno altri pignoramenti immobiliari. L’art. 561 cpc, infatti, recita quanto segue: “il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione”. Nel caso in cui non vi fosse alcun pignoramento antecedente, il conservatore effettuerà una menzione negativa.
Solo dal deposito della nota sarà possibile, per il giudice, la verifica di tale menzione, non essendo altrimenti sostituibile, nel rigore della norma, in alcuna altra forma.
Verifica della corretta ricostruzione della proprietà ante ventennio
Ulteriormente si dica che il deposito della nota di trascrizione (tempestivo) è fondamentale per la verifica della corretta ricostruzione della proprietà ultraventennale.
Al creditore pignorante è infatti richiesta, entro 60 giorni dall’istanza di vendita, l’allegazione delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato (cd. “documentazione ipo-catastale”) “nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento” (art. 567 c.p.c. secondo comma).
In assenza di deposito della nota di trascrizione (che evidentemente reca la data della trascrizione) il giudice non potrebbe verificare il dies a quo per la ricostruzione del ventennio anteriore preso a riferimento dall’art. 567 c.p.c. Da qui l’impossibilità di riscontrare se il creditore abbia correttamente ricostruito il lasso temporale previsto dall’art. 567 c.p.c.
Sulla base di questi motivi, il giudice dell’esecuzione dott.ssa Trentini Caterina, presso il Tribunale di Milano, ha revocato l’ordinanza di vendita e fissato una nuova udienza ex art. 569 c.p.c.
In tema di tardivo deposito della nota di trascrizione va segnalato che, secondo parte della giurisprudenza di legittimità e di merito, questa comporterebbe non la “semplice” improseguibilità quanto piuttosto l’inefficacia del pignoramento immobiliare, cui conseguirebbe l’estinzione della procedura esecutiva immobiliare.
L’inefficacia del pignoramento immobiliare per tardivo deposito della nota di trascrizione
Questo filone interpretativo prende le mosse da una sentenza della Terza Sezione Civile della Suprema Corte del 2016 secondo cui l’art. 557 c.p.c. andrebbe interpretato nel senso di ritenere perentorio il termine di 15 giorni (per il deposito dei documenti relativi all’iscrizione a ruolo) anche per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento[1].
Secondo la linea della Suprema Corte adottata con la sentenza appena richiamata, il disposto di cui all’art. 557, co. 3 c.p.c., sanziona un’inattività della parte che omette di depositare, nel termine stabilito dalla legge, gli atti indicati cui si aggiungerebbe anche la nota di trascrizione del pignoramento, non menzionata dalla norma per mera “dimenticanza”.
In senso conforme a questo secondo orientamento si citano le seguenti pronunce:
- L’ ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di Salerno in data 12.12.2019 secondo cui “
: “… Ne deriva che la norma di cui all’art. 557 co. 3 c.p.c. che stabilisce che “il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore” dev’essere interpretata nel senso che per pignoramento deve intendersi “atto notificato e trascritto”, mentre il secondo comma dello stesso articolo parla espressamente della nota di trascrizione, stabilendo che essa deve essere depositata in cancelleria nello stesso termine di quindici giorni dalla consegna del pignoramento, inteso come sopra, al creditore (da parte del conservatore, se il creditore vi procede direttamente o dall’ufficiale giudiziario che ha provveduto alla trascrizione, a norma dell’art. 55 co. 2 e 3 c.p.c.). Non rileva, perciò, che il comma 3 dell’art. 557 c.p.c. non preveda espressamente la sanzione di inefficacia a seguito dell’omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento. In tal senso si è espressa anche la più recente giurisprudenza (Cass. 7998/15 già citata e, in particolare, Cass. Sez. III, n. 4751 dell’11/3/16) che si è attenuta a tali due principi. Ne deriva che l’omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento entro 15 giorni dalla consegna della stessa al creditore determina l’inefficacia del pignoramento con conseguente improcedibilità della procedura esecutiva.
- La sentenza n. 4183/2018 resa dal Tribunale di Salerno in data 21.11.2018 per cui “Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, avendo il creditore procedente depositato il documento rappresentativo della nota di trascrizione del pignoramento oltre il termine di 15 giorni dal rilascio del stesso ed in assenza di richiesta concessione proroga per il deposito di tale documento, il pignoramento deve qualificarsi come inefficace, per violazione degli artt. 557 e 555 c.p.c., conseguendo la pronuncia di improcedibilità ed estinzione del procedimento esecutivo…”
- Non in ultimo, il Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 944/2019 resa in data 22.5.2019, che ha osservato quanto segue:
“… Il GE ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento…richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il mancato deposito della nota di trascrizione da parte del creditore entro 15 giorni dalla restituzione della stessa da parte del conservatore determina l’inefficacia del pignoramento. Nella parte motiva della predetta sentenza (riferendosi alla sentenza 4751/2016) la Suprema Corte ha ritenuto che la mancata indicazione nel comma 3 dell’art. 557 c.p.c. della nota di trascrizione debba essere considerata una dimenticanza del legislatore … Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche a fronte di tale mancata previsione nel terzo comma dell’art. 557 c.p.c. debba ritenersi che il deposito della nota di trascrizione, che deve avvenire come per gli altri atti entro 15 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, o dalla restituzione della nota da parte del Conservatore (pag. 18 della sentenza summenzionata) sia sanzionato allo stesso modo, ovvero con la perdita di efficacia del pignoramento in caso di inosservanza del predetto termine per evitare una manifesta contraddizione con il disposto del secondo comma. Trattasi di prospettazione alla quale questo Tribunale ha già aderito e ritiene di dover aderire anche nel caso di specie…”.
Per approfondire il tema dell’estinzione del pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione ti consiglio la lettura dell’articolo “il tribunale di Salerno segue la Cassazione estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni”.
Avv. Daniele Giordano
(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli per la Sede di Napoli)
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per l’estinzione del pignoramento in caso di violazione dei termini di cui all’art. 567 cpc (con relativo modello di istanza ex art. 630 cpc) si legga “Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento“
Se si è ricevuto l’atto di precetto e si vuol approfondire gli aspetti che lo riguardano e la sua opposizione si legga “L’atto di precetto contenuto, spese, termini e opposizione”
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“
Per maggiori informazioni sul pignoramento immobiliare e su come evitarlo si legga il nostro articolo su Money.it (una delle tante prestigiose riviste giuridico-economiche per le quali pubblichiamo articoli ed approfondimenti) dal Titolo: “L’aumento dei pignoramenti immobiliari e le possibili soluzioni legislative o processuali per salvare le case degli italiani sovraindebitati” , oppure si legga “Perchè il Dl 59/16 (cd Decreto Salva Banche) si rivelerà un fallimento- Le possibili soluzioni per salvare le case dei debitori“.
O ancora sempre in tema di pignoramento immobiliare “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2019- Soluzioni per Salvare casa”, per i Limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare da procedente e da intervenuto si legga invece “I limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare: quando può pignorare l’immobile e le conseguenze in caso di pagamento dei creditori privati quando l’agente della Riscossione è intervenuto nella procedura .“
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”