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Rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di merito

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Guida al rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi, il reclamo al collegio e giudizio di merito: procedure, forma termini, giudice competente e impugnazioni

 

Il termine per il reclamo al collegio: quale è, da quando decorre

All’udienza camerale (art. 185 disp.att. c.p.c.), fissata per la discussione dell’opposizione agli atti esecutivi ex art.618:” (il giudice) dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile”.

Egli dunque, accoglie, o rigetta, l’opposizione presentata con ordinanza, fissando altresì un termine perentorio entro il quale la parte interessata-soccombente può introdurre il giudizio di merito senza vedersi precluso della sommarietà del procedimento di opposizione. Nel senso che a differenza del giudizio sommario svolto in camera di consiglio con il quale il Giudice dell’esecuzione decide sull’opposizione in tempi molto brevi (in un’unica udienza) l’eventuale successivo giudizio di merito, introdotto nel termine indicato dall’ordinanza, verrà svolto nelle forme previste dalla cognizione ordinaria con le udienze ivi previste e la possibilità di assumere prove (non solo documentali). Ad esempio, nel caso di opposizione all’esecuzione del terzo ex art. 619 c.p.c. il terzo il quale assuma di essere il proprietario del bene oggetto di esecuzione per intervenuta usucapione, avrà una sola udienza per “dimostrare”, ed eventualmente, ottenere la sospensione del procedimento esecutivo immobiliare mentre nel caso di  rigetto della sua opposizione , introducendo il giudizio di merito con le forme del rito ordinario (nel termine indicato dall’ordinanza di rigetto), avrà la possibilità di provare con testimoni e documenti e con tempistiche più ampie il diritto fatto valere in giudizio.

Lasciando per il momento in disparte la valutazione circa l’eventuale giudizio a cognizione piena nascente dall’ordinanza cautelare del giudice dell’esecuzione, è opportuno considerare che, dal momento dell’emissione dell’ordinanza, decorrono altresì i termini per presentare reclamo al collegio ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. Difatti nel termine di 15 giorni, decorrenti dalla pronuncia (“o dalla comunicazione o notificazione se anteriore”) dell’ordinanza con quale il GE ha concesso o negato il provvedimento richiesto nell’opposizione ex art.617, è esperibile il reclamo al collegio.

Forma del reclamo

Giudice competente e fase cautelare

Il reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. contro il provvedimento del G.E. deve essere proposto, nei termini anzidetti, con ricorso al collegio (collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico che ha emesso il provvedimento Cass. Civ. S.U. 19889/19) del quale non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato per espresso divieto individuato al comma secondo. Il ricorso deve contenere i motivi del preteso riesame e le generalità dell’atto impugnato. Il procedimento svolto in camera di consiglio ex art.737 e 738 c.p.c., è disciplinato dal medesimo 669 terdecies c.p.c comma quinto in virtù del quale “il collegio, convocate le parti pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare”. Rispetto alle regole procedimentali individuate al quarto comma, viene posto a carico del reclamante l’onere di allegare nel relativo procedimento le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione, nel rispetto del contraddittorio. Risultano altresì espressamente estesi dalla previsione del comma quinto (“il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti”) i poteri istruttori del collegio, il quale può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Resta preclusa invece dalla previsione del comma quinto la possibilità di rimettere la causa al giudice di prime cure con ciò volendo ribadire la natura eccezionale del riesame collegiale, il quale, nel caso avrà ampi poteri per “confermare, modificare e revocare il provvedimento cautelare”.

La sospensione inaudita altera parte

Al comma sesto, viene stabilito che il reclamo non sospende automaticamente l’esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che il “presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione”. Tale sospensione, seguendo il tenore letterale della norma, può essere disposta con ordinanza inaudita altera parte, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno al reclamante, con ciò configurando non un semplice pregiudizio, quanto piuttosto un danno definito, dalla norma, “grave “.

I tempi di decisione

Forma del provvedimento del collegio e rimedi esperibili ad eventuale rigetto

L’ordinanza conclusiva di accoglimento o di rigetto, emessa dal giudice collegiale non oltre venti giorni (termine ordinatorio) dal deposito del ricorso, in ossequio a quanto riportato al comma quinto, non è impugnabile, né tanto meno può dirsi ricorribile ex art.111 Cost co.7. Difatti risulterebbe inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. “essendo la stessa destinata a perdere efficacia e vigore a seguito della decisione di merito e, pertanto, inidonea a produrre effetti sostanziali e processuali con autorità di giudicato “ (cfr. Cass.Civ 9830/2018) e soprattutto “in quanto suscettibile di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione (nel merito)”(cfr. Cass.Civ 23448/2019). Purtuttavia è opportuno evidenziare che, nonostante la mancata previsione della sua impugnabilità, l’ordinanza emessa dal collegio, pur essendo espressione del potere cautelare concesso al giudice collegiale e priva dei requisiti per creare giudicato, è idonea a dispiegare i suoi effetti in maniera irreversibile (cd. ultrattività del provvedimento cautelare)

Si rende dunque necessario un chiarimento in merito ai provvedimenti cautelari. Essi vengono emessi allorquando il giudice della cautela, su istanza di parte, ravvisata la sussistenza del fumus bonis juris (parvenza di buon diritto) e del periculum in mora (pericolo nel ritardo) emetta un provvedimento:

  • atto ad evitare che la durata del processo renda infruttuosa l’esecuzione del titolo (ad esempio comportando il trascorrere del tempo la distruzione del bene [provvedimento cautelare conservativo])
  • atto ad evitare che il soggetto “apparentemente” titolare del diritto permanga in uno stato di insoddisfazione idonea a produrre un danno successivamente non riparabile (ad esempio la vendita del bene oggetto di esecuzione [provvedimento cautelare anticipatorio])

Ciò precisato, per il combinato disposto del novellato art. 669 octies, comma n.6” le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-novies (co.1 “se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia) non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali..”, e del comma n.8 “L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma” i provvedimenti cautelari aventi carattere anticipatorio non soggiacciono all’inefficacia prevista per i provvedimenti cautelari conservativi, nel caso di caducazione del procedimento principale (o del giudizio di merito) o nel caso di mancata proposizione potendo bensì, in questi ultimi due casi, cristallizzare i loro effetti nel tempo. Cosi, ad esempio, un provvedimento cautelare conservativo (p.es. sequestro conservativo del bene) perderà efficacia nel caso in cui non sarà instaurato, o si estinguerà, il giudizio di merito dal quale “dipende”. Lo stesso, per gli effetti di cui sopra, non può dirsi per il provvedimento cautelare anticipatorio (p.es. sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare) il quale “sopravvive “all’eventuale estinzione o alla mancata introduzione del giudizio di merito, con la conseguenza che l’immobile non sarà venduto essendo divenuto definitivo il provvedimento cautelare “anticipatorio”.

A mitigare gli effetti derivanti dalle richiamate circostanze il nono comma precisa che “l’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo”. Ciò significa che, anche qualora il provvedimento cautelare anticipatorio divenisse definitivo, come nel caso dell’immobile di cui sopra, esso sarebbe opponibile nei soli confronti delle altre parti del procedimento dal quale origina. Tornando all’esempio dell’opposizione all’esecuzione del terzo ex art. 619 c.p.c., il terzo, il quale assuma di essere il proprietario del bene oggetto di esecuzione per intervenuta usucapione, potrebbe risultare vittorioso nel giudizio di opposizione incardinato davanti al G.E, o nel successivo reclamo dinnanzi al Collegio ex art.669 terdecies. Per tale via potrebbe ottenere un provvedimento cautelare anticipatorio (sospensione) stabile per mancata introduzione del giudizio di merito ad opera della controparte o perché il giudizio di merito benché introdotto si sia estinto. Purtuttavia tale provvedimento cautelare “anticipatorio”, sebbene definitivo, non dimostra pienamente il fatto che il terzo sia il proprietario del bene immobile per intervenuta usucapione, in quanto il giudizio camerale dal quale deriva è monco, per la sommarietà che lo contraddistingue, di quelle garanzie che il nostro legislatore ha individuato nel rito ordinario a cognizione piena. Per queste ragioni la decisione, seppur definitiva, sarà opponibile solo in quel procedimento e, per espressa previsione del nono comma “non invocabile in un diverso processo”. Quanto, piuttosto, per ottenere una pronuncia che sia opponibile nei confronti di tutti, e non delle sole parti del procedimento esecutivo immobiliare, il terzo dovrà conseguire tale titolo nelle forme ordinarie, affinché un nuovo giudice, valutate le prove (e non solo il fumus bonis juris/ parvenza del buon diritto), con sentenza dichiari l’intervenuta usucapione ai danni del precedente proprietario.

Sul giudizio di merito il termine quale è e da quando decorre

Giudice competente

Tornando invece all’ordinanza emessa dal G.E all’esito dell’udienza camerale (art 185 disp.att), fissata per la discussione dell’opposizione agli atti esecutivi ex art.618, come rammentato, essa, oltre a poter essere oggetto di reclamo come poc’anzi illustrato, contiene il termine entro cui introdurre, a pena di decadenza, il giudizio di merito a cura della parte interessata. La parte che ha interesse deve riassumere il giudizio qualora sia competente un giudice diverso dal Giudice dell’esecuzione, o introdurlo se risulta competente l’ufficio giudiziario del giudice dell’esecuzione, con la precisa indicazione ex art.186 bis disp.att. che “i giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione”. Chiariti gli aspetti attinenti alla competenza, è bene interrogarsi circa il termine fissato dal giudice nell’ordinanza ai fini della introduzione del giudizio di merito, la cui tardiva introduzione comporta la fatale conseguenza dell’inammissibilità dell’atto rilevabile anche d’ufficio e non sanabile. Benché appaia pacifica la decorrenza del termine dalla pronuncia dell’ordinanza suindicata (o dalla sua comunicazione), è ben più ostile la ricostruzione operata dal combinato disposto degli art.616 e art.618 sul termine ultimo per l’introduzione del procedimento. Difatti l’art. 618 riportando “In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata” sembra affermare che il termine perentorio disposto dal Giudice debba ritenersi rispettato allorquando vi sia iscrizione a ruolo prima della sua scadenza. Purtuttavia non manca un diverso orientamento il quale ricollega il rispetto del termine al momento della notifica dell’atto introduttivo. Tale posizione ha trovato, di recente, notevole conforto nella più recente giurisprudenza di legittimità per la quale “anche ad ammettere che la norma sia ambigua, proprio per questa ragione il giudice ha il dovere di preferire l’interpretazione che garantisca una decisione piena sul merito, piuttosto che l’interpretazione la quale conduca ad un non liquet.” (Cass.Civ.24224/2019). La Suprema Corte asserisce, in buona sostanza, che il giudice, tra le due possibili interpretazioni della norma, deve preferire quella che consenta “una decisione piena sul merito” piuttosto che l’interpretazione che conduca ad un’inammissibilità del giudizio per decadenza dal termine indicato nell’ordinanza.

 

Forma del giudizio di merito

In assenza del predetto principio, in considerazione di quanto si dirà circa la “mutevole” forma dell’atto introduttivo al giudizio di merito e di quanto già si è detto circa il termine ultimo per la sua tempestiva introduzione, è intuitivo comprendere che quelle controversie rientranti nei riti speciali, le quali prevedono il ricorso in luogo dell’atto di citazione, non avrebbero beneficiato del maggior tempo concesso alle controversie rientranti nel rito ordinario, potendo queste ultime risultare tempestive con la sola notifica dell’atto di citazione nel termine assegnato dall’ordinanza. Per quanto riguarda la forma dell’atto introduttivo, essa deve rifarsi, analogamente a quanto previsto dall’art.616 c.p.c. “alla forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena…” ( testualmente, Cass.Civ 31694/2018) con la conseguenza che per il rito ordinario, deve essere utilizzato l’atto di citazione per introdurre il giudizio di merito, mentre il ricorso per le materie ivi previste : lavoro, previdenza, locazione. (e ovviamente nel giudizio di merito trattandosi di giudizio ordinario andranno applicate le modifiche prevista dalla cd Riforma Cartabia)

Descrizione dell’intera fase procedurale e tempistica

L’instaurato giudizio di merito, indipendentemente dal rito applicabile, potrebbe subire per opera dell’ordinanza del G.E (“ osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà “) un dimezzamento dei termini a comparire ex art.163 bis, o altri se previsti, allo scopo di velocizzare la trattazione del merito,  salvo il termine per le costituzione delle parti il quale non subisce dimidia ( così il termine di iscrizione a ruolo entro 10 giorni dalla prima notifica, non si riduce a giorni 5 (cfr.24224/2019 Cass.Civ).

È conseguenza di quanto detto che la competenza, nel giudizio di merito a cognizione piena, non sarà affidata al giudice dell’esecuzione, essendo egli estraneo al rito di cognizione ordinario, quanto piuttosto al giudice che sarà ritenuto normalmente competente fatto salvo le deroghe di cui all’art 618 bis c.p.c. (rito del lavoro). In ultima analisi merita altresì attenzione il provvedimento conclusivo del giudizio di merito in opposizione agli atti esecutivi.

 

Forma del provvedimento giudiziale e possibili forme di impugnazione

 

La sentenza emessa al termine del giudizio di merito, nascente dell’opposizione agli atti esecutivi, non è infatti impugnabile a norma dell’art. 618 c.p.c. comma secondo e terzo. Essa è unicamente ricorribile in Cassazione ex art.111 co.7 Cost. Purtuttavia, qualora la sentenza abbia deciso sulla competenza, sarà impugnabile con il regolamento di competenza ex art.187 disp.att. (“Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del codice”).

Occorre notare che molteplici sono i dubbi nascenti dal differente trattamento in termini di impugnazione della sentenza emessa al termine di giudizio di merito riservato all’opposizione ex art. 615 c.p.c rispetto alla sentenza emessa al termine di giudizio di merito all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c di cui si è detto.  Difatti, mentre contro la sentenza dell’opposizione all’esecuzione è ammesso appello, contro la sentenza dell’opposizione agli atti esecutivi è unicamente concesso il ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 cost. comma 7. Tale diversità comporta incertezze soprattutto in punto di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile considerando la sottile linea di demarcazione tra i due gravami, con conseguente rischio che detta ambiguità possa comportare un’irragionevole disparità tra situazioni di poco eterogenee.

In ordine alla perplessità espresse, la Suprema Corte ha, già da tempo, elaborato il principio dell’apparenza consentendo al Giudice di discernere dalla forma dell’atto il suo contenuto allo scopo di valutare l’impugnazione possibile. Al fine, inoltre, di risolvere eventuali anomalie viene previsto che quando “una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l’attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa del gravame” ( così test.Cass. n. 29652/2017).

Come affermato dai Giudici di legittimità, qualora il Giudice dell’esecuzione manchi di indicare nell’ordinanza ex art.166 c.p.c. (che decide sull’opposizione all’esecuzione) o ex art.168 c.p.c. (che decide sull’opposizione agli atti esecutivi ) la sua “vera” qualificazione tra le due, o essa non “non possa reputarsi effettiva” in quanto “ generica” o “ meramente apparente” è compito del Giudice di merito adito individuare quale tra le due opposizioni si “nasconda” nel testo. Così per esempio nel caso di assenza nell’ordinanza ex art.166 (che decide sull’opposizione all’esecuzione) di tale qualificazione, il Giudice d’appello adito avverso la sentenza che definisce il giudizio di merito di primo grado potrebbe dichiarare l’appello inammissibile qualora non reputi l’opposizione all’esecuzione coincidente con le doglianze presentate, e trovando più coincidente con esse l’opposizione agli atti esecutivi, la cui sentenza ex art. 618 non è appellabile.

Avv. Daniele Giordano

Per approfondire l’argomento dell’opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione si leggano anche “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”,  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma”, o ancora Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeed inoltre  Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazioneeGuida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”

Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga  “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”

Va rilevato per concludere che, al contrario di quanto credono i più, le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc, non definiscono affatto l’ambito delle possibili contestazioni possibili all’interno della procedura esecutiva, le contestazioni che possono portare all’estinzione della procedura esecutiva  laddove (più frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli “Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento” e “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”), inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od  opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolarità, in udienza stessa, e potrà essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dell’esperto, termine non così grave da consentire un’opposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.

Per verificare la concreta possibilità  con una adeguata difesa specialistica di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dalla Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,   persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio

Per approfondire la nuova ed eccezionale possibilità di vedersi omologato un piano del consumatore anche in presenza di debiti imprenditoriali si legga “Sì al piano del consumatore per debiti imprenditoriali!”

Per approfondimenti in tema di tutela del consumatore  dal pignoramento immobiliare in caso di fideiussione, si leggano gli articoli “Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del consumatore”,  “La Cassazione blocca il pignoramento immobiliare!?”, “La nullità totale della fideiussione omnibus”, “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare “e “Decreto ingiuntivo contro il fideiussore: tempi e procedura”

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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