Sulla ammissibilità della ristrutturazione dei debiti anche imprenditoriali. Quando è possibile? Solo per consumatori? Indirizzi giurisprudenziali a confronto
Brevi cenni sul nuovo piano del consumatore e debiti imprenditoriali
Le novità introdotte dal nuovo codice della Crisi e dell’Insolvenza
Il piano del consumatore – oggi ristrutturazione dei debiti (ex artt. 67 e ss CCII) – nella pratica consiste in una UTILISSIMA proposta di risanamento dei debiti redatta dal consumatore indebitato, ossia, un programma di rientro e rinegoziazione della propria posizione debitoria nei confronti dei più creditori che permette – a determinate condizioni – di ridurre l’ammontare dei debiti in proporzione a quanto effettivamente e congruamente si è in grado di pagare, alla luce della propria esposizione debitoria ed il proprio patrimonio.
Per approfondimenti si leggano i seguenti articoli Piano del Consumatore e pignoramento, Procedure di esdebitazione e Approvato il nuovo sovraindebitamento.
La nuova disciplina del piano del consumatore (codice della Crisi e dell’Insolvenza) ha introdotto novità che assumono grande valore in quanto mirano a colmare lacune e criticità che, nel tempo, erano emerse dalla precedente normativa.
Per quanto qui ci interessa, limitiamoci a notare che nella nuova disciplina (CCII):
- ricorre una nozione più ampia di consumatore, che dovrebbe consentire l’accesso alla procedura in situazioni prima escluse dall’ambito applicativo del piano del consumatore;
- si ammette alla procedura il socio illimitatamente responsabile, laddove possa essere qualificato come consumatore;
Tuttavia, il Codice della Crisi non chiarisce la posizione che dovremmo assumere nei confronti dell’ammissibilità (o meno) alla procedura di ristrutturazione dei debiti promiscui.
E questo è quanto andremmo ad analizzare nel presente articolo.
Chi ha diritto ad accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti?
Cosa si intende per consumatore?
Prima di entrare nel merito della nostra indagine, individuiamo prima chi può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti.
La legge n. 3/2012 definiva il consumatore quale “la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (art. 6, comma 2, lett. b)).
La legge considerava, quindi, oggettivamente il “consumatore” in quanto prendeva in considerazione l’origine del debito. Ciò vuol dire che un debitore poteva accedere a questa procedura solo se la natura dei debiti derivava da uno scopo estraneo all’attività imprenditoriale o professionale.
La l. n. 3/2012, quindi, appariva alquanto restrittiva in ordine ai presupposti di accesso al piano, escludendolo per tutti quei consumatori che registravano, nella propria situazione debitoria, anche passività derivanti dall’attività imprenditoriale o professionale svolta.
Nuova nozione di “consumatore” nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza
Il nuovo codice della Crisi ridefinisce la nozione di “consumatore” quale “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta” (art. 2, comma 1, lett. e) CCII) – qualità da “conferirsi” di volta in volta dallo scopo del debito contratto.
È una definizione che a prima vista può sembrare non molto diversa dalla precedente, in verità però è più ampia rispetto a quella contenuta nella formulazione originaria, in quanto:
- Elimina l’avverbio “esclusivamente” (per scopi estranei alla attività imprenditoriale);
- [continuando la lettura della norma, non riportata sopra] comprende tra i legittimati alla presentazione della domanda il socio di una società s.n.c., s.a.s., (società di persone) e s.a.p.a. (società per azioni), per i debiti estranei a quelli sociali ossia il cd. debiti imprenditoriali.
È un’estensione coerente con la nozione di consumatore prevista dal Codice del Consumo, che esprime una volontà di estendere l’ambito applicativo della procedura – permettendo di considerare consumatore anche chi presenti, nella propria situazione debitoria, obbligazioni non aventi carattere personale o familiare – ed un generale mutamento di rotta relativamente al c.d. “debito promiscuo” ossa ai debiti imprenditoriali che si accompagnino a quelli consumeristici.
E cosa sono i “debiti promiscui”? Sono quei debiti derivanti da obbligazioni aventi carattere sia personale o familiare, sia debiti imprenditoriali.
Nella pratica, può accadere, infatti, che un soggetto che voglia presentare un piano del consumatore, sia (anche):
- un professionista o imprenditore cessato, ma i cui debiti trovano origine anche nell’attività imprenditoriale (ad es. iva e altri tributi);
- un imprenditore o professionista (ma non soggetto al fallimento) che non abbia debiti residui che traggano origine dalla attività di impresa o professionale e intende sanare la posizione di crisi derivante dalla sola attività estranea all’attività di impresa o professionale (argomento chiave della sentenza n. 1869/2016 della Cassazione):
- un imprenditore o professionista (ma non soggetto al fallimento) che abbia debiti che trovano origine anche nella sua attività imprenditoriale.
E cosa succede in questi casi?
Prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, il debitore persona fisica che avesse voluto ristrutturare una debitoria promiscua (dunque parzialmente riconducibile all’attività imprenditoriale, anche se cessata), avrebbe potuto accedere alla procedura dell’accordo di composizione della crisi, o ricorrere alla liquidazione del proprio patrimonio, ma non poteva accedere alla procedura del piano del consumatore.
Pertanto in passato il professionista così come l’imprenditore veniva escluso dal piano del consumatore con la conseguenza che le partite iva in genere non potevano servirsi della legge sul sovraindebitamento.
Oggi, invece, la situazione è mutuata, anche se non per unanime giurisprudenza.
Indirizzi giurisprudenziali a confronto
Indirizzo giurisprudenziale estensivo
L’indirizzo giurisprudenziale estensivo parte dalla pronuncia della Cassazione del 2016 per poi evolvere in più ramificazioni.
Per la Suprema Corte, già nel 2016 (quindi prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi) era ammissibile il piano del consumatore proposto dal sovraindebitato che avesse maturato debiti di natura mista (imprenditoriale e personale), dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare in sé considerati e nella loro composizione finale.
La qualifica di consumatore non doveva esser inficiata allorché i debiti fossero (anche) parzialmente riconducibili all’attività imprenditoriale, dovendosi comunque tener conto della composizione complessiva del debito. (Cass. 01 Febbraio 2016, n. 1869)
Secondo il principio fissato dalla S. Corte, la nozione di consumatore di cui alla legge n. 3/2012 non escludeva nel novero dei consumatori coloro che esercitavano attività di impresa o professionale purché, però, al momento della presentazione del piano, non erano residuati obbligazioni assunte nell’esercizio di dette attività.
La Corte Suprema, quindi, pur ritenendo di dovere aderire ad una lettura più ampia di “consumatore”, comunque si tiene a distanza da pronunce estreme, segnando in ogni caso un’apertura in tal senso.
Da questa pronuncia e la successiva estensione della concezione di consumatore operata dal nuovo Codice della Crisi, i vari Tribunali si sono espressi quindi per l’ammissibilità dell’imprenditore alla procedura di ristrutturazione sulla scorta di plurime argomentazioni.
La maggiore apertura in tal senso la riscontriamo in coloro che si esprimono a favore dell’ammissibilità dei “debiti promiscui” secondo il principio di “prevalenza”: quindi è ammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche se nella proposta vengono inseriti debiti di origine imprenditoriale, purché quelli di origine privata siano in percentuale di importo prevalente (in tal senso, Tribunale di Reggio Emilia, 20 ottobre 2022; il Tribunale di Grosseto, 22 giugno 2021; il Tribunale di Trani, 02 maggio 2023; il Tribunale di Trani, 20 aprile 2023).
Si incastra nel solco della disputa giurisprudenziale il Tribunale di Napoli Nord che, con sentenza del 12 novembre 2022, omologando il piano presentato da un consumatore/ricorrente e analizzando le previsioni normative al riguardo (vecchie e nuove), si è espresso nel senso che per consumatore deve intendersi il “soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata”.
Così anche si sono pronunciati nel senso che l’imprenditore o il libero professionista possono avere qualifica di consumatore ed accedere al piano in presenza di debiti promiscui, ma a condizione che le obbligazioni (scadute e non adempiute) determinanti il “sovraindebitamento” siano quelle assunte per motivi personali/familiari. (Tribunale di Bergamo, 16 dicembre 2014).
Ed ancora, ci sono coloro che si esprimono in senso favorevole per il debitore che accede al piano per la ristrutturazione di debiti solo consumeristici, ristrutturando fuori dal piano, tramite risorse messe a disposizione da terzi, le sue obbligazioni di origine non consumeristica (Tribunale di Bologna 25 novembre 2022).
Tra gli indirizzi estensivo-restrittivi si collocano coloro per cui è consentito al soggetto, imprenditore o professionista, regolare, attraverso il piano di ristrutturazione, anche le passività derivanti dalla pregressa attività imprenditoriale o professionale, purchè questa sia cessata, cioè che il debitore non ricopra più la qualifica di imprenditore. (Tribunale Caltanissetta, 01/06/2022; Tribunale Napoli, 26/03/2021; Tribunale Reggio Emilia, 02/02/2023- Trib. Spoleto, 23/12/2022 una volta cessata l’attività di impresa i debiti, necessariamente, assumono una veste personale, gravando sul proprio bilancio famigliare, in assenza di flussi, in entrata, di origine societaria)
Indirizzo giurisprudenziale restrittivo
Altra parte della giurisprudenza, invece (anche se non condivisibile, ma da menzionare), da ancora una lettura restrittiva della definizione di “consumatore”, anche in seguito alle novità sopra evidenziate.
Il primato appartiene sicuramente alla Corte di Appello di Bologna che esclude categoricamente l’ammissibilità del piano nelle ipotesi in cui il sovraindebitamento abbia natura promiscua, in parte a carattere personale e in parte derivante dall’attività di impresa (sentenza n. 1351 del 20 giugno 2023, nel caso di specie revoca l’omologazione precedentemente concessa dal Tribunale, su ricorso di uno dei creditori coinvolti).
La pronuncia della Corte di Appello di Bologna riassume l’orientamento della giurisprudenza restrittiva, per cui non può definirsi consumatore chi abbia in passato agito, ed oggi non agisca più, come imprenditore.
Infatti, qualora l’obbligazione sia stata assunta per uno scopo inerente all’attività d’impresa, essa non può mutare natura per il fatto che il debitore dismetta l’attività, in quanto la finalità imprenditoriale che la caratterizzava si è definitivamente cristallizzata con l’insorgenza del debito.
Il ragionamento è stato il seguente: se si autorizza un soggetto a presentare un piano di ristrutturazione dei debiti, purchè non sia, al momento, un professionista o imprenditore, significa legittimare chiunque sia professionista/imprenditore a cessare la propria impresa/professione (per il tempo occorrente), salvo riprendere l’attività all’esito della omologazione, al sol fine quindi di usufruire dell’agevolazione del piano ex art. 67 e ss. CCII ed evitare il voto dei creditori. (in senso conforme, il Tribunale di Ivrea che, pur affiancandosi all’indirizzo restrittivo, ne da un’altra interpretazione che si poggia più che altro sul dato letterale della norma che non può essere superato dal dato temporale della qualifica di un soggetto quale consumatore – sentenza del 02/04/2023).
Questo porterebbe ad una eccessiva strumentalizzazione della procedura.
Piano del consumatore e debiti imprenditoriali: a quali condizioni?
Dalla rassegna dei diversi indirizzi e sotto indirizzi della giurisprudenza possiamo evidenziare 3 linee interpretative:
- prima linea interpretativa è quella che ritiene ammissibile il piano proposto dal consumatore-imprenditore a condizione di tenere fuori dal piano i debiti d’impresa o professionali; in tal senso sembra deporre la previsione normativa che consente al socio illimitatamente responsabile di proporre un piano del consumatore per i debiti estranei a quelli sociali, a dimostrazione della possibilità di distinguere i debiti all’interno del piano del consumatore.
Ma principale criticità di tale approccio era rinvenuta – prima della modifica normativa – nella difficoltà di ipotizzare che il debitore potesse devolvere in tutto o in parte il suo patrimonio ai soli creditori personali, escludendo quelli sociali, per cui i creditori sociali non avrebbero potuto azionare la generale garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., venendo pregiudicati in favore dei creditori particolari del soggetto.
- una seconda linea interpretativa, emersa occasionalmente in giurisprudenza, ammette la definizione, all’interno del piano, dei debiti d’impresa o professionale, a condizione che si tratti di debiti pregressi e che l’attività imprenditoriale o professionale sia cessata e non più proseguita; ciò giustificherebbe il mancato riconoscimento ai creditori del diritto di voto, riconoscendo il legislatore al debitore “la qualifica di consumatore in ragione della estraneità al mercato quale imprenditore del soggetto ricorrente”.
- infine, una terza interpretazione – emersa con una certa ricorrenza in dottrina e giurisprudenza- che ammette il piano del consumatore anche per la definizione di debiti d’impresa o professionale, ogni qualvolta la debitoria consumeristica risulti comunque prevalente rispetto ai residui debiti imprenditoriali o professionali.
Condivisibili risultano essere, a seconda del caso, le ultime due interpretazioni – pienamente in linea con l’indirizzo giurisprudenziale estensivo.
Sovraindebitamento del professionista: conclusioni
Come abbiamo avuto modo di spiegare nei precedenti articoli al riguardo, la ristrutturazione dei debiti (ex piano del consumatore) è uno strumento utilissimo offerto dall’ordinamento al debitore per rimediare alla crisi di sovraindebitamento.
Limitare a taluni l’accesso alla procedura o renderlo particolarmente complesso andrebbe solamente a danno di coloro che già si trovano in una situazione di enorme difficoltà, non solo economico-finanziaria, ma anche psicologica.
Anche per questo, quindi, si condividono pienamente le interpretazioni offerte dall’indirizzo estensivo della giurisprudenza, che di fatto permettono un maggior e più semplificato accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti.
C’è da dire per di più che, in ambito comunitario, sono numerose le pronunce relative ad un generale ampliamento della definizione di “consumatore” e la tutela di questi in relazione ad una molteplicità di profili.
(Per approfondimenti in tema di tutela del consumatore si leggano gli articoli “Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del consumatore”, “La Cassazione blocca il pignoramento immobiliare!?”, “La nullità totale della fideiussione omnibus”, “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare “e “Decreto ingiuntivo contro il fideiussore: tempi e procedura”)
E tra gli orientamenti analizzati, l’indirizzo estensivo della giurisprudenza è sicuramente quello più vicino ai principi comunitari.
Tuttavia, a maggior ragione che sul punto, come abbiamo visto, la giurisprudenza non è (ancora) unanime, a chiunque si trovi a dover fronteggiare una situazione analoga si consiglia decisamente di affidarsi ad un professionista esperto e preparato (preferibilmente specializzato nel settore, che abbia quindi già avuto successo in situazioni simili), che possa seguirlo per l’intero iter di presentazione della domanda e predisposizione di un piano valido e fattibile e che sappia (anche e soprattutto) fronteggiare e screditare pronunce, in senso sfavorevole, che possano ostacolare l’accesso alla procedura al consumatore (nella sua accezione più estesa)/debitore sovraindebitato.
Avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello Studio D’Ambrosio Borselli presso la Sede di Napoli)
Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento” o anche “Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio”
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”
Per il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”
Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”
Chi fosse interessato al nuovo fondo Salvacasa finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa»
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” , “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, e “Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”