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Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile

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L’articolo 7 della legge 3/2012, circa i presupposti di ammissibilità del sovraindebitamento, impone espressamente che lo stesso non possa essere riproposto quando il  debitore vi abbia già fatto ricorso negli ultimi cinque anni, tale norma ha la finalità di evitare comportamenti che  generino ripetute situazioni di indebitamento con relativo accesso (sfruttamento) a tale procedura.

Il concetto richiama, ad un attenta osservazione della normativa, quell’altro concetto di meritevolezza cui più volte la stessa legge 3/2012 fa riferimento per concedere il beneficio dell’esdebitazione.

Cosa succede dunque a quel debitore che avendo avviato una procedura se la sia vista per qualche motivo dichiarare inammissibile (si tenga presente che l’inammissibilità di queste procedure anche per la novità delle stesse è un caso molto più frequente di quanto si pensi)? o vi abbia rinunciato? dovrà attendere 5 anni per presentare una nuova procedura?

A chiarire una volta per tutte la questione è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza 26 novembre 2018 n. 30534 che ha definitivamente statuito che, vista la finalità della norma (evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento), la stessa (norma dell’art. 7 sull’inammissibilità nei 5 anni)  “deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura

Tali effetti giocoforza conseguono all’emissione di un decreto di apertura, di modo che, in presenza di un provvedimento che, come nel caso di specie, abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma sopra richiamata” pertanto solo il debitore che abbia effettivamente beneficiato di una procedura dopo la sua apertura ottenendone l’esdebitazione  o non ne abbia rispettato i termini di pagamento, dimostrandosi inadempiente, potrà essere  impedito all’accesso nei successivi 5 anni, mentre al contrario tutti quei debitori che, per svariati motivi, abbiano dovuto rinunciare ad una precedente procedura o se la siano vista, per le più svariate ragioni, non omologare (in particolar modo per responsabilità non proprie), non ottenendone quindi alcun beneficio hanno certamente la possibilità di attivare nei 5 anni una nuova procedura che superi finalmente il vaglio di ammissibilità del giudice.

Pertanto se ne ricava il principio in base al quale Al debitore che ne faccia istanza resta precluso l’accesso alla procedura di composizione della cd. crisi da sovraindebitamento soltanto se nel quinquennio precedente il medesimo abbia già  usufruito di benefici che possano essere condotti ad una procedura della medesima natura.

In calce il testo integrale dell’ordinanza

E’ bene ricordare, intanto, che il procedimento di composizione della crisi da sovaindebitamento permette di scegliere tra tre tipi di procedure:
1) accordo coi creditori di composizione della crisi;
2) il piano del consumatore (per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“) ;
3) la liquidazione del patrimonio.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per saperne di più sulla sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga  anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva

Per maggiori informazioni  sul pignoramento immobiliare e su come evitarlo si legga il nostro articolo su Money.it (una delle tante prestigiose riviste giuridico-economiche per le quali pubblichiamo articoli ed approfondimenti) dal Titolo: “L’aumento dei pignoramenti immobiliari e le possibili soluzioni legislative o processuali per salvare le case degli italiani sovraindebitati” , oppure si legga Perchè il Dl 59/16 (cd Decreto Salva Banche) si rivelerà un fallimento- Le possibili soluzioni per salvare le case dei debitori“.

O ancora sempre in tema di pignoramento immobiliare  «Pignoramento immobiliare costi e tempi dopo le modifiche dei Dl 132/14, 83/15 e 59/16», per i Limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare da procedente e da intervenuto si legga invece “I limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare: quando può pignorare l’immobile e le conseguenze in caso di pagamento dei creditori privati quando l’agente della Riscossione è intervenuto nella procedura .

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

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Il testo dell’ordinanza:

“REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4662/2016 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PARMA depositato il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice delegato alla procedura dichiarava, con decreto del 11 maggio 2015, l’inammissibilita’ del ricorso presentato da (OMISSIS) per essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento prevista dalla L. n. 3 del 2012.

2. Il Tribunale di Parma in sede di reclamo rilevava, alla luce del parere redatto dal professionista incaricato quale organismo di composizione della crisi, l’impossibilita’ di procedere alla formulazione di una qualunque proposta di ristrutturazione dei debiti a favore del reclamante avente i requisiti previsti dalla L. n. 3 del 2012, articoli 7, 8 e 9, riteneva che non potesse applicarsi in via analogica la disciplina prevista dalla L. Fall., articolo 182 ter, alla procedura di sovraindebitamento, con il conseguente venir meno dell’unica concreta possibilita’ per il (OMISSIS) di attuazione di un piano del consumatore, e rigettava l’impugnazione proposta.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia (OMISSIS), affidandosi a tre motivi di impugnazione. L’intimato Dott. Commercialista (OMISSIS), in qualita’ di organismo di composizione della crisi nella procedura di sovraindebitamento in questione, non ha svolto alcuna difesa.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Occorre preliminarmente rilevare che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6516/2017, Cass. n. 4500/2018) il decreto di rigetto del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e’ privo dei caratteri della decisorieta’ e definitivita’.

Tale decreto infatti, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non e’ idoneo al giudicato (sulla scorta della medesima ratio decidendi in materia di inammissibilita’ della proposta di concordato, ai sensi della L. Fall., articolo 162, comma 2, indicata da Cass., Sez. U., n. 27073/2016).

Peraltro, al procedimento per la definizione dell’accordo, si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 737 c.p.c. e ss., come nella specie e’ avvenuto, con esito negativo, ma senza che questo esito, in mancanza dei requisiti della decisorieta’ e definitivita’ del provvedimento impugnato, escluda la reiterabilita’ della proposta di accordo di composizione della crisi, seppur nei limiti previsti dalla legge, cosicche’ deve essere esclusa la ricorribilita’ davanti a questa Corte.

5. Nessuna illegittimita’ costituzionale, per violazione del diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost., puo’ poi essere ipotizzata rispetto alla L. n. 3 del 2012, articoli 7 e 11, per il fatto che, pur in presenza di un divieto di riproposizione della procedura per un periodo di cinque anni, non e’ prevista alcuna possibilita’ di impugnazione contro il provvedimento emesso in sede di reclamo.

In vero il disposto della L. n. 3 del 2012, articolo 7, comma 2, lettera b), prevede che la proposta non sia ammissibile quando il debitore abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti previsti dal capo II della legge citata.

La norma, finalizzata ad evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.

Tali effetti giocoforza conseguono all’emissione di un decreto di apertura, di modo che, in presenza di un provvedimento che, come nel caso di specie, abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben puo’ presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma sopra richiamata.

La questione di costituzionalita’ sollevata non assume quindi alcuna rilevanza in questa sede.

6. Il rilievo dell’inammissibilita’ del ricorso ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei mezzi di impugnazione presentati.

Non occorre adottare alcun provvedimento che regoli le spese di lite, dato che l’intimato organismo di composizione della crisi non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.”

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