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Sospensione rate del mutuo: i due strumenti a disposizione dei debitori

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Chi ha contratto un mutuo, e si trovasse in difficoltà col pagamento delle rate, ha due possibili soluzioni per ottenere la sospensione, vediamo quali.

​1) Accedere al  Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa
Il Fondo (previsto  dall’art. 2 comma 475 e successivi della legge n. 244 del 2007) consente ai mutuatari (nel caso di acquisto prima casa)  di chiedere alla Banca la sospensione del pagamento dell’intera rata (comprensiva degli interessi, quindi, a differenza della seconda ipotesi di cui parliamo più avanti)  fino ad un massimo di due volte, per complessivi 18 mesi, al verificarsi dei seguenti eventi verificatisi negli ultimi tre anni antecedenti alla  richiesta di sospensione:
a)   perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc;
b)   morte;
c)    handicap grave o condizione di non autosufficienza.

 

I principali requisiti per l’accesso sono, tra gli altri, un reddito Isee non superiore a 30.000 euro e l’importo di mutuo non superiore a 250.000 euro per l’acquisto di un’immobile non di lusso adibito ad abitazione principale.

Se il mutuo è cointestato, è necessario che almeno uno dei mutuatari abbia le caratteristiche reddituali indicate. Può richiedere la sospensione anche un eventuale erede, in caso di decesso del mutuatario, sempre se in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla normativa.

Il Mutuo da sospendere deve essere stato contratto e pagato da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda e soprattutto  non devono esserci ritardi nel pagamento delle rate superiori a 90 giorni consecutivi.

La richiesta si presenta  alla Consap quale gestore del Fondo,(inviando domanda ufficiale sul sito del Dipartimento del Tesoro), e va poi inoltrata alla Banca mutuante, La Consap, acquisita la documentazione,   s’impegna entro 15 giorni a far conoscere la propria decisione, tale decisione viene comunicata alla Banca,  in caso di esito positivo la Consap (il Fondo di solidarietà) provvede al pagamento “degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo, durante il periodo della sospensione…”

2) Richiedere la sospensione  attraverso l’accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori del 31 marzo 2015
Fino al 31 luglio (salvo proroghe possibili, probabili ed attese) è stato   possibile richiedere la sospensione delle rate del mutuo (solo per l’acquisto della prima casa) , sulla base  dell’accordo tra l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e 15 associazioni dei consumatori che, nell’ottica di dare sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate dei mutui, hanno convenuto di consentire la sospensione della sola quota di capitale  delle rate alla famiglie in difficoltà economica. In tale ipotesi si sottolinea che  Gli interessi devono invece essere corrisposti regolarmente, pena l’applicazione da parte della banca degli interessi di mora
Ma cosa si intende per famiglie in difficoltà economica?
L’accordo riconosce l’accesso a questo strumento a tutte le famiglie in cui si è verificato uno dei seguenti eventi:
a)   perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc;
b)   morte;
c)    handicap grave o condizione di non autosufficienza;
d)   sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.).
Tali requisiti  devono devono essere in possesso dell’intestatario del mutuo, o se questo è cointestato  di almeno uno dei titolari. 
Inoltre, per giustificare la richiesta di sospensione, questi eventi si devono essere verificati dopo la stipula del contratto di finanziamento ed entro i 2 anni precedenti dalla domanda di sospensione.
Anche in questa ipotesi non devono esserci ritardi nel pagamento delle rate superiori a 90 giorni consecutivi.

Sono altresì esclusi i mutui per i quali è stata dichiarata la decadenza del beneficio del termine, la risoluzione o a maggior ragione notificato il precetto o il pignoramento sull’immobile ipotecato.

Sono ancora esclusi i mutui che godono di agevolazioni pubbliche, come ad esempio di contributi in conto interessi/capitale, così come gli assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio (o della pensione). 
Infine non possono fare domanda quei titolari coperti da un’assicurazione a copertura del rischio, la quale lo mette al riparo dalle conseguenze economiche degli eventi suddetti.

Nell’ottica di evitare sovrapposizioni tra i due strumenti (fondo si solidarietà e sospensione Abi) la sospensione può essere richiesta per quanto riguarda i mutui ipotecari,   nei soli casi di cui alla predetta lettera d), in quanto i mutuatari, al contrario degli altri beneficiari di finanziamenti non garantiti da ipoteca, sono già coperti dal ben più favorevole fondo di solidarietà nei casi a, b, c (più favorevole per durata maggiore, 18 mesi contro 12, e mancato pagamento degli interessi), per cui i due strumenti non sono cumulabili, si può accedere al Fondo dopo aver sfruttato la sospensione Abi (e non viceversa) ma mai per un totale complessivo superiore ai 18 mesi.
Vediamo infine cosa fare laddove, pure in presenza dei requisiti previsti, il debitore si veda rigettare la propria richiesta di sospensione, o come spesso pure accade, la banca ignori la stessa procedendo con la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e la conseguente procedura esecutiva immobiliare.
Il primo strumento è il reclamo (strumento sostanzialmente appartenente alla categoria dei ricorsi di tipo gerarchico), rigettato o ignorato questo si potrà procedere con il ricorso all’Abf (Arbitro Bancario Finanziario), ed in caso di omissione si potrà anche adire il Giudice per contestare “la  violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nel comportamento dell’istituto di credito che ha omesso di istruire la pratica in seguito alla richiesta avanzata dal debitore” (si legga ordinanza del Tribunale di Pavia 11 novembre 2015, dott. Andrea Balba).
Ad ogni modo, per concludere, prima di avviarsi su una di queste strade, è sempre il caso di analizzare attentamente tutta la propria situazione e valutare tutte le possibili opzioni (anche perchè molto spesso la sospensione, sempre che venga concessa, ritarda solo un problema che si ripresenterà inesorabile dopo pochi mesi) per affrontare  situazioni così complesse e problematiche con i giusti strumenti di tutela che, spesso, non si sfruttano solo perchè se ne ignora l’esistenza!!!
Se si è già ricevuto l’atto di precetto e si vuol approfondire gli aspetti che lo riguardano e la sua opposizione si legga “L’atto di precetto contenuto, spese, termini e opposizione”
Per  informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento e sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva

Per maggiori informazioni  sul pignoramento immobiliare e su come evitarlo si legga il nostro articolo su Forexinfo (una delle tante prestigiose riviste giuridico-economiche per le quali pubblichiamo articoli ed approfondimenti) dal Titolo: “L’aumento dei pignoramenti immobiliari e le possibili soluzioni legislative o processuali per salvare le case degli italiani sovraindebitati” , oppure si legga Perchè il Dl 59/16 (cd Decreto Salva Banche) si rivelerà un fallimento- Le possibili soluzioni per salvare le case dei debitori“.

O ancora sempre in tema di pignoramento immobiliare  «Pignoramento immobiliare costi e tempi dopo le modifiche dei Dl 132/14, 83/15 e 59/16», per i Limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare da procedente e da intervenuto si legga invece “I limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare: quando può pignorare l’immobile e le conseguenze in caso di pagamento dei creditori privati quando l’agente della Riscossione è intervenuto nella procedura .

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta” e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

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