Tribunale di Avezzano: sospeso pignoramento a 10 giorni dalla vendita all’asta per ammissione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Con decreto di ammissione della proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss CCII (ex piano del consumatore) del 13.05.2024, il Tribunale di Avezzano ha sospeso la procedura esecutiva pendente presso il medesimo Tribunale nei confronti del nostro assistito, nell’interesse del quale lo Studio d’Ambrosio Borselli ha introdotto la relativa procedura di sovraindebitamento.
La procedura esecutiva che lo vede coinvolto, ad oggi, è in uno stato avanzatissimo, siccome (fino a una settimana fa) si era in attesa dell’esperimento della quinta vendita all’asta fissata per il 24.05.2024, dove presumibilmente l’immobile pignorato sarebbe stato venduto o meglio svenduto, con conseguenze negative per tutte le parti coinvolte nella procedura (il debitore avrebbe perso la propria ed unica casa e il creditore si sarebbe soddisfatto in piccola parte. Quindi neppure il debito sarebbe stato del tutto eliminato).
Ed ecco che a 10 giorni dall’asta il giudice della procedura da sovraindebitamento si pronuncia in maniera favorevole.
La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposta è stato frutto di un lavoro eccezionale e faticoso, durato mesi, dei legali del nostro Studio e del Gestore nominato dell’O.C.C. di Avezzano avv. Valentina Leoni, che in sinergia e nel pieno interesse del debitore hanno ottenuto un risultato straordinario.
Non solo la procedura esecutiva in corso è stata sospesa con le ovvie conseguenze di legge, ossia la revoca ipso iure della imminente asta fissata, ma, soprattutto, in caso di omologazione della proposta, il debitore sarà autorizzato a soddisfare parzialmente i propri creditori, con un piano rateale della durata di quasi 10 anni, liberandosi definitivamente dei propri debiti e salvare la propria casa.
Ricordiamo, infatti, che la ristrutturazione dei debiti del consumatore è quella procedura da sovraindebitamento che permette al debitore consumatore, a determinate condizioni, di ripagare i creditori con un piano di rientro, anche rateale, e vedersi ridurre l’ammontare dei debiti in proporzione a quanto effettivamente e congruamente sia in grado di pagare. Quanto non può essere soddisfatto viene, quindi, esdebitato, ossia cancellato all’esito della procedura, a seconda di quanto proposto e previsto nel piano.
Per approfondimenti si legga Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze ,Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure, Approvato il nuovo sovraindebitamento, Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa, La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“,
La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata
Nel caso specifico, abbiamo proposto un piano rateale di ben 9 anni e 9 mesi, nel corso del quale il debitore, con rate mensili da 350,00 euro (quota calcolata tenendo conto e documentando le sue risorse economiche e le spese necessarie per il suo sostentamento) ed una tantum iniziale (per il pagamento dei soli crediti prededucibili), soddisferà parzialmente tutti i suoi creditori, così finalmente da liberarsi non solo della procedura esecutiva che da anni lo attanaglia, ma anche di tutti i suoi debiti.
Approfondimento
La particolarità della proposta ammessa è data dalla previsione della falcidia di una grande fetta del credito vantato da uno dei creditori del nostro assistito.
Si tratta di una Banca che, successivamente all’introduzione del pignoramento immobiliare da parte di altro creditore, aveva concesso un prestito con il debitore, nostro assistito.
Sulla scorta delle argomentazioni da noi esposte e pienamente supportate dal Gestore della Crisi è stato riconosciuto alla Banca finanziatrice solo l’1% di quanto dovuto.
Sul punto il Giudice del sovraindebitamento, al momento, non ha rilevato alcuna irregolarità e l’eccezionalità della circostanza sta nel fatto che, secondo la legge (art. 69 CCII), neppure il creditore in questione potrà sollevare eccezioni una volta che il giudice prenderà posizione sulla questione!
Perché?
Perché la legge, correttamente, “punisce” il creditore che non ha seguito le regole e ha volontariamente aggravato la situazione debitoria del privato consumatore.
E questo è quello che è successo nel caso trattato.
La Banca, infatti, concedendo il finanziamento ha colposamente incrementato la situazione economico-finanziaria dell’interessato, come documentato, nella misura in cui, in occasione del finanziamento, non ha valutato il merito creditizio del consumatore, ossia non si è accertata che l’interessato potesse sostenere il finanziamento stesso.
Questi dovuti controlli sono imposti dalla legge e rispondono ai più generali principi di correttezza e buona fede contrattuali.
Infatti, se, al contrario, la Banca avesse agito correttamente, nel rispetto delle regole impostegli, certamente non avrebbe concesso un prestito ad un debitore che versava in una situazione di difficoltà economica evidente ed era già esecutato!!!!
E di conseguenza non avrebbe pregiudicato ancor più il consumatore.
Come detto, sul punto, in occasione del primo step della procedura (decreto di ammissione della proposta) il Giudice del sovraindebitamento non ha richiesto integrazioni o chiarimenti, quindi implicitamente affiancandosi alla tesi portata avanti dal nostro Studio e dal Gestore della crisi.
Per approfondire la tematica del “merito creditizio” si legga l’articolo Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio
Conclusioni
Come abbiamo avuto modo di spiegare in più occasioni, la ristrutturazione dei debiti del consumatore è un validissimo strumento offerto al debitore in difficoltà, fortemente voluto dal legislatore, nell’ottica del favor debitoris.
Abbiamo, quindi, dalla “nostra parte” uno strumento utilissimo, che ci permette di ottenere enormi risultati, come quello oggetto del presente articolo.
Per tali ragioni, si consiglia sempre di affidarsi a professionisti esperti e preparati che sappiano consigliavi al meglio e guidarvi lungo tutto il percorso, che per quanto ricco di insidie alla fine regala tante soddisfazioni.
avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello Studio Legale d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga “Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga “Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta“
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga “Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”
Per approfondire come gli errori contenuti nell’avviso di vendita (determinante è una approfondita analisi dell’avviso, in comparazione con l’ordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere l’ennesima revoca del decreto di trasferimento si legga “Revocato decreto di trasferimento per vizi della vendita”
Per l’ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dell’asta stessa, grazie all’ammissione dell’ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portata con soddisfazione a compimento dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”
Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.