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Titolo esecutivo irregolare, nullo o inesistente: effetti sul pignoramento

titolo esecutivo irregolare, nullo o inesistente effetti pignoramento

Irregolarità, inesistenza, mancanza del titolo esecutivo o sua caducazione successiva, modalità di contestazione ed effetti sull’esecuzione forzata

INDICE

 

Art 474 cpc: il titolo esecutivo come presupposto dell’esecuzione forzata

L’art. 474 c.p.c. dispone che “l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. L’articolo è espressione del più generale principio “nulla executio sine titulo” per il quale nessuna esecuzione forzata può avvenire prima che vi sia certezza circa l’obbligazione nel titolo cristallizzata.

L’importanza del titolo esecutivo risiede nel fatto che solo in sua presenza si può avere certezza della cifra o della prestazione in esso contenuta. Più in generale, il titolo esecutivo evidenzia e prova la prestazione da pretendere dinnanzi al giudice dell’esecuzione. Ne deriva che solo con l’ottenimento del titolo esecutivo il creditore potrà agire in executivis.

Or bene, l’importanza del titolo esecutivo come base e pilastro dell’esecuzione forzata ci conduce ad una serie di interrogativi circa la sua irregolarità e la sua inesistenza e sugli effetti delle predette deficienze.

Di questo si discorre in quanto talvolta, anche nelle esecuzioni immobiliari, può accadere che il titolo esecutivo venga caducato, ad esempio per via della riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva o  nel caso di revocazione della stessa ex art. 395 c.p.c., o anche che il titolo stesso sia originariamente mancante per essere, ad esempio, stato ceduto il relativo credito a terzi prima dell’inizio dell’azione esecutiva o che lo stesso sia, semplicemente, inesistente.

La gravità di un eventuale mancanza del titolo esecutivo ab origine, o della sua caducazione in corso d’esecuzione, rendono necessaria un’indagine circa i mezzi per opporvisi e circa gli effetti sulla procedura fin lì svolta.

Irregolarità del titolo esecutivo

All’alba di ogni altra considerazione va premesso che nel genus delle invalidità ritroviamo, in primo luogo, l’irregolarità formale del titolo esecutivo.

Con irregolarità formale si fa riferimento a quei vizi “lievi”, non in grado di inficiare totalmente la validità del titolo esecutivo che riguardano la forma o gli aspetti esteriori del titolo stesso.

A titolo esemplificativo rientrano nelle irregolarità del titolo esecutivo: la mancanza della formula esecutiva, la sua errata applicazione, l’applicazione di una formula esecutiva senza timbro o priva del sigillo dell’ufficio emittente.

Si ricorda a tal fine che l’art. 475 c.p.c. chiaramente dispone che “le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti dal notaio o altro pubblico ufficiale per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva salvo che la legge disponga altrimenti”.

Come si è anticipato, a differenza di quanto si dirà in proseguo, le irregolarità in commento non conducono all’improcedibilità della procedura né ad altro effetto gravoso paragonabile a quello derivante dalla mancanza del titolo esecutivo.

Lo testimonia, tra l’altro, il diverso regime di opponibilità tra le irregolarità formali del titolo esecutivo e le altre ipotesi anzidette. Le irregolarità formali del titolo esecutivo, infatti, vanno opposte ai sensi dell’art. 617 c.p.c. disciplinante l’opposizione agli atti esecutivi nel termine decadenziale di 20 giorni previsto dal medesimo articolo, a differenza della carenza originaria o sopravvenuta del titolo che va eccepita nelle forme dell’art. 615 c.p.c. come si dirà in proseguo.  (Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga anche l’articolo      “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“)

Lo dice espressamente l’art. 617 c.p.c. al comma primo “ Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”.

Ne consegue che per dolersi di un qualsiasi vizio formale del titolo esecutivo occorrerà opporvisi entro 20 giorni dalla sua notificazione con atto di citazione davanti al giudice dell’esecuzione normalmente competente (cfr. 617 c.p.c.“…480 terzo comma…”), prima che sia iniziata l’esecuzione, o con ricorso davanti al giudice dell’esecuzione, quando questa sia già iniziata.  Qualora la parte si opponga al vizio formale oltre il termine di 20 giorni previsto dalla norma, l’opposizione verrà dichiarata inammissibile.

È bene notare che la presenza dell’irregolarità del titolo esecutivo non impedisce alla procedura esecutiva di proseguire utilmente. Qualora essa non venga mai eccepita, il Giudice non avrà nessun dovere, né potere di segnalare l’evenienza alla parte debitrice. Sul punto la stessa Suprema Corte ha avuto modo di confermare che non esiste un astratto interesse alla regolarità formale degli atti, dacché un eventuale opposizione basata sull’irregolarità di un atto, che ha comunque raggiunto il suo scopo, risulterebbe priva di utilità qualora l’irregolarità non abbia comportato alcun pregiudizio alla parte opponente (Cass.Civ. 3967/2019).

Inesistenza del titolo- ab origine e sopravvenuta

Diversamente accade per le più gravi mancanze che riguardano il titolo esecutivo. Si pensi, ad esempio, alla sua inesistenza ab origine per essere stato ceduto a terzi il diritto fatto valere, oppure, alla sua sopravvenuta mancanza per essere stata riformata in appello la sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., o per essere stata la stessa pronuncia oggetto di sentenza di revocazione ex art. 395 c.p.c.

Il principio “nulla executio sine titulo” impone, invero, che il titolo esecutivo non solo debba pre-esistere all’esecuzione ma che debba altresì permanere durante tutta la sua durata.

Per tale ragione, il Giudice dell’esecuzione dovrà, durante tutto il tempo occorrente per la definizione della procedura esecutiva, verificare la presenza del titolo esecutivo senza il quale la stessa deve dirsi illegittima e priva di fondamento.

Egli, infatti, potrà eccepire anche d’ufficio ed in ogni tempo l’eventuale inesistenza o sopravvenuta mancanza dello stesso, rientrando “ di certo nei poteri ufficiosi del giudice dellesecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dellazione esecutiva e presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza anche sopravvenuta dei quali questultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione” (Cass.Civ. 27 gennaio 2017 n. 2043).

O ancoraIl giudice dell’opposizione all’esecuzione è tenuto, dunque, a compiere, preliminarmente, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’azione esecutiva, potendo rilevare sia l’inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto ex tunc “(Cass. 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. 29 novembre 2004, n. 22430)

 

Dal potere officioso riconosciuto al giudice dell’esecuzione nel rilievo di tutte quante le mancanze espresse, ne discende altresì il potere di dichiarare, in caso di mancanza o inefficacia totale o parziale del titolo, l’improcedibilità dell’esecuzione per “l’avvenuta completa realizzazione del suo scopo o per la riconosciuta impossibilità di realizzare tale scopo e quindi per l’impossibilità della sua prosecuzione”  (Cass.Civ. 15605/2017).

Ciò premesso circa la rilevabilità, anche d’ufficio, di una simile carenza occorre or capire come la parte può utilmente dolersene. Sebbene il giudice, come anticipato, conservi un ampio potere in merito alla verifica dei presupposti dell’azione esecutiva e della loro permanenza, la parte che ne ha interesse potrà sempre introdurre un’autonoma opposizione al fine di rendere edotto il giudice delle circostanze, magari, a questi non note.

Si pensi ad una cessione del credito, intervenuta prima dell’esecuzione, che abbia spogliato il presunto creditore del potere di agire in executivis.

Per dolersi della mancanza del diritto della parte creditrice di procedere ad esecuzione forzata al debitore è concessa la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

L’opposizione assumerà la forma dell’opposizione al precetto (o anche opposizione preventiva), nel qual caso venga proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, coincidente con la notifica dell’atto di pignoramento immobiliare, o la forma dell’opposizione all’esecuzione nel caso in cui venga proposta ad esecuzione iniziata (o anche opposizione successiva).

Nel primo caso, l’art. 615 c.p.c. co.1 dispone che l’opposizione al precetto andrà proposta con atto di citazione davanti al giudice competente per materia o valore (inderogabilmente il tribunale) e per territorio a norma dell’art. 27 c.p.c.  (si tratta del giudice del luogo dell’esecuzione) salvo l’ipotesi di cui all’art. 480 comma terzo ( in mancanza di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio il foro sussidiario sarà rappresentato da quello del giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto).

Il Giudice adito per l’opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615 c.p.c. potrà, concorrendo “gravi motivi” (nei quali sicuramente confluisce la mancanza del titolo esecutivo) sospendere finanche l’efficacia del titolo esecutivo, sospendendo, di fatto, ogni altra esecuzione nelle more propiziata.

(in merito si consiglia la lettura dell’art. Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma)

Riguardo, invece, all’opposizione ex art. 615 c.p.c. II comma ( cd. opposizione successiva) viene disposto che “quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e decreto. Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530,552,569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile

Quindi, ad esecuzione iniziata, l’opposizione all’esecuzione andrà proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione nel frattempo nominato. Il Giudice fisserà con decreto l’udienza di comparizione delle parti, onerando l’opponente di notificare il ricorso e il decreto all’altra parte. All’udienza fissata per l’opposizione, il G.E. con un provvedimento che assumerà la forma dell’ordinanza potrà sia disporre la sospensione dell’esecuzione (con tutto ciò che ne deriva ai sensi dell’art. 624 c.p.c. ) sia non disporla.

In ogni caso, l’ordinanza del giudice conterrà, ex art. 616 c.p.c., i termini per l’introduzione del giudizio di merito che potrà essere introdotto a cura della parte che abbia interesse alla riforma dell’ordinanza emessa (sul punto si veda paragrafo Giudizio di Merito dell’articolo  Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze)

L’ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione sarà, inoltre, quale provvedimento cautelare, autonomamente impugnabile con reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.

Tutto ciò premesso sulla rilevabilità d’ufficio della mancanza del titolo esecutivo, originaria e sopravvenuta, e circa l’opposizione che compete, talvolta, in base alla gravità del vizio (opposizione agli atti ex art. 617 per le ipotesi di irregolarità formale del titolo esecutivo; opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. nelle altre descritte ipotesi) occorre adesso analizzare in che misura incida la mancanza del titolo esecutivo sulla procedura esecutiva fin lì svolta.

Gli effetti della mancanza del titolo esecutivo o della sua sopravvenuta caducazione

La mancanza del titolo esecutivo, quale presupposto per l’esecuzione forzata, conduce ad un effetto paralizzante dell’azione esecutiva. Non vi è dubbio, in tal senso, che qualora il titolo manchi ab origine nessuna esecuzione potrà essere né minacciata né iniziata né, ovviamente, proseguita.  Il Giudice dell’esecuzione alla ricorrenza della predetta carenza dovrà dichiarare improcedibile l’esecuzione, “in quanto mancante di un suo presupposto fondamentale” (cfr. Cass.Civ. 15605/2017).

Ebbene, lo stesso dicasi quando l’esecuzione sia stata propiziata in presenza di un titolo esecutivo valido, ma questi perda efficacia prima che l’esecuzione abbia fine. Si pensi, ad esempio, all’esecuzione immobiliare cominciata sulla base di una sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, poi riformata in appello. Oppure, all’esecuzione immobiliare iniziata in virtù di un decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c.

Or bene, alla perdita di efficacia del titolo esecutivo (negli esempi su riportati, con la pubblicazione della sentenza d’appello o con la pubblicazione della sentenza che revoca il d.i. o di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo)  il Giudice dell’esecuzione dovrà dichiarare, di sua iniziativa, o su opposizione della parte ex art. 615 c.p.c., l’illegittimità di ogni atto esecutivo compiuto dall’inizio.

E’ per consolidato orientamento, infatti, che la suprema corte, in applicazione ai principi suesposti, ritiene che “La sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per cassazione, trattandosi di presupposto della azione esecutiva” (Cass. Civ. 9293/2001) .

In tal guisa, l’eventuale suo accertamento “produce l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto “ex tunc” (Cass.Civ. 9293/2001) .

In punto di spese anticipate dalla parte creditrice , il cui titolo sia mancante o lo sia diventato successivamente, la logica sistematica impone che queste gravino sul creditore stesso il quale azionando “in via esecutiva un titolo provvisoriamente esecutivo lo fa a suo rischio e pericolo, per cui deve subire le conseguenze della sopravvenuta caducazione di quel titolo” (Cass.Civ. 3977/2012)

Se ne conclude che la verifica della costante presenza del titolo esecutivo, quale perno reggente dell’esecuzione forzata, viene affidata sia al Giudice sia alla parte debitrice, alla quale spetta il rimedio previsto dall’art. 615 c.p.c.

L’accertamento dell’inesistenza dello stesso, o della sua caducazione in corso d’esecuzione, conduce ad una pronuncia di improcedibilità dell’esecuzione forzata e, di riflesso, all’illegittimità degli atti esecutivi posti in essere dall’inizio con la conseguenza che le spese anticipate dal creditore resteranno a carico di quest’ultimo.

Senza esprimersi compiutamente, in quanto oggetto di ampio approfondimento in altra sede (si legga “L’estinzione del pignoramento immobiliare: tipica e atipica, effetti ed opposizione), basti in questa sede chiarire che l’improcedibilità dell’esecuzione forzata conduce all’estinzione “atipica” della procedura esecutiva immobiliare, ossia un’estinzione uguale negli effetti a tutte le altre previste dal codice di rito seppur non prevista espressamente da quest’ultimo. Trattasi, in buona sostanza, di un’ipotesi di chiusura anticipata “obbligata” della procedura esecutiva che sebbene non sia prevista dalla legge come autonoma vicenda estintiva conduce ugualmente ai medesimi effetti (in merito si legga “L’estinzione del pignoramento immobiliare tipica e atipica, effetti ed opposizione”)

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Tanto detto in merito ai vizi del titolo esecutivo ,  chi volesse approfondire i vizi (inesistenza o nullità)  della notificazione dell’atto di pignoramento e le loro conseguenze legga “Pignoramento immobiliare: i vizi della notifica”, “La notifica del pignoramento immobiliare: costi ed effetti

Per approfondire la possibilità di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dalla Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita” mentre per leggere di un annullamento del decreto di trasferimento ottenuto dal medesimo Studio e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per comprendere le ragioni, l’utilità e le modalità di una corretta ed utile opposizione al pignoramento dell’abitazione si legga Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione“ 

Per approfondire le opposizioni esecutive e la struttura delle stesse, oltre agli articoli menzionati nel testo, si legga l’art. “Opposizione 615 e 617 c.p.c. differenza tra fase cautelare e fase di merito” e “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma

Per leggere i casi di irregolarità e illegittimità del pignoramento si leggano “Pignoramento immobiliare illegittimo: cosa fare?” e “La cancellazione del pignoramento immobiliare

 

Chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dell’art. 41 bis, dal  comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])  finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per approfondire il tema della trascrizione del pignoramento, dei suoi costi, della durata, del suo termine e della relativa cancellazione si legga Guida alla trascrizione del pignoramento immobiliare: costi, durata e termine”

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

 

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