Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012: effetti del piano di consumatore sulla procedura esecutiva immobiliare pendente.
Con ordinanza del 19.01.2024 (per scaricarne una copia si clicchi qui) il giudice dott. Pietro Aliquò ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Como ritenendo il piano di consumatore depositato “accoglibile” almeno ad una prima visione.
In sostanza il Giudice ha ravvisato la presenza dei presupposti per la sospensione della procedura esecutiva, presupposti che vengono valutati dal Giudice inaudita altera parte (e dunque senza alcun contraddittorio) immediatamente dopo il deposito della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
La pronuncia del Giudice appare assolutamente interessante per alcuni punti che verranno qui indicati e che meritano opportuno approfondimento:
- La ludopatia diagnosticata quale causa di esclusione della colpa grave nel sovraindebitamento
- Il ruolo del giudice nella valutazione della convenienza dell’accordo
Vediamo insieme, nel dettaglio, l’ordinanza in commento
Sulla sospensione della procedura per la presenza dei presupposti per l’ammissione del piano
Giova ribadire che in questa fase di “apertura” del procedimento che analizzerà il piano del consumatore, il Giudice valuterà anzitutto la presenza dei presupposti per l’ammissione al fine di concedere le misure sospensive.
In particolare, il Giudice valuterà:
- lo stato di sovraindebitamento
- la qualifica di consumatori sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 14/2019 che definisce consumatore: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”;
- che i richiedenti non hanno beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o non hanno già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- ed in ultimo che sia stata correttamente ricostruita la situazione economica e patrimoniale
All’esito positivo di questa analisi il Giudice dovrà compiere, sempre in prima istanza, una valutazione sulla presenza di cause ostative all procedura che, come vedremo, nel caso di specie sono state egregiamente superate.
La ludopatia quale causa di esclusione della colpa grave
Degna di nota come si anticipava è la questione trattata relativa alla ludopatia quale forma di esclusione della colpa grave nel sovraindebitamento.
In sostanza anche se a prima vista la ludopatia del debitore possa far sembrare il medesimo “immeritevole” e pertanto in sostanza inidoneo alla procedura v’è da notare che – al contrario – la ludopatia diagnosticata – quale patologia – è invece idonea a giustificare il comportamento dello stesso.
Il Giudice infatti, facendo seguito alla giurisprudenza di merito che avalla tale ricostruzione, ha fatto applicazione di tali principi e sospeso la procedura malgrado la ludopatia del debitore esecutato.
In merito si legga a tal proposito la sentenza del 26 luglio 2023 del Tribunale di Torino, chiamato a omologare un piano del consumatore, che, con riferimento all’incidenza del requisito della meritevolezza, afferma che la diagnosi di ludopatia nel consumatore esclude la colpa grave nella causazione del proprio sovraindebitamento.
Così, inoltre, il Tribunale di Catania con decreto n. 1213 dell’ 11 agosto 2020 secondo cui:
“Affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell’unità sanitaria locale. È necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico. Quando ciò non viene provato, non si può fare riferimento alla ludopatia quale elemento di valutazione idonei ad escludere (con un adeguato grado di verosimiglianza) la colpevolezza del ricorrente nel determinare siffatto stato.”.
Appurata la natura patologica della ludopatia, la giurisprudenza di merito pressoché unanime è dell’idea di riconoscere la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo al consumatore che si sia indebitato e sovraindebitato, a causa del proprio (accertato) disturbo da gioco d’azzardo patologico.
Sulla durata del piano e la convenienza
Altresi degna di nota è la parte dell’ordinanza resa dal Tribunale di Como, che può essere scaricata cliccando qui, in cui il Giudice asserisce:
Quanto alla durata, deve ritenersi astrattamente omologabile un piano che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta (in questi termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27544 del 28/10/2019, con riferimento alla disciplina previgente).
Ai sensi dell’art. 67, co. 4 CCII, inoltre, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC.
In sostanza secondo il magistrato – che esprime una valutazione massimamente condivisa dallo scrivente – la significativa durata del piano è rimessa alla valutazione, almeno in prima istanza, dei creditori che debbono essere chiamati a esprimersi sulla proposta.
Pertanto, il piano è suscettibile di provocare la sospensione della procedura ancor prima che i creditori vengano chiamati a pronunciarsi sulla proposta di accordo di ristrutturazione.
Inoltre, tale assetto rende l’intera procedura di stampo “negoziale” consentendo almeno in prima battuta alle parti di confrontarsi sul contenuto della proposta e lasciando pertanto al giudice il ruolo di “arbitro”, chiamato a definire la controversia solo in un momento successivo.
Avv. Daniele Giordano
(collaboratore dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), nonostante le contestazioni dei creditori sulla mancata meritevolezza, si sia riusciti a dimostrare che tale requisito non è più richiesto e ottenuta l’omologa sia stata salvata l’abitazione del debitore con un taglio del debito di oltre il 60% si legga l’articolo “Approvato piano ex legge 3/2012”
Per conoscere come in 20 giorni lo studio d’Ambrosio Borselli sia riuscito a sospendere una procedura esecutiva immobiliare ottenendo un provvedimento di sospensione per ammissione del piano del consumatore il giorno prima della vendita all’asta dell’abitazione del debitore si legga “Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”.
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga “Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”
Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.
Per
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per approfondire l’importantissimo risultato ottenuto dallo studio d’Ambrosio Borselli presso il Tribunale di Roma che, giusta opposizione, ha revocato un decreto di trasferimento dopo anni dalla sua emissione per la denunciata difformità tra avviso di vendita e ordinanza di vendita emessa nell’ambito della medesima esecuzione si legga “Invalidità del decreto di trasferimento: come opporsi”
Per approfondire come lo studio d’Ambrosio Borselli sia riuscito ad impedire un rilascio dell’immobile a seguito di decreto di trasferimento nell’ambito dell’esecuzione immobiliare e per conoscere tutte le condizioni e regole della liberazione dell’immobile e i modi per opporsi ad un illegittimo rilascio a seguito del decreto di trasferimento si legga l’articolo “Come bloccare lo sfratto di una casa all’asta”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”
Per scoprire come l’intervento dello Studio d’Ambrosio Borselli sia arrivato sino al punto di ottenere che La Corte di Cassazione, riconoscendo le tesi portate avanti dallo studio fino alla Suprema Corte, confermasse che tutte le aste svoltesi nel circondario del Tribunale di Brescia fino al 2016 erano totalmente illegittime si legga “Per la Cassazione irregolari le aste bandite a Brescia fino al 2016″
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”, “l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“
Per approfondire lo strumento per opporsi all’avviso di vendita, che non è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi bensì il ricorso ex art. 591 ter si legga “Come opporsi all’avviso di vendita: opposizione agli atti esecutivi o ricorso ex art 591 ter?”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate – Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”.
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” o “sovraindebitamento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
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Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
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