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Tribunale di Roma: inammissibile il reclamo contro il 617?

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Tribunale di Roma sfida la Cassazione: reclamo al collegio contro il rigetto dell’opposizione ex art 617 cpc inammissibile??! commento all’incauto ragionamento!

Il Tribunale di Roma con un provvedimento di giurisprudenza “creativa” ha affermato che, in barba a quanto chiaramente affermato dalla Cassazione (cfr la chiarissima sent. 11243/2010) , il reclamo al collegio (ex art 669 terdecies) contro il rigetto della richiesta di sospensione non sarebbe ammissibile in caso di opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc ma solo in caso di opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc!!

Al di là dell’autorità dei singoli giudici (chiaramente a favore della suprema Corte rispetto ad un Tribunale quello di Roma che è sempre stato secondario e subalterno, nei suoi ragionamenti giuridici, rispetto a quelli ben più considerati e quindi seguiti , per la finezza delle tesi e dei ragionamenti portati avanti, di Milano e Napoli) andiamo a vedere il ragionamento proposto dai giudici del Tribunale Capitolino, per capirne le motivazioni e quindi la valenza giuridica, al di là dell’autorità dei magistrati che lo propongono (un ragionamento giuridicamente ineccepibile potrà e sarà, probabilmente, fatto proprio in un futuro dalla Suprema Corte, al contrario di uno pieno di falle che mal interpreti il dettato normativo e gli stessi principi del processo esecutivo oltre che Costituzionali).

Leggiamo dunque l’ordinanza del Tribunale di Roma (che peraltro fa seguito ad altre ordinanze dello stesso Tribunale che dal 2022 ha introdotto il principio di inammissibilità del reclamo relativamente all’art 617 cpc.

Il collegio dunque afferma testualmente “Il Collegio è certamente a conoscenza della tesi espressa dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 11243 del 2010, con la quale si sostiene l’ammissibilità del reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. anche della ordinanza emessa sulla istanza di sospensione dell’esecuzione ai sensi degli artt. 617 e 618 del c.p.c., ma ritiene di non dovervisi uniformare per tutte le ragioni di seguito illustrate:

Vediamole, dunque, queste ragioni nelle loro motivazioni e giustificazioni principali: e allora il Collegio afferma che”…E’perciò palese che la legge disciplina il reclamo solo per le ordinanze sulla sospensione emesse nell’ambito della fase cautelare delle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. e non certo per quelle emesse nella opposizione agli atti esecutivi; definitiva conferma di ciò è offerta dal secondo periodo del secondo comma dell’art. 624 in oggetto, ove il reclamo è esteso “ anche al provvedimento di cui all’art. 512, secondo comma” (n.d.r. il 512 cpc si occupa delle controversie distributive ed il secondo comma, in particolare, delle ipotesi di sospensione della distribuzione del ricavato) continua, dunque, il Collegio affermando che “la ricomprensione della sospensione ex art. 512 c.p.c. tra le ordinanze reclamabili porta un ulteriore conferma della inammissibilità del reclamo cautelare sulle ordinanze ex art. 618 c.p.c.; l’ordinanza ex art. 512 c.p.c. è infatti, oltre che reclamabile, “ impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, secondo comma ”; ed allora a seguire la tesi della Suprema Corte avremmo un provvedimento sulla sospensione in sede di distribuzione di per sè reclamabile al collegio e quindi ulteriormente sottoposto al collegio in sede di reclamo sulla ordinanza cautelare ex art. 618 c.p.c. emessa a seguito della opposizione agli atti esecutivi”  in pratica, dice il Collegio,  si rischierebbe che lo stesso debba pronunciarsi 2 volte, una ex art 624 II comma cpc ed una a seguito del reclamo al 617 cpc previsto dall’ultima parte dell’art 512 cpc al I comma, a questo punto del ragionamento, dobbiamo porci 2 domande:

  1. è effettivamente così come afferma il Collegio Capitolino?
  2. eventualmente ciò sarebbe realmente un problema o un’incongruenza col sistema delle opposizioni del processo di esecuzione forzata?

Partiamo dalla prima domanda, la risposta è un categorico no, ma vediamo il perchè:  è vero che il primo comma dell’art 512 cpc prevede l’impugnazione ex art 617 cpc (e quindi il possibile eventuale successivo reclamo al collegio se questo fosse, come ritiene la Cassazione, ammissibile) dell’ordinanza distributiva, ed il secondo comma prevede che il giudice possa, in caso di controversia sulla distribuzione , con ordinanza, sospendere la distribuzione stessa (totalmente o parzialmente) e tale ordinanza sarebbe, appunto, reclamabile, quindi il Collegio potrebbe essere chiamato a pronunciarsi 2 volte, ma ciò che il Collegio Capitolino non ha per niente chiaro è l’oggetto, completamente diverso, del primo e del secondo comma, dell’art 512 cpc., nel primo comma, infatti, il giudice decide sulla controversia distributiva e chi si ritenga leso potrà procedere con l’opposizione ex 617 cpc e quindi, poi, con eventuale reclamo al collegio (quindi se il ge avesse deciso che Tizio deve avere 10 e Caio 1, Caio, se ritenesse erroneo il calcolo, potrà opposi ex art 617 cpc e, prima il ge, e poi, eventualmente, il collegio si pronunceranno su tale calcolo, confermandolo o modificandolo), nel secondo comma, invece, è prevista una cosa ben diversa (non sarebbe stato normale che il legislatore avesse messo un secondo comma per ripetere quanto già detto nel primo, ma questo ragionamento è forse sfuggito al Collegio Capitolino, troppo ansioso di fare giurisprudenza, a parere di chi scrive) e cioè che, nel caso in cui l’ordinanza che decide la distribuzione contenga, anche (e non è affatto detto che sia così), una sospensione della distribuzione, anche solo di parte  delle somme, chi si ritenga leso (attenzione,  dalla sospensione della distribuzione e non dalla quantificazione della medesima) possa, ex art 624 cpc, procedere direttamente a rivolgersi al Collegio (e il collegio si pronuncerà quindi su una questione diversa da quella della entità della distribuzione, dovendo decidere se è giusto o meno far attendere un creditore, che potrebbe contestare, non tanto il merito del calcolo, ma piuttosto l’opportunità di una attesa che potrebbe procurare un danno al creditore, senza essere giustificata da motivi di particolare pericolo, si pensi al caso di un creditore estremante solvibile, dal quale sarebbe poi molto facile recuperare l’eventuale eccedenza, e che nelle more ha necessità degli importi, per i più svariati motivi, imprenditoriali, fiscali, finanziari ecc).

Chiarito il primo punto, andiamo al secondo, il Collegio trova anomalo che lo stesso collegio (che non è poi lo stesso, specie in un Tribunale grande come quello di Roma)  possa pronunciarsi 2 volte ( e abbiamo appena visto essere, comunque, due pronunce aventi diverso oggetto), eppure questa presunta anomalia e ben più presente in altri casi del processo di esecuzione forzata, si pensi, infatti, all’art 591 ter nella sua formulazione vigente (post riforma  Cartabia che poi non ha che ripreso una passata disciplina che era stata modificata), non è forse vero che in caso di ricorso ex art 591 ter la parte lesa prima si rivolge al Ge per lamentare le proprie doglianze e poi in caso di rigetto si rivolge al medesimo Giudice dell’esecuzione (proprio al singolo identico magistrato, in questo caso, e nemmeno ad un collegio in composizione, probabilmente, diversa) per reiterare le stesse doglianze ex art 617 cpc? possiamo solo supporre che il Collegio capitolino, nello scrivere e, soprattutto, nel tentare di motivare quell’ordinanza non avesse una sufficiente competenza sul ricorso ex art 591 ter e sulla stessa riforma Cartabia!!!)

A questo punto andiamo oltre e vediamo cos’altro afferma il Collegio in oggetto, a ulteriore supporto delle sue bizzarre tesi, e, dunque, l’ordinanza prosegue affermando che “contro tali argomentazioni di natura letterale (quelle sul mal compreso funzionamento dell’art 512 sopra descritto) , non vale opporre il richiamo che l’ultimo comma dell’art. 624 c.p.c. fa al terzo, nella evidente, unica necessità di disciplinare anche per la sospensione ex art. 618 c.p.c. la sorte del processo esecutivo in caso di mancata introduzione del giudizio di merito. Infatti, sembra quasi superfluo notare, l’art. 624, ultimo comma, c.p.c. dichiara applicabile la disposizione di cui al terzo comma ( che prevede, si ribadisce, l’estinzione del processo esecutivo ) solo “ in quanto compatibile ” e tale espressa limitazione impedisce interpretazioni contro la lettera della legge e l’intenzione del legislatore”, ecco sul punto, senza sprecarsi in ulteriori, inutili, chiarimenti, si cita, testualmente, la chiarissima sentenza 11243 del 2010 della Suprema Corte di Cassazione laddove spiega, con terminologia comprensibile anche ad uno studente al primo anno di Giurisprudenza, che “Si potrebbe, invero, pensare, sulla base di tali dati normativi, che al provvedimento sull’istanza di sospensione emesso, in modo positivo o negativo, il legislatore delle riforme del 2006 abbia inteso negare la soggezione al reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies attesa la mancata previsione dell’applicabilità dell’art. 624, secondo comma. Tale ipotesi potrebbe essere rimasta prospettabile anche dopo la l. n. 69 del 2009.

Senonché, è proprio il terzo comma dell’art. 624 nel testo qui applicabile che smentisce tale ipotesi esegetica.

In esso, infatti, si allude ad un provvedimento di sospensione non reclamata, nonché “disposta o confermata in sede di reclamo”, e, pertanto, appare evidente che, quando il quarto comma dell’art. 624 parla di “sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618 bis c.p.c.”, non può non voler alludere anche al caso nel quale la sospensione in tali procedimenti sia stata disposta in sede di reclamo dopo essere stata negata dal giudice dell’esecuzione. Il che significa che il legislatore delle riforme del 2006, pur con una qualche insipienza di tecnica legislativa, ha chiaramente supposto che il provvedimento sulla sospensione disposto in sede di opposizione agli atti sia reclamabile e ciò tanto in caso di accoglimento quanto in caso di rigetto della relativa istanza.

D’altro canto, se il richiamo dell’art. 624, terzo comma, operato dal quarto comma della stessa norma si intendesse limitato – contro l’argomento esegetico innanzi prospettato – al solo provvedimento di sospensione emesso dallo stesso giudice dell’esecuzione e non anche a quello di rigetto da parte sua, nella supposizione ch’esso sia irreclamabile per la limitatezza della previsione del secondo comma, si fornirebbe un’interpretazione palesemente incostituzionale, atteso che la Corte costituzionale, allorché fu sollecitata ad intervenire sull’originario regime di preclusione del reclamo per il provvedimento negativo del provvedimento cautelare, lo disse incostituzionale, sottolineando l’esigenza di trattare allo stesso modo il provvedimento positivo e quello negativo. Dunque, sarebbe certamente lettura non conforme a Costituzione leggere il sistema nel senso che, nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi, sarebbe reclamabile ai sensi del secondo comma dell’art. 624 c.p.c., solo il provvedimento concessivo della sospensione dell’esecuzione e non anche quello negativo di essa.”

Ora al di la della chiara spiegazione fatta dalla Corte di Cassazione ci si sofferma su un paio di punti del provvedimento del Collegio che ne dimostrano una certa insipienza interpretativa, al di la della enorme forzatura interpretativa che  vuole limitare il senso del terzo comma dell’art 624 cpc alla sola mancata introduzione del giudizio di merito.

Insomma se il legislatore ha espressamente AFFERMATO all’ultimo comma dell’art 624 cpc che la reclamabilità o meno di cui al terzo comma si applica al 618 cpc e quindi all’opposizione agli atti esecutivi, non è che si possa affermare liberamente che, quanto scritto in una norma, non vale, perchè contrario ad una presunta intenzione del legislatore, che, come visto ai precedenti punti 1 e 2, e come chiarito dalla stessa Cassazione, non sta in nessuna intenzione del legislatore, ma solo nelle elucubrazioni del Collegio in commento.

E tutto ciò,  non solo, perchè nel codice è scritto esattamente il contrario, ma soprattutto perchè ciò non avrebbe alcun senso e sarebbe, per svariati motivi, palesemente contrario al sistema processuale esecutivo e soprattutto ai principi costituzionali (si immagini se ogni irregolarità del processo esecutivo, anche le più gravi, nonchè il 90% delle opposizioni, visto che le opposizioni ex art 617 sono la quasi totalità delle opposizioni presentate, nonchè la garanzia di un corretto funzionamento del processo esecutivo, non potesse avere, nell’unica fase che veramente conta, quella cautelare, alcun giudice di secondo grado se non quel singolo magistrato che potendo difendere, senza appello, ogni irregolarità, illegittimità, nullità, inesistenza o qualunque altro abominio giuridico processuale,  avvenuta sotto il suo controllo, con un potere che più che discrezionale, in mancanza di controllo superiore, diventa assoluto, senza alcuna possibilità di ripristinare, almeno in ciò che veramente conta, ossia nell’immediato, la legalità, cosa diventerebbe il processo di esecuzione forzata? una sorta di esecuzione sommaria, cui forse il Collegio capitolino anela, ma che di certo è contraria al sistema Costituzionale vigente, con buona pace di chi quell’ordinanza ha scritto e provato anche a motivare, sebbene con le evidenti lacune interpretative che abbiamo ampiamente spiegato!!!

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Per approfondimenti sul reclamo al collegio conseguente al rigetto all’opposizione agli atti esecutivi ed in particolare termini , forme e giudice competente si legga  “Rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di merito”

Per una completa disamina della sospensione si legga  Guida alla sospensione del pignoramento immobiliare: la sospensione volontaria, quelle interna ed esterna, tutto sugli artt. da 623 a 628 cpc”

Per approfondire l’argomento dell’opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione si leggano anche “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”

Per leggere la pronuncia della Cassazione dello scorso 28 febbraio (ordinanza n. 6083) con cui la Suprema Corte ha riconosciuto le tesi portate avanti dallo studio d’Ambrosio Borselli e confermato che tutte le aste svoltesi nel circondario del Tribunale di Brescia fino al 2016 erano totalmente illegittime si legga “Per la Cassazione irregolari le aste bandite a Brescia fino al 2016”.

In merito al pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si leggano anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” ,  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa” o anche “Guida all’esecuzione immobiliare: tutta la procedura termini ed opposizioni”.

A proposito della revoca di un’asta ottenuta dallo Studio  a seguito della violazione dell’ordinanza di vendita si legga Revocata asta per violazione dell’ordinanza di vendita

Chi volesse approfondire l’argomento del custode giudiziario quale ausiliare del giudice dell’esecuzione si legga “Guida alle attività del custode nel pignoramento immobiliare”.

Per approfondire le conseguenze del mancato pagamento delle rate del mutuo, che comporta la decadenza del beneficio del termine, che condurranno al precetto e poi al pignoramento immobiliare, si legga l’articolo Guida alla decadenza dal beneficio del termine del mutuo”

Per approfondire tra le tante cause di estinzione quella conseguente alla mancata messa in sicurezza dell’immobile pignorato si legga  “Estinzione del pignoramento per la mancata messa in sicurezza dell’immobile pignorato

Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”

Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga  “Guida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casa”

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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